Sentenza 30 marzo 2001
Massime • 1
L'obbligazione assunta dall'assicuratore contro i danni è un debito di valore, come emerge dal costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, ed in particolare negli artt. 1905 e 1908 cod. civ.. Tale debito assolve la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato ed è pertanto suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria. La previsione di un massimale come limite della responsabilità dell'assicuratore è inidonea a trasformare l'obbligazione di risarcimento del danno in quella di pagamento di una somma determinata.
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- 1. Assicurazione contro gli infortuni: l’indennità dovuta è un debito di valoreAccesso limitatoAntonella Crisafulli · https://www.altalex.com/ · 8 aprile 2008
- 2. Assicurazione: l'indennizzo è suscettibile di rivalutazione monetariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4753 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CALDERINI 68, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LO CHIATTO, difeso dall'avvocato MARIO BOCCASSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MILANO ASSIC SPA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 01851/99 proposto da:
MILANO ASSIC SPA, con sede in IL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAGOZINO, difesa dagli avvocati ERNESTO LOASSES, BOVE LUCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALDERINI 68, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LO CHIATTO, difeso dall'avvocato MARIO BOCCASSI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1388/97 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 31/10/97 e depositata il 10/11/97 (R.G. 1576/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
Svolgimento del processo
Con citazione del 14 dicembre 1991 DA GR conveniva davanti al Tribunale di Alessandria la società IL NI s.p.a., chiedendone, la condanna alla corresponsione di indennizzo per i danni subiti in seguito ad incendio avvenuto nella propria azienda agricola il 25 ottobre 1985, a cui la convenuta era tenuta in forza di contratto assicurativo del 18 ottobre 1985. La società assicuratrice eccepiva in via preliminare la maturata prescrizione del diritto vantato dal GR e, nel merito, chiedeva il rigetto, della domanda. Con la sentenza non definitiva depositata il 4 settembre 1992 il Tribunale adito respingeva l'eccezione di prescrizione e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la determinazione del danno subito dall'attore. Con la sentenza depositata il 18 aprile 1995 lo stesso Tribunale determinava il danno complessivo in L. 157.422.532, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo e la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (trattandosi di debito di valore); condannava, pertanto, la società convenuta al pagamento della detta somma, nonché delle spese processuali.
La società IL NI proponeva appello avverso le due sentenze del Tribunale, chiedendo il rigetto della domanda attrice per la prescrizione del diritto del GR e, in subordine, nel merito. Costituitosi DA GR, la Corte di appello di Torino, con la sentenza depositata il 10 novembre 1997, ha confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, ma ha riformato la sentenza di primo grado in ordine all'entità del danno, che è stato ridotto a L. 72.300.000. La Corte, infatti, ha osservato che mancava la prova che i danni subiti dal GR fossero conseguenti esclusivamente "all'ultimo dei cinque incendi subiti dal complesso aziendale in cinque anni", onde ha proceduto ad una valutazione equitativa del danno. Sulla somma sopra specificata (costituente l'ammontare del danno alla data del suo verificarsi: 25 dicembre 1985) la Corte di appello ha ritenuto dovuti la rivalutazione secondo gli indici Istat e "gli interessi moratori sul capitale rivalutato con cadenza annuale, onde è pervenuta alla "somma complessiva di L. 196.807.935 (moneta odierna)". La Corte, infine, ha condannato la società IL NI a pagare anche le spese del giudizio di appello. Avverso la sentenza della Corte di appello DA GR ha proposto ricorso principale, deducendo un solo motivo. La IL NI ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, in cui ha dedotto due motivi. Il GR ha presentato controricorso al ricorso incidentale. La società IL NI ha depositato memoria. Motivi della decisione.
1. - Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2. - Con l'unico motivo del ricorso principale il GR deduce "violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., degli articoli 342 e 346 c.p.c.", lamentando che la Corte di appello abbia ridotto l'ammontare dei danni in assenza di impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado da parte della società assicuratrice, la quale non aveva mosso alcuna specifica censura sull'entità dei danni. La sentenza impugnata, sarebbe pertanto affetta dal vizio di extrapetizione, nella parte in cui ha pronunziato sul quantum debeatur.
Il motivo di ricorso è infondato.
Dall'esame dell'atto di appello proposto dalla IL NI - che questa Corte può compiere per decidere sull'error in procedendo della Corte di appello lamentato dal ricorrente - si desume che la società appellante ha formulato la censura che l'ammontare del danno determinato dal Tribunale con riferimento al quinto incendio subito dall'azienda del GR non aveva tenuto conto della circostanza che la stessa azienda aveva subito altri quattro incendi, i cui danni sono estranei al presente giudizio.
Trattasi di censura specifica, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. Non fa venire meno la specificità della censura la considerazione che l'appellante non ha offerto elementi specifici per isolare i danni del quinto incendio da quelli prodotti dai precedenti incendi dello stesso bene. Per tale motivo la Corte di appello ha fatto ricorso ad una valutazione equitativa dei danni, sostituendo quella effettuata dal Tribunale senza tenere presente la circostanza dei quattro incendi antecedenti a quello da risarcire. Non sussiste, pertanto, nella sentenza impugnata, la violazione dell'art. 342 c.p.c., che impone la specificità dei motivi di appello. Nè, conseguentemente, la detta sentenza, che ha accolto la censura relativa all'entità dei danni, è affetta dal vizio di extrapetizione.
3. - Con il primo motivo del ricorso incidentale la società assicuratrice deduce la "violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., dell'art. 1277 c.c., anche in relazione all'art. 1224", censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto dovuti sull'indennità sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali, in assenza di prova del maggior danno rilevante ex art. 1224, secondo comma, c.c.. Il motivo di ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza ampiamente prevalente di questa Corte (sentenze 23 marzo 1995 n. 3388, 26 gennaio 1988 n. 661, 4 giugno 1987 n. 4883, 25 ottobre 1984 n. 5437, 29 novembre 1981 n. 6376, mentre è nettamente minoritario l'opposto orientamento espresso da Cass. 28 giugno 1984 n. 385, richiamata dalla parte ricorrente), l'obbligazione assunta dall'assicuratore contro i danni è un debito di valore, come emerge dal costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, ed in particolare negli artt. 1905 e 1908 c.c.. Tale debito, invero, assolve la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato ed è pertanto suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria. A nulla rileva che le parti abbiano espresso un massimale come limite della responsabilità dell'assicuratore, poiché tale previsione è inidonea a trasformare l'obbligazione di risarcimento del danno in quella di pagamento di una somma determinata.
A tale principio si è conformata la sentenza impugnata, che ha considerato l'obbligazione dell'assicuratore come debito di valore, pure se entro i limiti del capitale assicurato (indicando, peraltro, l'indennità massima dovuta dall'assicuratore con l'espressione impropria di "debito di valuta").
Di conseguenza la Corte di appello ha correttamente rivalutato il debito dell'assicuratore secondo gli indici Istat ed ha applicato gli interessi sul capitale rivalutato con cadenza annuale. 4. - Con il secondo motivo del ricorso incidentale la IL NI, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censura la sentenza impugnata che l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello, pur avendo tale sentenza riformato in parte la pronunzia di primo grado, onde sussisteva il presupposto per la compensazione tra le parti delle spese processuali. Il motivo di ricorso è infondato.
L'individuazione della parte soccombente - a cui carico vanno poste le spese processuali secondo la regola posta dall'art. 91 c.p.c. - va effettuata sulla base dell'esito finale della controversia (v., tra le altre, Cass. 8 gennaio 1997 n. 84; 22 novembre 1995 n. 1208; 3 luglio 1993 n. 7314). La domanda di corresponsione di indennizzo proposta dall'attore GR è stata accolta dalla Corte di appello, anche se in misura minore di quella determinata dal Tribunale, onde la parte soccombente è stata correttamente individuata nella convenuta IL NI, la quale, nell'atto di appello, ha chiesto la pronunzia di inammissibilità o di rigetto totale della domanda del GR.
La sentenza impugnata è, perciò, conforme all'art. 91 c.p.c., mentre la mancata applicazione della facoltà di compensazione per la sussistenza di giusti motivi, attribuita al giudice dall'art. 92 c.p.c., non è censurabile in questa sede di legittimità.
5. - In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo infondati, vanno rigettati.
La soccombenza reciproca delle parti determina la compensazione tra le stesse delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001