Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2003, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
800 REPUBBLI0 0 0 4 0 7 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE SEZIONE TERZA CIVILE DECRETO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INGIUNTIVO Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 10250/01 Cron. 744 - Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. 143 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere- Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 21/10/02 - Consigliere Dott. Donato CALABRESE - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ZZ CE, ND AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso CAV. LUIGI GARDIN, difesi dall'avvocato GABRIELLA SPATA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
DE LU TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRAFICI 199/A, presso lo studio dell'avvocato LIDIA MARIA PALATIELLO, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE UMBERTO GARRISI, giusta delega 2002 in atti;
controricorrente 1982 -1- nonchè
contro
ER RE;
- intimato avverso la sentenza n. 95/01 della Corte d'Appello di LECCE, sezione I civile emessa il 21/12/2000, depositata il 12/02/01; RG.344/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 21/10/02 dal VARRONE;
udito l'Avvocato GABRIELLA SPATA;
udito l'Avvocato GIUSEPPE UMBERTO GARRISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per assorbiti gli l'accoglimento p.q.r. del 1° motivo altri motivi di ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 18/12/94 TO DE LU conveniva innanzi al Pretore di Lecce CE ZZ e AR ND (quali proprietari dell'appartamento facente parte dell'immobile sito in Lecce alla via Petraglione n. 7) per ottenere in via di regresso il pagamento della somma di L. 4.721.437 (comprensiva di L.
4.184.432 per sorte capitale e di L. 537.005 per interessi maturati dal 18/5/94 al 18/12/94 al 22%), oltre ulteriori interessi a scadere. L'attore sosteneva che tale somma gli era dovuta quale quota, a carico dei convenuti, di quanto avrebbe dovuto versare in favore della ditta ZZ LD (che, nel frattempo aveva avviato nei suoi confronti procedura esecutiva per alcune forniture di gasolio per riscaldamento dell'immobile condominiale in via Petraglione rimaste inevase), quale condomino e coobbligato in solido del condominio. Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto e, in via subordinata, di avere già pagato quanto da essi dovuto ad RE ER, all'epoca amministratore del condominio;
pertanto chiedevano ed ottenevano la chiamata in causa del ER che, regolarmente citato, restava contumace. Nel corso del giudizio il Pretore, ai fini della verifica dei presupposti di ammissibilità e fondatezza dell'azione, invitava l'attore ad esibire documentazione attestante la ripartizione dell'intero credito fra tutti i singoli condomini, al fine di accertare se la somma pagata dall'attore medesimo fosse eccedente o meno ed in quale misura la quota di sua spettanza. Con sentenza del 27/2/99 il Pretore dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo assorbite le ulteriori questioni prospettate dalle parti. Il giudicante motivava la decisione affermando che il pagamento effettuato dal DE LU non era stato accompagnato dalla prova idonea a dimostrare in quale misura la relativa somma avesse superato quella a suo carico, ovvero il pagamento pro quota di debito altrui, posto anche che le somme che i convenuti avrebbero dovuto versare a tale titolo non erano in atti indicate in maniera uniforme. L'appello proposto dal DE LU nella contumacia delle altre parti era però accolto dalla Corte salentina, con sentenza 12 febbraio 2001, che condannava gli appellati, in solido, al pagamento della somma di L. 4.721.437, con gli interessi al tasso del 22% annuo sulla sorte di L.
4.184.432 dal 19/12/94 al 21/3/96 ed al tasso legale dal 21/3/96 al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese del doppio grado, sulla base della decisiva considerazione che fosse stata fornita, dall'appellante, prova piena dell'an e del quantum. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso lo ZZ e la ND, affidandolo a tre motivi. Ha resistito il DE LU con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità del procedimento di appello (nel quale erano rimasti contumaci) e della conseguente sentenza in quanto l'atto di gravame era stato notificato il 27/7/97 mercé consegna di un'unica copia "presso il procuratore domiciliatario avv. Gabriella Spata". Assumono trattarsi di un caso di inesistenza della notificazione o, quanto meno, di nullità della medesima. La censura è sostanzialmente fondata. A partire dalla sentenza delle Sezioni Unite 10 ottobre 1997 n. 9859 questa Corte è ferma nell'affermare che la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla;
il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l'impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate, con la conseguenza che qualora il giudice abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame, la Corte di Cassazione, investita della questione, deve cassare la decisione impugnata, con rinvio allo stesso giudice, perché decida nel merito il giudizio d'impugnazione, qualora in tale giudizio tutte le parti si fossero costituite, a prescindere dal momento in cui la costituzione sia avvenuta, o perché assegni all'appellante un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione dell'atto d'impugnazione. Nella specie, la Corte leccese non ha rilevato la nullità della notificazione incompleta, omettendo di concedere termine ex art. 291 c.p.c. per la rinnovazione. Il motivo va, pertanto, accolto, per quanto di ragione, restando assorbiti i due mezzi successivi, attinenti al merito. Segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice (indicato in una diversa Sezione della stessa Corte a qua) che provvederà agli adempimenti di cui sopra. Ai sensi dell'art. 385, 3° co., c.p.c., si provvede sulle spese di questo grado, che giusti motivi inducono a compensare.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce, compensando le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. Joan Fiduccion IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE выбот IL CANCELLIERE C1 Depositata ( Cancolieria Dott.ssa Maria Aiello Dott.ssa.mp 14.1.03 : IL CAP ELLIERE CI Dott.ssaSegnia Sipilu