Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
L'art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - secondo il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi al giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 319, secondo comma, cod. proc. civ., nel Comune sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente, alla quale soltanto è riferibile la previsione del suddetto articolo del codice di rito; se, invece, la parte è rappresentata da procuratore alla lite (o, come nella fattispecie, si difenda personalmente ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.), questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nello stesso codice di rito ed alla stregua della legge professionale (art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37), è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede (venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice) solo quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, e non pure quando operi (in qualunque luogo, e perciò anche in Comune diverso da quello sede del Tribunale) nell'ambito di detta circoscrizione, nel qual caso le notifiche possono validamente eseguirsi solo presso il suo domicilio risultante dall'albo professionale, secondo le normali regole applicabili in materia. Alla luce di tali principi va interpretata anche la disposizione dell'art. 22, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, per l'ipotesi in cui l'opponente avverso provvedimento in materia di sanzioni amministrative abbia nominato un procuratore, per le notificazioni e comunicazioni in corso di procedimento rinvia alle modalità stabilite dal codice di procedura civile, con la conseguenza che in tale ipotesi la notifica presso la cancelleria è consentita solo ove il procuratore eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato e non abbia eletto domicilio nel comune in cui il giudice ha sede.
Commentario • 1
- 1. Chi si difende da solo ha diritto al rimborso delle spese processuali?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9394 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PE FO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA REGINA MARGHERITA 20, presso l'avvocato NAZZARENO MIELE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO SENESE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso l'avvocato D'ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato EDOARDO BARONE, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
SERIT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1797/99 del Pretore di NAPOLI, depositata il 15/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per la cassazione senza rinvio. Svolgimento del processo
1. PE NS, con ricorso a questa Corte notificato in data 25 marzo 2000 al Comune di Napoli ed alla S.E.R.I.T. della Provincia di Napoli, gestita da Banco di Napoli, esponeva di avere depositato il 17 luglio 1998, presso il Pretore di Napoli - a seguito di notifica di avviso di mora n. 000/33069026/77 con il quale gli veniva chiesto il pagamento di lire 197.900, a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada - un atto di opposizione, deducendo, fra l'altro, di non avere avuto a notifica ne' del verbale di accertamento, ne' della cartella esattoriale.
Deduceva che la causa era stata decisa senza che gli fosse stata comunicata la data dell'udienza fissata per la comparizione delle parti. Impugnava la sentenza n. 1797/1999, depositata il 15 febbraio 1999, che aveva concluso il giudizio rigettando l'opposizione. Formulava un unico motivo di impugnazione.
Il Comune di Napoli ha proposto controricorso. La S.E.R.T. non ha controdedotto.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di impugnazione si denuncia la violazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 101 c.p.c. Si deduce specificamente in proposito che il procedimento di opposizione in materia di sanzioni amministrative dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, da introdursi a mezzo di ricorso. L'art. 23 della legge n. 689 del 1981 fa obbligo al giudice, al quale dia stato presentato il ricorso, di fissare l'udienza per la comparizione delle parti, la cui data il cancelliere deve notificare all'opponente, ove abbia agito di persona, ed altrimenti al suo procuratore.
Nel caso di specie risulterebbe violato l'art. 22 della legge n. 689 del 1981, poiché esso ricorrente, pur avendo indicato la propria residenza in Arzano, in via Luigi Rocco, e pur avendo indicato la propria qualità di avvocato procuratore di sè stesso, non avrebbe ricevuto alcuna notifica della data di fissazione dell'udienza, presso il domicilio indicato nell'atto di opposizione, essendo stata la notifica effettuata in cancelleria.
Ciò costituirebbe violazione dell'art. 22 su detto, in quanto la notificazione in cancelleria sarebbe ammessa solo ove manchi nel ricorso l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio.
Il ricorso e fondato.
L'art. 22 della legge n. 689 del 1981, nel disciplinare l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione irrogative di sanzioni amministrative, dispone che l'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. In correlazione con il disposto dell'art. 23, comma 4 - secondo il quale l'opponente può stare in giudizio di persona - il quarto comma dell'art. 22 stabilisce che il ricorso deve contenere "quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice adito". I successivi quinto e sesto comma statuiscono che "se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria", mentre "quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile".
La normativa del quarto comma costituisce sostanziale applicazione, in tema di sanzioni amministrative, di quella stabilita dal testo originario del codice di procedura civile in relazione ai giudizi dinanzi al Pretore nei quali la parte si difendesse di persona. Al riguardo l'art. 314 c.p.c. stabiliva che la parte dovesse dichiarare la propria residenza o eleggere il proprio domicilio nel Comune in cui aveva sede la Pretura. In mancanza, l'art. 58 delle disp. di attuazione del c.p.c., disponeva che durante il procedimento le notificazioni potevano farsi presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge. Tale normativa è attualmente vigente, ai sensi degli artt. 319, comma 2, e 58 disp. att. c.p.c. per le cause dinanzi al giudice di pace.
La giurisprudenza formatasi in relazione al processo pretorile, si era consolidata nel senso che dette disposizioni operassero unicamente nei confronti della parte che stesse in giudizio di persona, avendo le SS.UU. di questa Corte (sentenze 20 maggio 1991, n. 5665 e 9 aprile 1990, n. 2945), affermato il principio che, se invece la parte fosse rappresentata da un procuratore legale, questi, alla stregua della legge professionale (art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37) era tenuto, ai fini delle notifiche, a eleggere domicilio nel luogo ove il giudice avesse la sede, venendo in difetto considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice solo ove esercitasse il proprio ministero professionale fuori dalla circoscrizione del Tribunale al quale era assegnato. Ne conseguiva che, ove invece svolgesse la propria attività professionale nell'ambito territoriale di detta circoscrizione, le notifiche potevano validamente eseguirsi solo presso il suo domicilio professionale.
Alla luce di tale orientamento vanno interpretate anche le disposizioni dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, ed in particolare il sopra riportato sesto comma che, per l'ipotesi in cui sia stato nominato un procuratore, per le notificazioni e comunicazioni in corso di procedimento rinvia alle modalità stabilite dal codice di procedura civile, con la conseguenza che in tale ipotesi la notifica in cancelleria e consentita solo ove egli eserciti il proprio ministero professionale fuori dalla circoscrizione del Tribunale al quale e assegnato.
Sulla base dei su detti principi, nel caso di specie, risultando dall'atto di opposizione che l'opponente, nella sua qualità di procuratore legale, aveva agito quale difensore di se stesso, indicando il proprio domicilio professionale in Arzano - comune sito nella circoscrizione del Tribunale di Napoli, e quindi nella circoscrizione dove si trovava la Pretura adita - il ricorso deve essere accolto. Non può, infatti, ritenersi valida la notificazione all'opponente dell'avviso di fissazione dell'udienza di prima comparizione effettuata in cancelleria, con la conseguente mancanza di costituzione di un regolare contraddittorio e la nullità della sentenza pronunciata.
Questa, pertanto deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli - che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione - essendo stato l'ufficio del Pretore soppresso con il d.lgs. n. 51 del 1998 e le relative competenze essendo state trasferite al Tribunale,
senza che per un verso possa ritenersi applicabile alla fattispecie la norma transitoria dell'art. 42 di tale decreto legislativo, che si riferisce ai giudizi pendenti davanti al Pretore alla data della sua entrata in vigore, ne' per altro verso l'art. 98 del d.lgs. n. 507 del 1999, che ha in parte trasferito al giudice di pace le competenze in materia di sanzioni amministrative, non essendo tale norma applicabile retroattivamente, stante il disposto dell'art. 5 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di cassazione
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002