Sentenza 16 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di applicazione di misure cautelari personali, il mancato avviso al difensore del deposito degli atti presentati con la richiesta della misura perde di rilevanza qualora sia proposta richiesta di riesame. Infatti alla richiesta di riesame consegue il deposito di tutti gli atti ai quali si riferisce il comma terzo dell'art. 293 cod. proc. pen., con facoltà del difensore di esaminarli e di estrarne copia a norma dell'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen. (Vedi Corte Cost., sent. n. 192 del 17 giugno 1997).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1997, n. 5153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5153 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giovanni De Roberto Presidente del 16.12.97
1. Dott. Adalberto Albamonte Consigliere SENTENZA
2. " Antonino Assennato Consigliere N. 5153
3. " Arturo Cortese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni Conti Consigliere N. 35278/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AL EL;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 11 luglio 1997;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere A. Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G. Vacca che ha concluso per a.c.r.;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
CC n. 35278/97 R.G.
Con ordinanza in data 11 luglio 1997, il Tribunale di Catania, decidendo sulla richiesta di riesame, proposta da MA EL, relativamente al provvedimento con il quale era stata a costui applicata la misura cautelare della custodia in carcere, confermava la misura limitatamente al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.p. Ha proposto ricorso per cassazione il MA, deducendo: violazione dell'art. 293 comma 3 c.p.p., non essendo stato dato al di lui difensore l'avviso del deposito degli atti di cui alla citata norma;
errata applicazione dell'art. 273 c.p.p., quanto alle fonti dei gravi indizi di colpevolezza sotto il profilo della mancanza di adeguata motivazione, di adeguatezza ed attendibilità delle dichiarazioni dei coindagati, nonché dell'assenza di riscontri individualizzanti;
errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari.
I motivi sono infondati ed il ricorso va rigettato
Quanto al primo motivo, correttamente la prospettazione del relativo vizio ai fini del giudizio di riesame è stato ritenuto irrilevante dal Tribunale. Invero, la prescrizione della citata norma concerne l'esercizio del diritto di difesa, nel senso cioè di assicurare al difensore "la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui è fondata la richiesta del pubblico ministero, al fine di rendere attuabile una adeguata ed informata assistenza all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare ex art. 294 c.p.p. nonché di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti più idonei per tutelare la libertà personale del proprio assistito..."(Corte Cost. 17 giugno 1997 n. 192). Orbene, nel caso in specie, la deduzione della suddetta nullità appare incompatibile con la proposizione della richiesta di riesame, stante la preclusione che tale mezzo rappresenta rispetto all'ambito di applicazione della norma in esame. Invero, la proposizione della richiesta di riesame, con l'instaurazione del relativo procedimento, postula il deposito di tutti quegli atti ai quali si riferisce il comma 3 dell'art. 293 c.p.p., con facoltà del difensore di esaminarli e di estrarne copia. E ciò ai sensi del comma 8 dell'art.309 c.p.p., la cui norma è stata modificata dal legislatore della novella del 1995 (L. n. 332) in termini corrispondenti al disposto del comma 3 dell'art. 293. Termini la cui equivalenza è stata rafforzata a seguito della sentenza citata della Corte Costituzionale.
Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza appare adeguatamente e correttamente motivata, richiamando e confrontando le dichiarazioni indizianti. Nè è dato a questa Corte di legittimità procedere ad una rivalutazione di tali elementi, nel senso auspicato dal ricorrente.
Quanto alle esigenze cautelari, va richiamata la valutazione legale di pericolosità in ordine al delitto ipotizzato desumibile dall'art.275 comma 3 c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario, nel quale si trova in custodia il ricorrente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 comma 1 bis norme att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 16 dicembre 1997. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1998