Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9394
CASS
Sentenza 27 giugno 2002

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L'art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - secondo il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi al giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 319, secondo comma, cod. proc. civ., nel Comune sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente, alla quale soltanto è riferibile la previsione del suddetto articolo del codice di rito; se, invece, la parte è rappresentata da procuratore alla lite (o, come nella fattispecie, si difenda personalmente ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.), questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nello stesso codice di rito ed alla stregua della legge professionale (art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37), è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede (venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice) solo quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, e non pure quando operi (in qualunque luogo, e perciò anche in Comune diverso da quello sede del Tribunale) nell'ambito di detta circoscrizione, nel qual caso le notifiche possono validamente eseguirsi solo presso il suo domicilio risultante dall'albo professionale, secondo le normali regole applicabili in materia. Alla luce di tali principi va interpretata anche la disposizione dell'art. 22, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, per l'ipotesi in cui l'opponente avverso provvedimento in materia di sanzioni amministrative abbia nominato un procuratore, per le notificazioni e comunicazioni in corso di procedimento rinvia alle modalità stabilite dal codice di procedura civile, con la conseguenza che in tale ipotesi la notifica presso la cancelleria è consentita solo ove il procuratore eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato e non abbia eletto domicilio nel comune in cui il giudice ha sede.

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  • 1Chi si difende da solo ha diritto al rimborso delle spese processuali?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 gennaio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9394
Data del deposito : 27 giugno 2002

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