Sentenza 18 settembre 2013
Massime • 1
Integra il delitto di peculato e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento la condotta del curatore che, prima di consegnarle a seguito di pressanti e formali richieste del nuovo curatore fallimentare e negando in precedenza di averle ricevute, abbia trattenuto per lungo tempo dopo la loro acquisizione somme di pertinenza del fallimento. (Fattispecie relativa a canoni di locazione di pertinenza della procedura fallimentare riscossi dal curatore e mai versati sul libretto bancario intestato alla procedura medesima).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2013, n. 41094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41094 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2013 |
Testo completo
4 10 94 /1 3 Sentenza sezione VI n.:1342 Registro Generale n.: 37357/12 Udienza pubblica 18 settembre 2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione sesta penale composta da: Nicola Milo Presidente Luigi Lanza Consigliere relatore Angelo Capozzi Consigliere Emanuele Di Salvo Consigliere Ercole Aprile Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA decidendo sul ricorso proposto da NE NT, nato il giorno 14 settembre 1966, avverso la sentenza 3 maggio 2012 della Corte di appello di Reggio Calabria. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO NE NT ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 3 maggio 2012 della Corte di appello di Reggio Calabria, la quale ha confermato la sentenza 28 settembre 2006 del G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, di condanna per il delitto di peculato, posto in essere nella sua qualità di curatore 2 e mediante l'appropriazione di somme (canoni di locazione) che dovevano essere versate nel libretto bancario intestato alla procedura fallimentare. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 314 cod. pen.. In particolare il ricorso rileva come la decisione di responsabilità sia scaturita da "interpretazioni molto discrezionali e suggestive" del contenuto delle dichiarazioni e della documentazione in atti e da una disamina parcellizzata dei dati indiziari, supportate da un'ottica unidirezionale e colpevolista. In tale quadro inoltre vi sarebbe stata in sentenza una inversione dell'onere della prova, nel senso che i giudici di merito hanno ritenuto provata l'appropriazione, senza che vi sia stata prova che le dette somme siano confluite nella disponibilità dell'accusato e nei suoi conti correnti personali, con ciò difettando uno dei requisiti essenziali del peculato, non potendo la mera detenzione delle somme, date dai canoni di locazione, realizzare il delitto de quo. Il motivo è radicalmente privo di fondamento. Quanto alla prima critica, essa si risolve nella prospettazione di un più favorevole apprezzamento dei dati processuali notoriamente non consentito in questa sede e quindi inammissibile. Per ciò che attiene invece alla mancata prova che le somme in questione "siano confluite nella disponibilità dell'NE", non risulta affatto dalla lettura della decisione impugnata alcuna illogicità od incoerenza giuridica nella disamina delle emergenze processuali o nel rispetto dei canoni probatori, avuto riguardo alla materialità dei fatti ed alle circostanze fattuali del loro rilievo. Infatti, una volta accertato il mancato versamento dei canoni di locazione - sicuramente riscossi dall'imputato- nel libretto bancario intestato alla procedura fallimentare, era preciso onere dell'accusato fornire la prova della loro concreta finale "collocazione-utilizzazione" in modo diverso e difforme dal previsto deposito nel conto corrente bancario. Non va infatti dimenticato in fatto: a) che le somme (costituite dai canoni di locazione pagati dagli inquilini UI, AM e LI ed attestate dai corrispondenti vaglia postali o da quietanze di pagamenti per contanti sottoscritte dall'imputato) sono "rientrate" 3 nel compendio della procedura fallimentare soltanto dopo ripetute richieste telefoniche e diffida per raccomandata fatta dalla dr. ssa ME, che aveva sostituito l'imputato nelle funzioni di curatore del fallimento Arconte;
b) che all'atto dell'avvicendamento della dr.ssa ME con l'NE non risultavano nei fascicoli della procedura né il libro giornale del fallimento né il rendiconto di gestione, documenti essenziali per la conoscenza dei flussi di denaro nella cassa della curatela;
c) che l'imputato ha negato di essere stato sollecitato dalla ME ed ha attribuito le omissioni di versamento alla condotta negligente di una collaboratrice, in un contesto di problemi legati alla famiglia ed alla gestione dello studio: circostanze tutte risultate prive di supporto probatorio. Orbene, in tale quadro, va ribadito che non rileva, al fine della realizzazione dello schema dogmatico del delitto di peculato, l'individuazione di quello che è stato, da parte dell'imputato, il concreto e contingente utilizzo delle somme, entrate nella sua disponibilità (mediante consegne in contanti per vaglia postali) e sottratte al fallimento, quanto invece il dato materiale della loro persistente e mai interrotta "non reperibilità e indisponibilità" ai fini ed agli effetti voluti dal legislatore. Integra infatti il delitto di peculato e non quello di omessa consegna o deposito di somme riscosse, derivanti da crediti del fallimento, la condotta del curatore che, prima di consegnare il denaro a seguito di pressanti e formali richieste del nuovo curatore fallimentare e negando di essere stato a ciò sollecitato, abbia trattenuto per lungo tempo, dopo la loro acquisizione, somme di pertinenza del fallimento (cfr. in tema: cass. pen. sez. 6, 670/2011 Rv. 249189. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in €. 1000,00 (mille). 4
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 18 settembre 2013 Il consigliere estensore Luigi Lanza Il Presidente Nicola Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 4 OTT 2013 A ADICA M E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P U D O Pera Esposito/ N E