Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2002, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOM02678 /02 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE LA CORTE SURRET Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GENGHINI Presidente Dott. Massimo R.G.N. 2866/99 MILEO - Consigliere 4837/99 Dott. Vincenzo Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron.6403 Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 23/04/01 ha pronunciato la seguente 1 280 SEN TENZA sul ricorso proposto da: en SERENA LUIGINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA t iſ ENRICO TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato e difende, VACCARELLA ROMANO, che 10 rappresenta L giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
C.R.M.. S.P.A.; - intimato e sul 2° ricorso n° 04837/99 proposto da: C.R.M. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA2001 1900 FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato -1- CAPACCIOLI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONFANTI BRUNO, ROCCO DI TORREPADULA FRANCESCO, giusta procura speciale atto Notar MICHELE PAOLANTONIO di Busto Arsizio in data 18.04.2001, Rep. N. 136134; - controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SERENA LUIGINO;
intimato avverso la sentenza n. 12035/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 07/11/98 R.G.N. 463/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato VACCARELLA;
Uditi gli Avvocati CLARIZIA e TORREPADULA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso previa riunione dei fascicoli, accoglimento del ricorso principale accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo dell'incidentale e rigetto degli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del Lavoro di Busto Arsizio IG NA conveniva in giudizio la società C.R.M.,alle cui dipendenze aveva lavorato, chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità del EN disciplinare intimatogli. Il lavoratore assumeva di essere stato assunto nel novembre del 1963 e di avere lavorato presso la società convenuta sino al 19 aprile 1979, data dell'intimato EN;
di essere stato costretto a ritardare di qualche minuto il suo ingresso in azienda al mattino e alla ripresa pomeridiana a causa della necessità di accompagnare a scuola e,quindi, di riportare a casa il figlio MA,sofferente di miocardite congestizia;
di non avere arrecato alcun pregiudizio all'azienda per il ritardo di pochi minuti della prestazione lavorativa,come dimostrato da una precedente autorizzazione aziendale rilasciatagli dal 1974 al 1978 e da analoghe autorizzazioni concesse a propri colleghi di lavoro residenti a [...]; di essere stato,infine, illegittimamente licenziato per giustificato motivo con il preavviso a causa di tali ritardi. La società convenuta si costituiva eccependo la legittimità dell'intimato EN, preceduto da due provvedimenti disciplinari sospensivi per identiche infrazioni e dal persistente ritardato inizio della prestazione lavorativa anche durante i periodi estivi, nei quali le scuole rimanevano notoriamente chiuse ( v. controricorso ). L'adito Pretore con sentenza in data 5 marzo / 23 luglio 1992 in accoglimento della domanda, dichiarava l'illegittimità dell'intimato EN e condannava la società convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno,commisurato in via equitativa in 60 mensilità di retribuzione. Con sentenza in data 15 gennaio / 11 febbraio 1993 il Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento dell'appello della società datrice di lavoro, in riforma della sentenza pretorile, rigettava la domanda del lavoratore . Con sentenza n. 10011 del 5 luglio 1995 questa Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal lavoratore rilevando l'invalidità della procura rilasciata al difensore . Con sentenza n.1604 del 16 febbraio 1998 questa Suprema Corte accoglieva la domanda di revocazione della sua precedente sentenza n.10011 del 1995 inoltrata dal lavoratore e,decidendo sul ricorso per cassazione del NA avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 15 gennaio /11 febbraio 1993, lo accoglieva per quanto di ragione e cassava la sopra indicata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, rinviando per nuovo esame e anche per le spese dei precedenti giudizi di merito al Tribunale di NO . Questa Corte osservava, in particolare, dopo aver ritenuta valida la procura e ammissibile il già proposto ricorso di legittimità, che il Tribunale di Busto Arsizio, nel ritenere illegittimo l'intimato EN in quanto irrogato a seguito di due sospensioni disciplinari, aveva però, , erroneamente affermato che non si dovesse accertare in concreto la reale entità e gravità della condotta del dipendente e che non si dovesse verificare la proporzionalità tra l'infrazione e la sanzione inflitta. Pertanto rinviava la causa al giudice di merito enunciando il principio di diritto secondo il quale il giudice del rinvio ,al fine di valutare la legittimità del EN intimato per specifiche inadempienze del lavoratore previste dal contratto collettivo,era tenuto ad accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente, nonché la proporzionalità tra infrazione e sanzione, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e della portata soggettiva della condotta . Con sentenza in data 25 settembre / 7 novembre 1999 il Tribunale di NO, in sede di rinvio, confermava la sentenza pretorile che aveva dichiarato l'illegittimità del EN e aveva condannato la C.R.M. s.p.a. alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in 60 mensilità di retribuzione a decorrere dall'intimato EN . ND ,inoltre la società datrice di lavoro all'ulteriore risarcimento,commisurato alla retribuzione globale di fatto dalla data della sentenza del Pretore sino a quella dell'effettiva reintegrazione, con gli accessori di legge. Il giudice del rinvio osservava che entro i limiti del principio di diritto fissato da questa Suprema Corte il lavoratore aveva dimostrato che il ritardo nel presentarsi al lavoro addebitatogli e contestatogli con il EN intimato era stato determinato da esigenze familiari, dovendo egli accompagnare a scuola il figlio affetto da malattia cardiaca. Il Tribunale di NO aggiungeva che doveva,altresì, considerarsi dimostrata la circostanza che la . società era a conoscenza delle esigenze familiari del lavoratore, il quale aveva sollecitato autorizzazioni al ritardo già concesse, peraltro, per alcuni lavoratori. Nel colpevole silenzio mantenuto al riguardo dalla società, perciò, il lavoratore aveva ritenuto che essa tollerasse il suo trascurabile ritardo nel presentarsi al lavoro e giustificato da esigenze familiari alla medesima rappresentate. Da ciò il giudice del rinvio traeva la conclusione di confermare la dichiarata illegittimità del EN . Infine il Tribunale di NO confermava la liquidazione equitativa del risarcimento determinata dal Pretore in mancanza di prove più precise in ordine a un maggiore danno effettivamente subito dal lavoratore e sulla base dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori come vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990. Il giudice del rinvio, infine, condannava, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 citato, la società datrice di lavoro all'ulteriore risarcimento del danno in favore del lavoratore commisurato alle retribuzioni globali di fatto spettanti dalla sentenza di reintegra del Pretore sino alla data di effettiva reintegrazione, nonché al rimborso delle spese del giudizio sostenute dal lavoratore medesimo davanti al Tribunale di Busto Arsizio e davanti a quello di NO . Contro tale ultima sentenza il NA ricorre in via principale per cassazione con unico articolato motivo. Resiste la società datrice di lavoro con controricorso contenente ricorso incidentale sostenuto da quattro motivi. La Corte, riconvocatasi in camera di consiglio in data 22 novembre 2001, ha deciso come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c., del ricorso principale del lavoratore e di quello incidentale della società datrice di lavoro,proposti contro la stessa sentenza. Con l'unico articolato motivo del ricorso principale il NA deduce che il Tribunale di NO,in violazione dell'art.18 legge n. 300 del 1970 prima della modifica di cui alla legge n. 108 del 1990, degli artt. 1226, 1227 e 2697 c.c., nonché con insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, aveva determinato la misura del risarcimento per l'illegittimo EN nella misura insufficiente di 60 mensilità ricorrendo illegittimamente al criterio equitativo, mentre avrebbe dovuto determinarlo-pur non essendo ancora intervenuta al tempo del EN la legge n. 108 del 1990 con la liquidazione delle retribuzioni non percepite, - compresa l'indennità di contingenza, dalla data della sentenza di reintegra sino al momento della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. Il Tribunale, invece,muovendo dall'erroneo principio secondo cui l'originaria formulazione dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori consentisse al giudice, per la liquidazione del danno oltre le cinque mensilità, la sua determinazione equitativa, con inversione dell'onere della prova, aveva preteso,richiedendo al lavoratore la dimostrazione della disoccupazione, che il medesimo dimostrasse la mancata percezione di altre retribuzioni e, in difetto, aveva determinato il danno in via equitativa, mentre avrebbe dovuto addossare alla datrice di lavoro l'onere della prova dell' "aliunde perceptum” al fine di ridurre l'ammontare di tutte le retribuzioni spettanti per la dichiarata illegittimità del EN sino alla reintegra in relazione alle somme percepite dal lavoratore durante il periodo di EN. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società datrice di lavoro denunzia violazione dell'art. 384 primo comma c.p.c. e omessa motivazione su punti decisivi della controversia avendo il Tribunale, in dispregio al principio di diritto fissato da questa Suprema Corte, accertato l'entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente senza valutare in concreto la conseguenza dei ritardi del lavoratore nell'inizio della prestazione lavorativa sull'organizzazione aziendale e senza considerare che il NA avrebbe potuto evitare gli inconvenienti anticipando l'accompagnamento del figlio e, ancora, senza considerare la persistenza dei ritardi anche nei periodi di chiusura delle scuole. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la società denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. (rectius: art. 2697 c.c. ) per il fatto che il Tribunale aveva ritenuto, invertendo l'onere della prova, che facesse carico all'azienda l'obbligo di documentare l'asserita impossibilità di rispetto degli obblighi contrattuali, invece che affermare che l'obbligo di dimostrazione incombesse sul lavoratore inadempiente. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce che il NA con la riassunzione davanti al giudice del rinvio e cioè davanti al Tribunale di NO aveva concluso per la condanna della C.R.M. s.p.a. alla corresponsione delle retribuzioni non percepite dalla data del EN sino a quella della effettiva e futura reintegrazione con rivalutazione delle somme dalle singole scadenze e interessi come per legge. Nelle precedenti fasi di merito aveva, invece, concluso per il risarcimento del danno pari alla misura di tutte le retribuzioni dovute dal EN sino alla sentenza di primo grado . In violazione dell'art. 394 secondo comma c.p.c., pertanto, il NA aveva assunto nel giudizio di rinvio conclusioni nuove nella forma e nella sostanza, estendendo le pretese retributive a periodi successivi alla sentenza di primo grado non dedotte nelle precedenti fasi del giudizio e attribuite dal Tribunale di NO,conclude la ricorrente incidentale,in violazione dell'art. 112 c.p.c. . Con il quarto e ultimo motivo,infine, la ricorrente incidentale si duole ex art. 112 c.p.c.,della , omessa pronuncia da parte del giudice di rinvio sulla richiesta da essa avanzata al Tribunale di Busto Arsizio in via subordinata in riferimento alla riduzione del risarcimento del danno alla misura minima delle cinque mensilità previste dall'art. 18 Statuto dei Lavoratori. Tale richiesta, rimasta assorbita davanti al Tribunale di Busto Arsizio a causa dell'integrale accoglimento dell'appello della società, doveva, invece, essere esaminata una volta che il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande. Per ragioni di ordine logico vanno esaminati in primo luogo, congiuntamente, il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale e, in secondo luogo, sempre congiuntamente, l'unico motivo del ricorso principale e il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale. Il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale sono infondati. Invero questa Suprema Corte con la sentenza n. 1604 del 1998, nel cassare la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio,si era limitata (e non poteva fare altrimenti senza esorbitare dai suoi poteri ) a fissare il principio di diritto secondo cui il giudice del rinvio non poteva esimersi dal valutare in concreto, fornendo in proposito adeguata motivazione, la gravità dell'inadempimento del lavoratore ai fini della irrogazione del EN . Nel fissare tale principio questa Corte non aveva inteso sottrarre al giudice di merito il potere, al medesimo riservato in via esclusiva, di accertare il fatto della gravità dell'inadempimento, anche se aveva indicato, uniformandosi in proposito alla sua costante giurisprudenza (v. Cass.4 marzo 1996 n,1667; Cass 23 giugno 1998 n. 6216 ; ecc.), i criteri che il giudice del rinvio avrebbe dovuto osservare al fine di offrire una motivazione non sindacabile in sede di legittimità. Tale facoltà è perfettamente consentita al giudice della legittimità,essendo essa strumentalmente preordinata al successivo ed eventuale controllo della motivazione della sentenza di merito ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.. Pertanto il giudice del rinvio, secondo i criteri indicati da questa Corte, avrebbe dovuto valutare la gravità dell'inadempimento tenendo conto: 1) del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione;
2) delle circostanze del caso concreto;
3)della “portata” soggettiva della condotta. Orbene la sentenza impugnata non appare censurabile in questa sede per la motivazione offerta, posto che ha ritenuto non grave l'inadempimento del lavoratore e,quindi, illegittimo il EN e ciò : 1)sulla base del fatto che il ritardo non era stato determinato da insubordinazione,bensì da esigenze familiari, dovendo il lavoratore accompagnare personalmente a scuola il figlio affetto da malattia cardiaca (in sintonia con i criteri sub nn. 1) e 2) indicati da questa Corte ); 2) sul fatto che la società aveva tenuto un comportamento equivoco idoneo a ingenerare nel lavoratore il convincimento di essere stato autorizzato alla richiesta flessibilità di orario, flessibilità che era consentita in azienda per altri dipendenti, con la conseguenza che -come per ogni azienda di grandi dimensioni - era da presumere che senza danno si potesse procedere alla sostituzione di lavoratori fungibili (in sintonia,perciò, con il criterio indicato da questa Corte sub 1) per il rapporto di proporzionalità e senza che l'affermazione potesse fondarsi su una pretesa inversione dell'onere della prova,essendo stata desunta dal Tribunale dalle deposizioni di testimoni specificamente indicati (v. pag. 5 della sentenza;
testi RO, RT e AR ). In riferimento al ricorso principale e al terzo e quarto motivo del ricorso incidentale va,intanto, precisato che essi concernono la determinazione del danno per l'illegittimo EN eseguita dal Tribunale e che sotto tale profilo essi vanno tutti respinti . Prima dell'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108 l'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 così testualmente recitava: "Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il EN ai sensi dell'art.2 della legge predetta o annulla il EN intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per il EN di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente .In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio,il rapporto si intende risolto. " La norma sin dall'inizio venne sottoposta a un'approfondita analisi ad opera della Dottrina, parte della quale venne indotta a ritenere che il lavoratore per l'illegittimo EN e in riferimento alla prima fase tenuta presente dalla norma ( che andava dalla data di intimazione dell'illegittimo EN sino alla sentenza che ordinava la reintegrazione) avesse diritto soltanto a una somma non inferiore a cinque mensilità e,per la parte eccedente, a una somma valutabile dal giudice anche in via equitativa, tenuto .conto delle circostanze del caso concreto, salvo che il lavoratore non avesse dimostrato, dopo il periodo del danno presunto dei cinque mesi di mancata retribuzione, la sua disoccupazione e, quindi, la sussistenza del lucro cessante relativo alla mancata percezione delle retribuzioni. More er condivisade I che 4 lale tesi 17, però, sub aquesta Suprema Corte (con la sentenza 28 maggio 1976 n. 1927,afferma che la reintegrazione nel posto di lavoro prevista dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, con l'introduzione del cosiddetto sistema della stabilità reale,aveva determinato la prosecuzione del rapporto non interrotto dal EN illegittimo. Da ciò questa Suprema Corte aveva tratto la conclusione che al lavoratore spettasse durante il periodo successivo all'illegittimo EN la retribuzione assoggettata a contribuzione previdenziale,a prescindere dal fatto che il lavoratore in tale periodo non avesse lavorato e a prescindere dal fatto che il Legislatore avesse definito "risarcimento del danno "la somma spettante al lavoratore per il solo fatto che era stato intimato un EN illegittimo. nou era condiviso Tale orientamento veniva, però, tontrastate oltre che dalla giurisprudenza di mérite anche da altre sentenze di questa Corte che riteneva che incombesse al lavoratore, sulla base dei principi probatori vigenti in materia di responsabilità "contrattuale, l'onere di dimostrare l'ammontare del danno subito, costituito dal lucro cessante delle mancate retribuzioni (v. Cass. 28 novembre 1984 n. 6213; Cass.23 gennaio 1985 n. 305 ; ) Il contrasto di giurisprudenza veniva risolto da questa Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza 29 aprile 1985 n.2761, la quale precisava che "in caso di EN dichiarato illegittimo che incide sulla continuità di fatto della prestazione lavorativa, ma è inidoneo ad interrompere il rapporto di lavoro- la reintegrazione ex art. 18 dello Statuto ripristina la situazione 66 qua ante "e si attua con l'ottemperanza da parte del datore di lavoro al comando giudiziale di riammettere il lavoratore in azienda, nonché con l'attribuzione a quest'ultimo del diritto al ristoro del danno subito per la determinazione del quale costituiscono normale parametro di " commisurazione le retribuzioni che il lavoratore avrebbe maturato in forza del rapporto. Pertanto il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il EN e la sentenza di annullamento si individua quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute "ex lege" -nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore oppure che il datore di lavoro provi 1""aliunde perceptum o la sussistenza di un fatto colposo del 66 lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza". era condiviso Tale orientamento interpretativo veniva s fermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 7 del 14 gennaio 1986. L'art. 1 quarto comma della citata legge 11 maggio 1990 n. 108, che ha natura innovativa in relazione alla intervenuta eliminazione delle due fasi successive al EN previste dall'art. 18 non novellato (secondo quanto affermato con giurisprudenza costante da questa Suprema Corte: v. Cass. 16-3-1992 n.3205 ; Cass. 3-4- 1992 n.4103; Cass.3-6-1994 n. 5401; Cass. 29-5-1995 n.5995; Cass.18 3-1996 n.2268 ; Cass. 24-3-1997 n. 11105; Cass. 27-1-1998 n.809; Cass. 16-2 1998n. 16049 ;) ha, invece, precisato che: "il giudice con la sentenza di cui al primo comma “ (e cioè con la sentenza di condanna del datore di lavoro alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro) “condanna il datore di lavoro al risarcimento subito dal lavoratore per il EN di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del EN sino a quello della effettiva reintegrazione;
in ogni caso la misura del EN non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. " La nuova disciplina elimina le due fasi previste dopo l'intimato EN dall'art. 18 Statuto dei Lavoratori non novellato e qualifica come risarcimento del danno la somma spettante al lavoratore sino alla effettiva reintegrazione in conseguenza dell'accertata illegittimità del EN e lo presume (salvo prova contraria del datore di lavoro ) corrispondente alle retribuzioni globali di fatto non percepite dal lavoratore a seguito di tale EN. Dopo l'entrata in vigore della citata disposizione, pertanto, appare superata la giurisprudenza di questa Corte espressa con la sentenza 24 maggio 1991 n. 5898 (secondo cui ai fini del risarcimento del danno dovuto ex art. 18 citato in eccedenza alla misura minima delle cinque mensilità, il lavoratore è tenuto a dimostrare di non aver trovato dopo il EN una nuova occupazione altrettanto redditizia come quella perduta, non potendosi prospettare in proposito, secondo le comuni regole di ordine probatorio, alcuna presunzione di danno ). Ne consegue che, essendo entrata in vigore la citata disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 198 del 1991 dopo che era stato intimato il EN al NA, appare corretta in forza della interpretazione offerta dalla ricordata sentenza n. 5898 del 1991, la statuizione della sentenza impugnata in ordine alla disposta condanna del datore di lavoro, in virtù della accertata illegittimità del EN, al risarcimento del danno, per la parte eccedente il danno legalmente presunto (iuris et de iure ) delle cinque mensilità, previa liquidazione eseguita in forma equitativa, in difetto di ulteriori prove fornite dal lavoratore circa il suo stato di disoccupazione e, quindi, circa la sussistenza di ulteriori danni subiti a titolo di lucro cessante;
nonché in ordine alla condanna del datore di lavoro, dopo la pronuncia della sentenza di condanna ( e cioè per la seconda fase prevista dal citato art. 18 non novellato ), al pagamento delle retribuzioni dovute sino al momento dell'effettiva reintegra nel posto di lavoro. Infatti la natura non interpretativa del citato art. 1 non ne consente la sua applicazione nel corso del giudizio rendendo impossibile, quindi, la modifica della domanda, in conformità a quanto stabilito dagli artt .415, 416, 437 e dal combinato disposto di cui agli artt. 384 primo comma e 394 secondo comma c.p.c. (concernente il divieto alle parti di formulare nuove domande,nuove eccezioni o nuove conclusioni in sede di giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza di merito da parte del giudice della legittimità: v. Cass. 13 maggio 1995 n. 5249) ma non esclude, come nella specie, l'invocazione della norma vigente ad opera della parte interessata (art. 18 non novellato citato ) e la sua conseguente applicazione da parte del giudice di rinvio in quanto ne costituisce l'effetto consequenziale del disposto annullamento del giudice della legittimità. Va, tuttavia, tenuto presente che il citato art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108 -contrariamente a quanto ritenuto, in maniera isolata, da questa Corte con sentenza 3 giugno 1994 n. 5401 e in conformità a quanto sostenuto dalla società ricorrente incidentale -, nello stabilire che per l'intero periodo decorrente dall'intimato EN sino al momento della reintegra spetta al lavoratore in conseguenza dell'accertata illegittimità il risarcimento del danno in misura corrispondente alle retribuzioni globali di fatto percepite al momento della operata interruzione del rapporto di lavoro ( con rivalutazione e interessi), non ha inteso ( non avendolo esplicitamente affermato) impedire al datore di lavoro di dimostrare l'aliunde perceptum o l'aliud percipiendum da parte del lavoratore al fine di escludere o attenuare la sua responsabilità risarcitoria nella misura eccedente le cinque mensilità del danno presunto in modo assoluto (v. Cass. 27-9-1997 n.9483; Cass. 19-5-2000 n.6548; Cass. 29-8-2000 n. 11341; ). Invero se il Legislatore avesse inteso impedire al datore di lavoro tale prova, si sarebbe posto contro i generali principi dell'ordinamento giuridico vigente determinando una iniqua locupletazione in favore del lavoratore con la possibilità da parte di quest'ultimo di conseguire una doppia retribuzione e una doppia contribuzione obbligatoria a carico di due diversi datori di lavoro per una sola prestazione lavorativa resa in favore di uno solo di essi. Un siffatto principio, peraltro di dubbia costituzionalità ( per prospettabile contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. ), non può essere desunto dall'interprete, nel silenzio della legge, in via di interpretazione analogica o sistematica. Ề In conclusione, essendo applicabile alla fattispecie l'art. 18 Statuto dei Lavoratori non novellato, I D che è stato correttamente interpretato e correttamente applicato dalla sentenza impugnata, vanno , O respinti non solo il primo e il secondo ma anche il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale L L 3 0 A 1 O della società nonchè il ricorso principale del lavoratore. 3 S B . 5 S Vanno, in conseguenza, rigettati entrambi i ricorsi. I T A . R D T , N A Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. ' A A L T S 3 S L E
P.Q.M
7 E - P O S D P 8 - I I M 1 N S I 1 La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. G N A E O D E S Compensa le spese del giudizio. A G I E D T A G E N E , O E L Così deciso in Roma in data 23 aprile 2001 e in data 22 novembre 2001. O T S R E A T I L S I L Il Consigliere estensore"Matale Cofitanic CANCE Phill D G E E D O R Il Presidente CANCELLIERE виситно реците Depositato in Cancelleria 25 FEB. 2002 oggi, A E IL CANCELLIERE R E M Phite A