Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2007, n. 4166
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Sentenza 7 novembre 2007

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La riparazione dell'errore giudiziario va commisurata alla durata dell'espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna: nella liquidazione non possono invece essere compresi i costi sostenuti per il giudizio di revisione, che esulano dal concetto di conseguenze personali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2007, n. 4166
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4166
    Data del deposito : 7 novembre 2007

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