Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/1999, n. 6037
CASS
Sentenza 8 aprile 1999

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Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319 cod. pen., costituisce atto contrario ai doveri d'ufficio quello del dipendente di ospedale il quale avverta sollecitamente gli impresari di pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei ricoverati. (La Corte ha rilevato la contrarietà ai doveri d'ufficio non solo sotto il profilo della correttezza ma anche per il venir meno dell'imparzialità del pubblico dipendente e nella rivelazione di notizie d'ufficio riservate o segrete per i terzi).

La registrazione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese ad un terzo da persona successivamente imputata sono legittime perché non riconducibili nell'ambito delle intercettazioni irrituali ne' in quello delle dichiarazioni indizianti rese da persona non indiziata ne' indagata, rispettivamente inutilizzabili a norma degli articoli 63 e 271 cod.proc.pen. Ed invero non si è in presenza di intercettazioni, cioè di occulta conoscenza da parte di terzi e mediante congegni particolari, di comunicazioni riservate; ma di registrazione di un colloquio ad opera di uno degli interlocutori, attività riconducibile ad una memorizzazione di notizie procurate lecitamente. (La Corte nella specie ha ritenuto che le registrazioni suddette sono acquisibili ed utilizzabili in dibattimento come documenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/1999, n. 6037
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6037
    Data del deposito : 8 aprile 1999

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