Sentenza 2 luglio 2015
Massime • 1
In tema di causalità della colpa, quando la ricostruzione del comportamento alternativo lecito idoneo ad impedire l'evento deve essere compiuta nella prospettiva dell'interazione tra più soggetti, sui quali incombe l'obbligo di adempiere allo stesso "dovere" o a "doveri" tra loro collegati, la valutazione della condotta di colui che è tenuto ad attivare altri va effettuata assumendo che il soggetto che da esso sarebbe stato attivato avrebbe agito correttamente, in conformità al parametro dell'agente "modello". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato la responsabilità dell'ostetrica in relazione alla morte di bambino nato affetto da gravi patologie conseguenti ad un parto tardivo, per avere la stessa omesso di allertare tempestivamente i medici di guardia dei segnali di sofferenza fetale del nascituro registrati dal "tracciato").
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- 1. La Corte di Cassazione ancora sulla questione della polifunzionalità della responsabilità civileFrancesca Latino · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 4 febbraio 2026
Con la sentenza n. 31244/2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla riconoscibilità in Italia di una sentenza straniera di condanna al risarcimento dei c.d. danni punitivi, sentenza ritenuta dai ricorrenti contraria all'ordine pubblico. Il fatto Due Società di diritto californiano sottoposte ad una procedura concorsuale, hanno agito contro due cittadini italiani al fine di ottenere il risarcimento del danno per la distrazione di somme appartenenti al patrimonio sociale. Accogliendo le domande risarcitorie, il Tribunale Californiano ha condannato i convenuti a risarcire il danno effettivo, per circa 6 milioni di dollari, ed il “treble damages”, previsto dal codice penale …
Leggi di più… - 2. Matteo Leonida Mattheudakishttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2015, n. 31244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31244 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 02/07/2015
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 1526
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 25266/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA MA n. il 18/12/1950;
avverso la sentenza n. 1965/2011 pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna il 22/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 2/7/2015 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M.G. Fodaroni, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv.to L. Scaglione del foro di Modena che ha concluso per l'accoglimento del relativo ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 22/11/2013, la corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia in data 12/6/2008 con la quale il tribunale di Modena ha condannato IA MA alla pena di sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, in relazione al reato di omicidio colposo commesso in Modena, il 21/11/2005.
All'imputata era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica per avere omesso di valutare correttamente, in qualità di ostetrica in servizio presso il reparto di ostetricia e ginecologia del policlinico di Modena, i dati del tracciato cardiotocografico relativo alla paziente UE BR, così omettendo di richiedere tempestivamente l'intervento del personale medico al fine di procedere con urgenza al parto cesareo, contestualmente disponendo la diminuzione della somministrazione di ossitocina.
Per effetto di tale condotta, all'imputata era stata ascritta la causazione del decesso del figlio della UE, AR SS (nato l'[...]), che, a seguito delle lesioni riportate alla nascita (consistite in encefalopatia ipossico-schemica neonatale conseguente ad asfissia perinatale), era deceduto in data 21/11/2005 (all'età di quattro anni) per insufficienza respiratoria riconducibile alla suddetta patologia perinatale.
2. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata sulla base di quattro motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo la corte territoriale erroneamente interpretato le norme giuridiche richiamate a fondamento della pretesa posizione di garanzia dell'imputata (segnatamente il D.P.R. n. 163 del 1975, art. 4 che delinea il profilo professionale dell'ostetrica, e le linee guida dettate dalla commissione consultiva tecnico-scientifica del policlinico di Modena), atteso che in caso di parto formalmente definibile "a rischio" (come qualificabile quello di specie, in ragione dell'induzione dell'espulsione del feto mediante somministrazione di ossitocina, successivamente ricontrollata e ridotta dal medico di guardia, a seguito di un primo episodio di decelerazione del battito cardiaco fetale), la responsabilità del costante monitoraggio delle condizioni di salute della partoriente e del feto deve ritenersi riferibile in via esclusiva al personale medico, con la conseguente esclusione di alcuna specifica posizione di garanzia in capo all'ostetrica, siccome non più operante in regime di autonomia professionale.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, per avere proceduto in modo erroneo alla valutazione della rilevanza causale della condotta omissiva contestata all'imputata.
In particolare, la ricorrente evidenzia come, quand'anche la IA avesse tempestivamente provveduto ad allertare il medico di guardia (dottoressa CH) circa le condizioni di sofferenza fetale relativa al parto della UE, la stessa non sarebbe in ogni caso intervenuta tempestivamente, come comprovato dalla condotta in concreto osservata dalla CH a seguito dell'avviso, circa la criticità delle condizioni della UE, alla stessa rivolto dal medico dott. GA (medico specializzando in tirocinio presso la struttura ospedaliera de qua).
Nell'occasione, infatti, la dottoressa CH, pur sollecitata dal collega GA, aveva ingiustificatamente differito il controllo della UE, intervenendo successivamente in tempo ormai non più utile per l'eventuale adozione di misure operative efficaci al fine di scongiurare le irreversibili conseguenze patologiche della sofferenza fetale.
Ciò posto, del tutto immotivatamente la corte territoriale ha ritenuto che, laddove la CH fosse stata tempestivamente allertata dall'imputata, la stessa si sarebbe tempestivamente attivata per intervenire sul parto della UE, implausibilmente confermando la sussistenza di un rilevabile nesso di causalità tra l'omissione contestata alla IA e l'evento lesivo sofferto dalla vittima.
Sotto altro profilo, la ricorrente si duole della contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, dopo aver evidenziato come nel lasso temporale tra le 17.30/17.40 e le 18.10 le alterazioni del tracciato cardiotocografico potevano essere osservate con atteggiamento di prudente attesa, ha successivamente ricondotto alle ore 17.30/17.40 la necessità di intervenire sulla paziente. D'altro canto, del tutto arbitrariamente la corte territoriale ha escluso la correttezza dell'affidamento riposto dall'imputata sulle competenze del dottor GA (tempestivamente avvertito delle irregolarità del tracciato cardiotocografico della UE), trattandosi in ogni caso di un medico (benché non specializzato) al quale il primario aveva affidato la gestione del reparto dalle ore 18.15 in poi.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente ascritto all'imputata la violazione dell'obbligo di tempestiva segnalazione delle condizioni della paziente al medico di guardia muovendo da un'acritica e preconcetta valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal dottor GA (là dove ebbe a dichiarare di aver ricevuto la richiesta di intervento dell'imputata solo a ridosso delle 19.00), siccome ritenuto privo di alcuna responsabilità nella vicenda;
e ciò a dispetto delle indicazioni normative di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 63 - che sancisce la responsabilità del medico strutturato per gli ammalati a lui affidati (oltre alle personali responsabilità dei casi di urgenza) - nonché in contrasto con la circostanza consistita dall'avere il dottor GA accettato le consegne dell'unità operativa da parte del medico di guardia, così determinando le premesse per la configurazione di una specifica colpa "per assunzione" allo stesso direttamente riferibile. Ciò posto, del tutto erroneamente la corte ha ascritto una decisiva rilevanza alla presunta irresponsabilità del GA nella vicenda de qua, al fine di attestarne l'elevato grado di attendibilità riconosciuto alle relative dichiarazioni testimoniali.
2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per avere la corte territoriale contraddittoriamente evidenziato la negligente trascuratezza dell'imputata nel seguire le condizioni della UE, pur dopo aver riportato le testimonianze dei parenti della paziente, secondo cui l'odierna imputata sarebbe rimasta dalle ore 17.40 alle 19.00 nella sala travaglio della UE facendo "dentro e fuori con fare agitato": circostanza, quest'ultima, evidentemente espressiva della riconducibilità al solo personale medico presente nell'unità operativa della scelta di non intervenire con la dovuta tempestività sulla UE.
3. Con memoria depositata in data 16/6/2015, il difensore della ricorrente, nell'approfondire talune delle argomentazioni già sollevate con l'impugnazione, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Dev'essere preliminarmente disatteso il primo motivo di ricorso illustrato dall'imputata con riguardo alla pretesa insussistenza di alcuna specifica posizione di garanzia in capo all'ostetrica in relazione ai casi di parto formalmente definibile "a rischio" (come quello di specie) sul presupposto dell'asserita scomparsa della relativa operatività in regime di autonomia professionale. Sul punto, vale evidenziare come la corte territoriale - con motivazione logicamente argomentata e congruamente elaborata sul piano interpretativo - abbia correttamente attestato come, anche nell'ambito di un travaglio di parto definibile "a rischio", siano da ritenere persistenti i profili di responsabilità connessi agli obblighi gravanti sull'ostetrica, siccome in ogni caso legati alla prestazione di un'assistenza continuativa e adeguata alla paziente nella fase del travaglio pur coordinato dalla figura del medico di guardia;
prestazione implicante la pronta rilevazione di ogni situazione di potenziale sofferenza per la madre e per il nascituro, con l'obbligo della relativa immediata segnalazione al medico competente (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata). Sotto tale profilo - secondo il corretto ragionamento della corte territoriale - doveva ritenersi permanente, in capo all'ostetrica, il dovere di sorvegliare attentamente le condizioni della paziente, tanto più alla luce dei segnali di sofferenza fetale già registrati alle ore le 16.40, allorché fu la stessa imputata a richiamare l'attenzione del medico di guardia (dottoressa CH), richiedendone l'intervento.
All'adempimento di tale obbligo l'imputata venne certamente meno, trascurando di garantire alla paziente la necessaria continuità dell'assistenza e del controllo del monitoraggio cardiotocografico, e omettendo di allertare tempestivamente i medici di guardia, limitandosi a una semplice consultazione con il medico specializzando: consultazione peraltro tardiva, in quanto intervenuta solo in prossimità delle ore 19.00.
La stessa corte territoriale ha opportunamente evidenziato come la professionalità specifica dell'imputata ben consentisse alla stessa di comprendere i segnali di sofferenza patologica del tracciato cardiotocografico, come peraltro attestato dalla stessa circostanza che la stessa, in precedenza, alle ore le 16:40, ebbe ad avvertire il medico di guardia dei segnali di sofferenza del tracciato "sospetto".
5. Del pari prive di fondamento devono ritenersi le articolazioni critiche elaborate dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, con particolare riguardo alla valutazione della rilevanza causale della condotta omissiva contestata all'imputata rispetto all'evento lesivo oggetto di giudizio.
Sul punto, la corte territoriale ha adeguatamente accertato come l'odierna imputata ebbe a trascurare il controllo del tracciato della paziente sin dalle 17:45 e, conseguentemente, di avvertire i medici dei segnali inequivoci di sofferenza fetale a partire da tale orario, prima ancora che il medico di guardia (dottoressa CH) entrasse in sala operatoria per un altro intervento.
Tale specifica omissione ebbe a proseguire fino alle ore 19:00, avendo l'imputata trascurato di avvertire della gravità della situazione entrambi i medici di guardia impegnati in una sala operatoria attigua, limitando ad affidarsi (peraltro tardivamente) al consulto di uno specializzando non sufficientemente esperto (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata).
Del tutto plausibilmente la corte territoriale ha quindi evidenziato come, ove il medico di guardia fosse stato tempestivamente allertato (già a partire dalle 17. 30/40) personalmente dall'imputata, quest'ultima sarebbe stata in grado (in quanto ostetrica professionale dotata dell'esperienza derivante anche dalla collaborazione diretta in reparto) di rappresentare più efficacemente al medico i segnali di criticità del tracciato, propiziandone in termini più concreti l'intervento impeditivo dell'asfissia prenatale del nascituro e certamente in modo più incisivo di quanto non avrebbe potuto attendersi dall'inesperto medico specializzando (in ipotesi capace solo di riferire timidamente di una sua perplessità sul tracciato); e ciò, proprio perché nessuna segnalazione era pervenuta al medico di guardia dall'ostetrica, ossia dal soggetto certamente dotato della maggiore esperienza pratica e istituzionalmente deputato ad avvisare il medico di ogni situazione potenzialmente patologica rilevata o rilevabile (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata).
5.1. Quanto alla valutazione della rilevanza causale della condotta omissiva contestata all'imputata (nella specie revocata in dubbio dalla ricorrente, sul presupposto della prevedibilità della condotta negligente che sarebbe stata seguita in ogni caso dalla dottoressa CH, ove fosse stata tempestivamente allertata), osserva il collegio come, con riguardo al tema dedotto (riconducibile al quadro teorico della cd. causalità della colpa), varrà richiamare i principi generalmente condivisi, tanto nella giurisprudenza pratica quanto nella riflessione della letteratura giuridica, in tema di colpa cd. "relazionale", ossia là dove la ricostruzione del comportamento alternativo lecito sia condotta (non già in un contesto monosoggettivo, bensì) nella prospettiva dell'interazione (e dunque della "relazione") tra due o più soggetti.
Le esemplificazioni di scuola alludono, al riguardo, a tutte quelle situazioni in cui il comportamento alternativo lecito avrebbe dovuto tradursi nella sollecitazione, nella segnalazione o, comunque, nel coinvolgimento di ulteriori soggetti, che a loro volta avrebbero dovuto attivarsi, in base a doveri "divisi" o "comuni" (quindi operando in via autonoma ovvero interagendo con altri) secondo le prescrizioni di ulteriori regole cautelari (si pensi alla cooperazione colposa, al concorso di cause colpose indipendenti, alla delega di funzioni, al principio di affidamento e ai relativi limiti nei settori della circolazione stradale, dell'attività medico- chirurgica in equipe, etc.).
In tali casi, l'ipotetico comportamento alternativo lecito non incide (per definizione) in maniera diretta su fattori biologici, meccanici, o comunque naturali (innescando immediatamente - sia pure in via congetturale - un decorso causale strido sensu inteso, diverso da quello realmente verificatosi), proiettandosi in una duplice dinamica ipotetica, destinata a tener conto, sia delle (ipotetiche) reazioni comportamentali dei soggetti che avrebbero dovuto interagire, sia degli (ipotetici) effetti concreti delle condotte che quei medesimi soggetti avrebbero dovuto realizzare.
In tali casi, l'ascrizione normativa dell'evento colposo, in quanto concretamente evitabile, non poggerà sulla prospettazione ipotetica di decorsi causali governati da leggi scientifiche (nessuna legge scientifica potendo spiegare come si sarebbero comportati altri soggetti, chiamati ad interagire nel caso concreto), bensì assumendo che il soggetto che sarebbe stato attivato dal comportamento alternativo lecito avrebbe agito correttamente.
Tale valutazione dovrà quindi essere condotta secondo parametri standardizzati (e quindi evocando più l'agente "modello", che l'agente "in carne ed ossa" destinato in ipotesi controfattuale a fornire il proprio apporto), con la conseguente sostanziale irrilevanza del possibile dubbio (in questa sede infondatamente prospettato) circa l'inutilità o addirittura la dannosità in concreto dei (negligente) apporto altrui.
5.2. Parimenti infondata deve ritenersi la doglianza avanzata dalla ricorrente circa la presunta contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, dopo aver evidenziato come nel lasso temporale tra le 17.30/17.40 e le 18.10 le alterazioni del tracciato cardiotocografico potevano essere osservate con atteggiamento di prudente attesa, ha successivamente ricondotto alle ore 17.30/17.40 la necessità di intervenire sulla paziente.
Sul punto, infatti, la corte territoriale ha espressamente riportato le indicazioni del consulente tecnico, dottor Pilu, il quale ha confermato come il tracciato fosse diventato francamente patologico dalle 17.30/40 e drammatico dalle ore 18.15, sottolineando come la valutazione circa l'eventuale dovere di osservare con atteggiamento di prudente attesa le alterazioni del tracciato (tra le 17.40 e le 18.10) spettassero al personale medico, e non già all'ostetrica, che avrebbe in ogni caso avuto l'obbligo di avvertire immediatamente il medico delle anomalie rilevate dal tracciato.
Quanto alla questione della pretesa arbitraria esclusione, da parte della corte territoriale, della correttezza dell'affidamento riposto dall'imputata sulle competenze del dottor GA (avvertito delle irregolarità del tracciato cardiotocografico della UE) (trattandosi in ogni caso di un medico, benché non specializzato, al quale il primario aveva affidato la gestione del reparto dalle ore 18.15 in poi), del tutto correttamente (in termini logico-giuridici) la corte d'appello ha sottolineato come, pur quando dovesse ritenersi sussistente un'eventuale responsabilità del medico specializzando per omissioni a lui direttamente imputabili, ciò non escluderebbe la responsabilità dell'ostetrica in relazione alla propria posizione di garanzia, atteso che il ruolo dell'ostetrica impone in ogni caso la continuità dell'assistenza alla donna partoriente;
premessa da cui deriva l'esclusione del carattere esimente dell'affidamento riposto su un soggetto il quale trascuri colpevolmente l'eventuale assolvimento dei propri obblighi cautelari.
6. Privo di concreto rilievo deve ritenersi il terzo motivo d'impugnazione sollevato dalla ricorrente in relazione all'asserita arbitrarietà della valutazione operata dalla corte territoriale circa l'attendibilità del teste GA, siccome erroneamente ritenuto privo di alcuna responsabilità nella vicenda. Sul punto, è appena il caso di evidenziare come la corte territoriale abbia attestato la sostanziale attendibilità del testimone GA, non solo per la sostanziale estraneità dello stesso alle responsabilità per la vicenda in esame (di là dalla correttezza dell'assunto), bensì (e in primo luogo) per la ragione di ordine logico secondo cui, ove il GA fosse stato allertato ben prima delle 19.00, non appaiono ravvisabili plausibili ragioni per le quali lo stesso avrebbe dovuto indugiare nel trasmettere tempestivamente l'avviso alla dottoressa CH (una volta esaminato l'anomalia del tracciato), dovendo ritenersi del tutto congetturale l'eventuale affermazione di una specifica colpa del GA per la tardività nella trasmissione dell'avviso. Sotto altro profilo, del tutto correttamente la corte d'appello ha escluso il ricorso di profili di colpa per assunzione a carico del GA, non essendosi quest'ultimo arrogato competenze a lui non spettanti, avendo piuttosto lo stesso provveduto ad allertare il medico di guardia senza interferire o sovrapporsi alle valutazioni del medico più esperto, rimanendo in ogni caso confermato il ragionamento - di cui si è in precedenza dato conto - circa la persistenza della responsabilità dell'ostetrica (titolare di autonoma posizione di garanzia) per l'evento che la stessa aveva l'obbligo di impedire, al di là di eventuali profili di responsabilità in ipotesi ravvisabili in capo ad altri garanti.
7. Da ultimo, dev'essere disatteso il quarto motivo di ricorso avanzato dall'imputata.
Sul punto, vale evidenziare come la ricorrente si sia limitata ad esprimere una personale e soggettiva valutazione in ordine al significato di talune testimonianze (ovvero la prospettabile interpretazione di circostanze riportate da taluni testimoni) del tutto prive di inequivoca oggettività, in tal senso prospettando una possibile rilettura in fatto di fonti di prova assunte nel corso del giudizio di merito, come tale del tutto inammissibile in questa sede di legittimità.
8. L'accertata infondatezza di tutti i motivi di ricorso in questa sede avanzati dall'imputata non esime peraltro il collegio dal rilievo dell'intervenuta prescrizione del reato per il quale la IA è stata tratta a giudizio, trattandosi di un'ipotesi di omicidio colposo da ritenersi consumato alla data del 21/11/2005. Al riguardo, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una "constatazione", che a un atto di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274). E invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità
processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi certamente non riscontrabile nel caso di specie, avendo questa Corte positivamente riscontrato l'infondatezza di tutte le doglianze avanzate dall'odierna ricorrente avverso la sentenza di condanna pronunciata nei propri confronti.
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in relazione agli effetti penali per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
9. La rilevata infondatezza dei motivi di ricorso avanzati dall'imputata - di là dall'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna penale pronunciata a carico della IA a causa dell'intervenuta prescrizione - impone peraltro la conferma delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, in conformità alle previsioni di cui all'art. 578 c.p.p., tenuto conto della radicale irrilevanza, ai fini della revoca della costituzione di parte civile, della missiva di provenienza dell'avvocato Mario Marchiò (difensore della parte civile) depositato agli atti del giudizio, siccome irritualmente indirizzata al solo difensore dell'imputata.
P.Q.M.
la Corte Suprema di cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere, il reato ascritto all'imputata, estinto per prescrizione. Conferma le statuizione civili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2015. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2015