Sentenza 19 dicembre 1997
Massime • 1
L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disciplinato dall'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985, n.431, avendo natura non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa, la cui applicazione è una conseguenza obbligata della sentenza di condanna, deve essere disposto anche a seguito della sentenza di "patteggiamento", che è equiparata alla sentenza di condanna ad ogni effetto non espressamente escluso dalla legge o che non presupponga un accertamento cognitione plena della responsabilità' penale. A nulla rileva che esso non abbia formato oggetto dell'accordo, trattandosi di atto dovuto e sottratto alla disponibilità delle parti, del quale l'imputato deve tener conto nell'attivare la procedura alternativa in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/1997, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 19.12.1997
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Adalberto Albamonte " N. 1824
3. Dott. Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese " N. 33020/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli nei confronti di Poli Cira, n. 01.01.1956.
avverso la sentenza emessa il giorno 16.05.1997 dal Pretore circondariale di Napoli Sez. distaccata di Portici;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso:
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo, Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
FATTO
Con sentenza del 16.05.1971 il Pretore circondariale di Napoli, Sez. distaccata di Portici, applicava ex art. 444 cpp a Poli Cira la pena di mesi quattro di reclusione e L. 400.000 di multa per i reati di cui agli artt. 20 lett. c9 L. 47/85 (capo A), 2, 3, 4, e 14 L.1086/71 (capo B) , 1 sexies L. 431/85 (capo D) e 349 cpv. cp. (capo
F), senza però emettere l'ordine di ripristino di cui al cit. art. 1 sexies L. 431/85 ritenuto pena accessoria e perciò incompatibile con l'art. 445 cpp. Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, deducendo che l'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi da parte del giudice, previsto per le violazioni edilizie di cui in rubrica costituisce una sanzione di diritto amministrativo, sicché esso va disposto anche con la sentenza di patteggiamento, essendo con questa inibita solo l'applicazione delle pene accessorie.
Ha presentato memorie la difesa, sostenendo che il carattere di sanzione amministrativa dell'ordine in questione non ne esclude anche la sua natura di provvedimento giurisdizionale penale e, quindi, di pena accessoria.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi disciplinato dall'art. 1 sexies L. 8 agosto 1985, n.431, non è, invero, una pena accessoria (per la cui configurabilità sarebbe stata necessaria, per il principio di tassatività, una specifica previsione legislativa), ma ha natura di sanzione amministrativa (Cass. 29.04.1991, Sabbietti: 16.11.1990, Viviano), la cui applicazione è una conseguenza obbligata della sentenza di condanna e costituisce, quindi, in tal caso, un atto dovuto per il giudice. Poiché la sentenza adottata a norma dell'art. 444 cpp. è equiparata alla sentenza di condanna ad ogni effetto che non sia espressamente escluso dalla legge (quale appunto, ad es., l'applicazione di pene accessorie) o non presupponga per sè un accertamento cognitione plena della responsabilità penale (come nel caso della revoca di cui al comma 1 dell'art. 168 cp., presa in esame da Cass. SS.UU. 08.05.1996, De Leo, ove significativamente si distingue tale effetto dalla sanzione, analoga a quella di cui in causa, dell'ordine di demolizione delle costruzioni abusive, per la quale viene ribadita la sua applicazione anche in correlazione alla sentenza di patteggiamento), e tali eccezioni non riguardano il caso dell'ordine di rimessione in pristino de quo, non c'è dubbio che l'ordine stesso deve essere obbligatoriamente disposto dal giudice anche in caso di sentenza adottata ex art. 444 cpp e a nulla rileva che esso non abbia formato oggetto dell'accordo, posto che trattasi di atto dovuto e sottratto alla disponibilità delle parti, del quale l'imputato deve tener conto nell'attivare la procedura alternativa in questione (Cass. 15.06.1994, Barbini). L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata limitatamente all'omesso ordine di rimessione in pristino. L'annullamento è senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cpp., posto che l'ordine stesso, in quanto atto dovuto, può e deve essere omesso in questa sede.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di rimessione in pristino e per l'effetto ordina la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 1998