Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 1
L'omissione della vidimazione annuale del registro di carico e scarico delle specialità medicinali con effetti stupefacenti o psicotropi integra la contravvenzione prevista e punita dagli artt. 68 e 64 d.P.R. n. 309 del 1990.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2008, n. 15084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15084 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Presidente - del 04/11/2008
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1842
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 032316/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) LO GA ZI, N. IL 06/11/1953;
avverso SENTENZA del 26/05/2004 TRIBUNALE di MANTOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
udito il difensore Avv.to CUSATELLI Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine la prescrizione del reato. FATTO E DIRITTO
1. IO Lo GA veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Mantova per rispondere del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 68 per avere, nella sua qualità di medico responsabile del servizio sanitario della Casa di riposo Boni, omesso di ottemperare alle norme sulla tenuta del registro di carico e scarico delle specialità medicinali con effetti stupefacenti o psicotropi, non sottoponendo il registro alla vidimazione annuale (fatto avvenuto sino al 31-12-2001).
2. Il Tribunale di Mantova, con sentenza in data 26-5-2004, assolveva l'imputato dal reato ascritto perché il fatto non sussiste. Osservava che la tenuta del registro di entrata ed uscita in questione era risultata corretta, che la vidimazione iniziale risultava apposta, mentre la successiva vidimazione annuale era mancante ma questa non integrava un requisito di legittimità della tenuta.
3. Avverso la decisione proponeva impugnazione con ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia.
Rilevava che, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 64, comma 2 richiamato dall'art. 68, il registro di carico e scarico previsto dall'art. 42 citato T.U. doveva essere vidimato ogni anno dall'autorità sanitaria locale, il che non era avvenuto nel caso in esame.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
4. Le deduzioni esposte dal Procuratore Generale appaiono fondate, atteso che la corretta interpretazione della normativa menzionata induce a ritener l'obbligatorietà della vidimazione annuale del registro di cui all'art. 42.
Peraltro, il reato contravvenzionale risulta prescritto sin dal 30-6- 2006. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato ascritto estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009