Sentenza 15 ottobre 2014
Massime • 1
La dichiarazione di ricusazione proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti è tempestiva anche se tra la data di conoscenza della causa addotta a fondamento dell'istanza e la presentazione di quest'ultima sia trascorso un tempo superiore ai tre giorni, poiché tale termine di decadenza, previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., opera solo quando è decorso il termine di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., che è richiamato dall'art. 38, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a giudizio di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2014, n. 8131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8131 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 15/10/2014
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1397
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - Consigliere - N. 24456/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AR N. IL 16/06/1953;
avverso l'ordinanza n. 6/2014 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 14/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
lette le conclusioni del PG Dott. GALLI M., Rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, VA AR, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, in data 15 maggio 2014, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione, da esso presentata il 7 maggio 2014, nel processo pendente dinanzi alla Corte d'appello medesima, nei confronti del Presidente dello stesso collegio giudicante, Dottor Finocchiaro. La Corte territoriale ha osservato che la ricusazione, formulata nei confronti del magistrato che aveva giudicato lo stesso imputato, nell'ambito di diverso processo, in relazione all'imputazione ex art. 416 bis c.p., era tardiva.
VA, infatti, era a conoscenza del fatto che il Collegio sarebbe stato presieduto dal Dottor Finocchiaro, fin dalla udienza del 19 marzo 2014, quando era presente al dibattimento. Era cioè decorso il termine massimo di tre giorni dal momento in cui la causa della pretesa ricusazione era divenuta nota all'interessato. Deduce la violazione degli artt. 37, 38 e 41 c.p.p.. Cita la sentenza della Cassazione n. 41110 del 2013 per sostenere la tesi che la sua presenza all'udienza del 19 marzo 2014 non era circostanza sufficiente ad affermare che, già a quella data, gli fosse nota la causa di ricusazione del magistrato Dottor Finocchiaro: ed infatti, posto che in precedenza il processo aveva subito rinvii per precaria composizione del collegio, il ricorrente, alla data del 19 marzo 2014, giorno per il quale era stato disposto il nuovo rinvio dell'udienza, non poteva esser certo che il Collegio che aveva disposto tale ultimo rinvio fosse anche quello che l'avrebbe giudicato.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Non è qui in discussione che, alla stregua dell'inequivoco tenore letterale dell'art. 38, comma 2, del codice di rito, quando la causa di ricusazione sia divenuta nota dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni.
Il fatto è che la operatività di tale norma si ha, però, nel caso in cui non ricorra la fattispecie descritta dallo stesso art. 38, comma 1: quella secondo cui la dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1. Resta cioè pregiudiziale, per la verifica della tempestività della ricusazione, l'accertamento se il soggetto interessato abbia o meno esercitato il proprio diritto relativo, entro il compimento del termine previsto per le questioni preliminari ossia subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Se la risposta a tale quesito fosse affermativa non potrebbe passarsi a valutare il tempo trascorso fra il momento di conoscenza della causa di ricusazione e la dichiarazione relativa. Nel caso di specie, va riconosciuto appunto che all'udienza del 7 maggio, la dichiarazione di ricusazione, essendo stata formulata entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1, doveva considerarsi tempestiva a prescindere dal superamento o meno del termine dei tre giorni di cui all'art. 38, comma 2. Il provvedimento impugnato deve essere dunque annullato con rinvio alla Corte d'appello perché affronti in tutti i suoi profili, anche preliminari, la richiesta di ricusazione, senza tuttavia ripetere la decisione qui censurata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2015