Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
La riparazione dell'errore giudiziario va commisurata alla durata dell'espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna: nella liquidazione non possono invece essere compresi i costi sostenuti per il giudizio di revisione, che esulano dal concetto di conseguenze personali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2007, n. 4166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4166 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
4 166 /08 66
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 07/11/2007
SENTENZA
N.17351 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BATTISTI MARIANO PRESIDENTE
1. Dott. CAMPANATO GRAZIANA REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 11 N. 033249/20062. Dott. MARZANO FRANCESCO
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE "[
4. Dott. BRICCHETTI RENATO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
'me crefereeted, N. IL 07/09/1949 1) PIRO DOMENICO
21 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 01/05/2006
CORTE APPELLO di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CAMPANATO GRAZIANA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
Vito D'Ambrosis the he ca uспаго l'annullament dell'and ante infignata, in sidineсок інно erfittIl Ferse motiv , assord records ed. I felt новно dilfrimo motivo
OSSERVA
PIRO Domenico con istanza in data 3.8.05, tramite il suo difensore e procuratore speciale, chiedeva la riparazione dell'errore giudiziario di cui era stato vittima, essendo stato condannato dal
Tribunale di Napoli con sentenza emessa in data 3.3.94, divenuta irrevocabile in data 16.1.95, alla pena di anni tre, mesi sei e L.15.000.000 di multa perché ritenuto colpevole di illecita detenzione di kg.1,94 di hashish. Per detta condanna aveva anche subito la carcerazione del 25.3.98 al 13.7.98.
A seguito di giudizio di revisione la Corte d'Appello di Roma revocava con sentenza in data
28.1.04 la suddetta condanna, assolvendolo dall'imputazione per non avere commesso il fatto.
Lamentava di avere subito, oltre alla detenzione, numerose traversie, quali la “coatta emigrazione” in Germania con interruzione dei rapporti personali con i congiunti rimasti in Italia, per cui chiedeva la liquidazione della somma di €375.000,00.
La corte adita riconosceva al PI per il titolo azionato la somma di €.15.000 per il danno patrimoniale in conseguenza del mancato reddito da attività lavorativa nel periodo della carcerazione, la somma di euro 40.000 per danno biologico e di 15.000 euro per danno morale per un totale di 70.000 euro.
Avverso detta ordinanza, emessa in data 11 maggio 2006, il PI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge sia per il mancato riconoscimento delle spese legali sostenute nel giudizio presupposto di revisione, sia per le spese poste a suo carico nel procedimento in corso in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Sostiene il ricorrente che l'errore compiuto dal giudice si fonda sull'equiparazione della disciplina relativa all'errore giudiziario con quella della riparazione per ingiusta detenzione, in relazione alla quale si è prodotta la giurisprudenza che esclude la condanna al rimborso delle spese alla parte istante nel caso in cui il Ministero non si oppone alla domanda. Trattandosi, invece, di due istituti diversi, con connotazioni proprie, non sarebbero mutuabili dal primo gli orientamenti giurisprudenziali in tema di spese.
Con il secondo motivo viene dedotta la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa valutazione della documentazione prodotta a sostegno della domanda in quanto la corte aveva preso in considerazione solo la mancata produzione di reddito nel periodo della carcerazione h 2
conseguente all'estradizione, durata 110 giorni e non anche il ben più rilevante intervallo temporale di quattro anni e sette mesi nel quale egli e la sua famiglia erano stati gravati dagli effetti della sentenza di condanna, rimanendo isolati in terra straniera in attesa della pronuncia di revisione.
Viziata di illogicità era anche il mancato riconoscimento delle spese sostenute per il giudizio di revisione, spese che andavamo commisurate alla durata del procedimento e che costituivano pregiudizi patrimoniali direttamente connessi alla causa petendi di riparazione dell'errore giudiziario.
Con il terzo motivo il PI deduce violazione di legge in relazione agli artt. 143 comma 2 e 242 comma 1 c.p.p. circa i poteri dell'Autorità procedente di disporre la traduzione della documentazione in lingua tedesca acclusa alla domanda di riparazione, specificatamente le allegazioni n.18,19 e 20.
Sostiene il ricorrente che la corte aveva errato nel non disporre detta traduzione, tenendo conto della documentazione citata solo come valore" di generico orientamento", pur dimostrando di avere inteso in concreto la loro natura, avendoli indicati correttamente come "relazione sanitaria” e “retta e prestito universitario di Assunta PI"perché l'obbigo dell'uso della lingua italiana riguarda il momento della formazione degli atti da compiere nel procedimento, non anche gli atti da acquisire nel medesimo, dei quali il giudice deve disporre la traduzione a sensi dell'art. 143 comma c.p.p. Il vizio denunciato secondo il PI, deve ritenersi particolarmente grave in relazione alla
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consulenza medica ( documento n.20 )che illustra le sue condizioni di salute, all'esito dell'asportazione del polmone per neoplasia, dato necessario per stabilire l'entità del danno biologico che nell'ordinanza è stato determinato in via equitativa, anziché attraverso il criterio tabellare.
Infine il ricorrente deduce l'ulteriore errore compiuto dalla corte che gli ha riconosciuto il danno morale e non anche il danno esistenziale che consiste nel pregiudizio derivante dalla sottoposizione al processo, dalla perdita della libertà e dal mutamento conseguente, anche dopo la remissione in libertà, del precedente stile di vita.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo riguardante il riconoscimento delle spese ed in accoglimento del terzo, in esso assorbito il secondo,
l'annullamento dell'ordinanza con rinvio.
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Il difensore del ricorrente con memoria di replica depositata ex art.611 u.p. c.p.p. ha precisato che la questione del rimborso delle spese non riguarda gli oneri della procedura di riparazione, ma le precedenti fasi giudiziarie, comprensive delle attività di ricerca della prova di innocenza. Sotto questo profilo il riferimento del Procuratore Generale al principio di soccombenza sul quale si fonda la condanna alle spese a carico del citato Ministero sarebbe ultroneo.
Nonostante con la memoria di replica la difesa del ricorrente assume di avere dedotto solo la erronea ed illogica decisione relativa al riconoscimento delle spese sostenute per il procedimento di revisione, si osserva che con il primo motivo di doglianza la questione è stata posta anche in relazione alle spese relative al giudizio di riparazione dell'errore giudiziario e che solo in ordine a questa richiesta il P.G. ha richiamato il principio di soccombenza.
Con riferimento invece alle spese per il giudizio di revisione il rigetto è stato motivato sulla mancata previsione di tale rimborso nella disciplina di cui all'art.643.
Effettivamente la norma fa riferimento per la liquidazione della riparazione alla durata della eventuale espiazione di pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
Nessun richiamo viene effettuato ai costi del giudizio di revisione, che esulano dal concetto di conseguenze personali, in quanto non è rintracciabile nel sistema un principio che ponga a carico dello Stato le spese sostenute dall'imputato per il giudizio nel quale viene assolto ( questo principio viene invece affermato nell'attuale progetto di legge delega per la riforma del codice di procedura penale ).
Le conseguenze personali sono quelle che ineriscono alla salute, al pregiudizio cagionato sul piano lavorativo, affettivo, cui si aggiungono le conseguenze più strettamente familiari.
Quanto alle spese per il procedimento di riparazione correttamente l'ordinanza ha fatto riferimento al principio di soccombenza, non ravvisabile nel caso di specie, in cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze non si è nemmeno costituito in giudizio e dunque non ha svolto alcuna opposizione.
Il fatto che la giurisprudenza di questa Corte si sia formata nell'ambito della riparazione per ingiusta detenzione non è rilevante, perchè i due istituti, sia pure autonomi per alcuni versi, richiedono entrambi un'azione legale per il riconoscimento della riparazione, non potendo la
Pubblica amministrazione procedere alla liquidazione se non attraverso una decisione giurisdizionale.
а Entrambi i procedimenti pertanto rivestono i caratteri di una lite necessaria che obbliga il cittadino a rivolgersi al giudice per ottenere l'equo indennizzo ed il giudice a verificare la sussistenza di cause ostative ed, una volta escluse le medesime, a procedere alla liquidazione secondo analoghi principi aderenti all'equità, anche se le modalità della riparazione per l'istituto dell'errore giudiziario possono assumere forme diverse dal pagamento di una somma di denaro.
In relazione agli altri motivi di doglianza che possono essere trattati unitariamente va per prima affrontata la questione relativa al dovere del giudice di prendere in esame anche i documenti scritti in lingua straniera e disporne la traduzione per la loro completa comprensione.
Il ricorrente ha richiamato l'art. 143 c.p.p. che afferma tale dovere ed ha distinto l'uso della lingua italiana nella formazione degli atti del processo dalla lingua in cui gli atti preformati possono essere redatti senza che ciò comporti limitazione di acquisibilità, se rilevanti al fine della decisione.
Se la disciplina di cui innanzi consente tale acquisizione e dispone la traduzione degli atti scritti in lingua straniera, traduzione alla quale il giudice non si può sottrarre se li ritieni rilevanti, essa tuttavia non è applicabile nella procedura relativa alla riparazione.
Detto procedimento, sia che si tratti di riparazione per l'ingiusta condanna,o per l'ingiusta detenzione, ha natura civile, ancorché sia inserita in un procedimento penale per ragioni di opportunità (Cass. Sez. IV sentenza n. 1740 del 15.3.2000 Rv 216484, Reichast).
In sede civile (art.122 c.p.p.) la nomina del traduttore dei documenti che non sono scritti in lingua italiana è facoltativa da parte del giudice che la dispone ad istanza della parte, la quale è tenuta a sopportarne le spese. (Cass. 17.12.94,n.10831)
Nel caso di specie non risulta che la parte abbia allegato la traduzione o l'abbia chiesta al giudice.
Per altro questi ha dimostrato di comprenderne almeno nella sostanza il contenuto.
Un documento riguardava il prestito per gli studi della figlia dell'istante e l'altro documento era una perizia sulle condizioni di salute del PI.
La corte ha altresì preso in esame tutte le voci di danno richieste dall'istante ed ha considerato anche la durata della detenzione sofferta in seguito all'estradizione.
Inoltre nel riconoscere il danno economico per la perdita del reddito non ha considerato solo il periodo della detenzione, come assume il ricorrente ( in questo caso non sarebbe giustificata la somma di €15.000 per soli 110 giorni di carcere ), ma anche le conseguenze di diminuzione del reddito per il periodo successivo a causa delle conseguenze psicofisiche. :
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Analogo uso dell'equità il giudice ha effettuato nella valutazione del danno biologico conseguente alla perdurare, durante l'attesa della definizione del giudizio di revisione, dello stress incidente a livello mentale e psicologico, ritenendo non utilizzabile il criterio tabellare per la difficoltà di stabilire la percentuale di invalidità.
Infine, pervenendo alla liquidazione del danno morale, il giudice ha considerato anche il danno esistenziale, dando atto della più recente interpretazione di questa Corte in tema di danno risarcibile a sensi dell'art.2059 c.c..
Pertanto è stato tenuto presente la sofferenza provocata dalla condanna e dalla parziale espiazione della pena, il mutamento di vita anche per le persone di famiglia.
Sul punto il ricorrente sostiene che la somma riconosciuta è incongrua perché è dovuto vivere all'estero per molto tempo, anche se risulta che lo stesso si era trasferito in Germania, ove lavorava sin dal 1991 dove venne arrestato nel 1998 in esecuzione di due provvedimenti coercitivi
(l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna e la misura cautelare relativa ad un altro procedimento pendente avanti l'autorità giudiziaria di Napoli), di cui veniva a conoscenza solo al momento dell'arresto.
Quanto all'obbligo per la famiglia e per lo stesso PI di rimanere in terra straniera sino alla sentenza che lo riabilitava non è dato saper su quali ragioni esse si siano fondate e se veramente il protrarsi del permanere in Germania sia stata una scelta condizionata o libera come lo era stata prima della conoscenza della condanna.
Per altro, nonostante le doglianze espresse sull'uso dei parametri valutativi da parte del giudice della riparazione, il ricorrente non indica quali siano state in concreto le diverse valutazioni, facendo un generico riferimento per il danno biologico alle tabelle, nulla indicando per la perdita di reddito ed affermando la mancanza di riconoscimento per il danno esistenziale che invece la corte ha riconosciuto.
Pertanto il ricorso è destituito di fondamento perché il giudice della riparazione ha riconosciuto tutte le voci di danno reclamate e le ha liquidate dando ragione della necessità di un giudizio equitativo.
Tale scelta non è irragionevole, né in contrasto con le finalità dell'istituto che, fondato su principi di solidarietà sociale,riconosce all'istante non un pieno risarcimento del danno, ma un giusto indennizzo che presuppone una liquidazione equitativa.
Il PI richiama alcuni documenti, ma non spiega quali diversi effetti sarebbero intervenuti nel caso fossero stati ritenuti fondanti della domanda.
b L'asportazione di un polmone per neoplasia non necessariamente è determinato da una situazione di stress. Il ricorrente non spiega in che modo il giudice dovesse ravvisarne il nesso eziologico, né quando la neoplasia sia insorta, né quali fossero le sue condizioni di salute preesistenti, per cui la corte va valutato il danno biologico senza tenere conto di tale invalidità specifica.
Nemmeno in questa sede l'istante è più preciso e limita la sua censura ad una doglianza affermata, ma senza alcuna precisa indicazione dei dati contenuti nella perizia non solo in tema di accertamento di tale menomazione, ma anche di riconducibilità della medesima alle vicende processuali
Quanto alla misura della liquidazione, il sindacato di legittimità nella soggetta materia è ancorato all'esame della motivazione che deve essere completa e logica, perché la valutazione equitativa, se non è palesemente irragionevole, presuppone un giudizio di merito che non può essere posto in discussione in questa sede.
Ciò premesso, il ricorso infondato e va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
IL CONSIGLIERE ESTENSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Roma 7.11.07
IV Sezione Penale
OGO! 28 GEN. 2038 Mariano Battiste DTPOST CANCELLERIA IL PRESIDENTE
fro CANCELLERIA
Maria Angelill