Sentenza 21 marzo 2000
Massime • 1
I gestori del locale rispondono del reato di cui all'art. 4 legge 401 del 1989 per la semplice installazione abusiva di apparecchiature oggettivamente aleatorie, quali i videopoker, in quanto con essa consentono ed agevolano la commissione del reato di gioco d'azzardo. Nè si richiede un'organizzazione alle loro spalle, bastando la semplice titolarità del locale e delle attrezzature.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2000, n. 7139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7139 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE DAVIDE Presidente del 21/03/00
1. Dott. POSTIGLIONE AMEDEO Consigliere SENTENZA
2. " PICCIALLI LUIGI Consigliere N.1132
3. " MANNINO S. FELICE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " SQUASSONI CLAUDIA Consigliere N. 43318/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FR OS n. Carmignano Po 28,8,1936
GN CI n. Quarrata (PT) 21.12.1927
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 23.4.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Antonio Mura che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto e diritto.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 23.4.1999, confermativa di quella del Pretore di Monsummano Terme del 2.12.1997, condannava FR OS e GN CI rispettivamente alla pena di mesi sette di arresto e lire 900.000 di ammenda il primo e di mesi tre di arresto e lire 400.000 di ammenda il secondo, per violazione dell'art. 4, 4^ comma L. 401/85 (installazione ed esercizio di un video poker nel loro locale pubblico) come accertato il 31.10.1995. Riteneva la Corte che la prova della penale responsabilità era costituita dalle dichiarazioni rese al dibattimento dai carabinieri che avevano preceduto al sequestro dell'apparecchio, dopo averne in concreto accertato la natura di congegno assolutamente aleatorio, con attitudini a consentire vincite monetizzate o comunque tali da concretizzare un lucro.
Contro questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo:
a) violazione di legge, in quanto l'articolo 4 1^ comma L. 401/85, richiama il concetto di esercizio di una organizzazione di pubbliche scommesse, ossia un requisito oggettivo di una attività complessa non riconducibile alla semplice installazione di un videogioco in un locale pubblico;
b) carenza di adeguata motivazione, sulla prova relativa alla finalità di lucro.
I ricorsi sono infondati.
Il tenore letterale e logico dell'art. 4 della legge 410/85 non consente la interpretazione proposta dai ricorrenti, perché, circa la natura del gioco d'azzardo in singoli locali pubblici, va osservato che la finalità del legislatore è quella di reprimere il reato, sia nei confronti dei singoli giocatori, sia nei confronti dei gestori del locale.
Questi ultimi rispondono per la semplice installazione abusiva di apparecchiature oggettivamente aleatorie, quali i video poker, in quanto consentono ed agevolano la commissione del reato di gioco d'azzardo. Nè si richiede un'organizzazione alle loro spalle, bastando la semplice titolarità del locale e delle attrezzature. Il gioco d'azzardo a mezzo video poker in singoli locali è cosa ben diversa dall'esercizio a mezzo organizzazione di pubbliche scommesse a livello nazionale.
Sul secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che esso attiene ad una valutazione di fatto estranea al giudizio di legittimità, se motivata, come nel caso in esame.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2000