Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11888 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 1888/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri M istrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 551/00 D.29497Cron. Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA - Rep. 3142 -Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud. 12/04/02 - Consigliere - Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richlesta copia studio dal Sig. Sole SENTENZA per diritti € 31 sul ricorso proposto da: IL DI OR OB, in proprio e quale procuratore generale "ad negotia" delle Sig.re DI OR RI, DI OR UI, DI OR ST, DI OR GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DENTE, che li difende, giusta delega in atti;
CRI - ricorrenti
contro
DI OR RA, SE OV, SE TU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S T D'AQUINO 75, presso lo studio dell'avvocato MARIO LACAGNINA, che li2002 576 difende, giusta delega in atti;
-1- L controricorrenti avverso la sentenza n. 3609/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
DENTE, difensore del udito l'Avvocato Alberto ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Mario LACAGNINA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. ini persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 16 giugno 1986 NR e AN Di LO esposeroche :a)- con scrittura privata del 22 ottobre 1967, avevano previsto e regolato la vendita -da conclu- dere entro il 31 dicembre dell'anno seguente, della proprietà di un appartamento e di un vano cucina, dell'edificio sito in Barrea al corso duca degli Abruzzi n. 56- a AG e RT Di LO, per il corrispettivo, costituito dal prezzo di 3.500.000 lire e dalla cessione di una legnaia;
b)- RT Di LO era stato immesso nel possesso dell'appartamento e della cucina, ma il contratto di compravendita non era stato stipu- lato, per il rifiuto dei comproprietari della legnaia che non avevano firmato la scrittu= tura privata, per tale motivo invalida. Ciò premesso, convennero, davanti al Tribuna= le di Roma, RT Di LO chiedendone la condanna al rilascio degli immobili di cui essi istanti avevano conservato la proprietà. Il convenuto, costituitosi in giudizio,contestò la pretesa, eccependo di avere acquista= to la proprietà dell'appartamento e della cucina con la scrittura privata del 22 ottobre 1967, perché questa, secondo la sua tesi, conteneva un contratto di compravendita dei due immobili al quale era stata data completa esecuzione con il pagamento del prezzo e con la sua immissione in possesso;
e di avere sottoscritto il contratto anche in rap= presentanza dei suoi congiunti, comproprietari della legnaia (BE AN, vedo- va Di LO, AG, AN AR, IS e ST Di LO), i quali, nel anno 1957 gli avevano conferito procure generali ad negotia, successivamente confermate. Inol' tre, con domanda riconvenzionale, chiese, ai sensi dell'art. 2932 cod.civ., in sostituzio= ne del contratto definitivo non concluso, l'emanazione di una pronuncia costitutiva P R O C del diritto di comproprietà sull'appartamento e sulla cucina. BE AN, e AG, AN AR, IS e ST Di LO intervennero nel processo, in adesione alla linea difensiva del convenuto. Il Tribunale, con sentenza del 22 marzo 1989, delle due domande accolse quella degli attori, rigettò la riconvenzionale e dichiarò inammissibile l'intervento adesivo. In accoglimento dell'impugnazione proposta da RT Di LO, in nome proprio e come procuratore generale dei menzionati suoi congiunti, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 1° ottobre 1991, in riforma della decisione di primo grado, respinse la domanda di AN ed NR Di LO, e dichiarò inammissibile la riconven' zionale. Ritenne la Corte che nella scrittura privata del 22 ottobre 1967 era contenuto un contratto definitivo e non preliminare di compravendita (di vendita, per il valore economico solo marginale della piccola legnaia, data in permuta) e che il trasferimen- to della legnaia costituiva un'obbligazione dell'acquirente (pagamento del corrispetti- vo), il cui inadempimento poteva giustificare l'esperimento dell'azione di risoluzione o di adempimento del contratto di compravendita, ma non una declaratoria d'ineffica= cia del negozio.Quanto alla riconvenzionale ne dichiarò l'inammissibilità, ai sensi del- l'art.345 cod.proc.civ., avendo rilevato che essa, così come formulata in appello, co= stituiva una domanda nuova, rispetto a quella di cui all'art.2932, proposta nel giudizio di primo grado, perché era di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprie= tà dei due immobili. Aggiunse che, comunque, la domanda era infondata, non essen' do stata la scrittura privata firmata da NR Di LO, comproprietaria dell'apparta- mento e della cucina. RT Di LO, in nome proprio e, in rappresentanza dei suoi congiunti, propose ricorso per cassazione, Resistettero con controricorso e proposero ricorso incidentale AN Di LO e OV e IO AS, eredi di NR Di LO, nel frattempo deceduta. Con sentenza n. 10581 dell'undici ottobre 1995 questa Corte accolse il ricorso inci= dentale, per quanto di ragione, rigettò il primo motivo e dichiarò assorbito il secondo. motivo del ricorso principale, cassò la decisione impugnata e rinviò la causa per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Ritenne la Cassazione che la motivazione della pronuncia impugnata era contraddit' toria, in quanto il Giudice d'appello aveva prima affermato che il contratto, definito compravendita, era efficace e poi, avendo rilevato che non era stato sottoscritto da NR Di LO, comproprietaria dell'appartamento e della cucina, ne aveva dichia- rato l'inefficacia, in adesione al principio di diritto -enunciato dalle Sezioni Unite del- la Corte di cassazione con la sentenza n.7481 del 1993- secondo cui "nella promessa di vendita di beni comuni, la confluenza delle dichiarazioni di volontà dei singoli comproprietari in un'unica volontà negoziale, comporta che se una di tali dichiarazio- ni manchi o sia invalida, non si forma o si forma invalidamente, la volontà di una del- le parti del contratto". AN Di LO e OV e IO AS, con atto di riassunzione notificato il 29 marzo 1996, citarono, davanti al Giudice di rinvio, RT, AG, AN AR, IS e ST Di LO, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Di costoro si costituì in giudizio, anche in rappresentanza degli altri, RT Di LO reto, opponendosi all'accoglimento della pretesa avversaria, sul rilievo che NR. Di LO aveva ratificato con il suo comportamento la scrittura del 22 ottobre 1967, e che si era formato il giudicato sulla statuizione con la quale la Corte d'appello di Roma aveva qualificato compravendita il contratto in questione. Con sentenza del 7 dicembre 1998 il Giudice di rinvio ha confermato la pronuncia del 22 marzo 1989 del Tribunale di Roma. RT Di LO, in nome proprio, e come procuratore di AG, IS, ST e AR Di LO ricorre per cassazione con quattro motivi. AN Di LO e OV e IO AS resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziandosi la violazione degli art.1363,1364,1365,1369 del codice civile, 12 delle sue disposizioni preliminari e 384, primo comma del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di rinvio confermato la decisione del Tribu= nale), avendo ritenuto che il contratto del 22 ottobre 1967 sia un preliminare di com= pravendita, sull'erroneo presupposto che la Corte di cassazione avesse così definito lo atto, mentre non aveva dato ad esso alcuna qualificazione giuridica. Il motivo è infondato. La Corte di cassazione con la sua sentenza aveva negato che la questione della natu- ra giuridica del contratto contenuto nella scrittura privata del 22 ottobre 1967 fosse stata discussa tra le parti. E, in particolare, con riguardo al giudizio svoltosi davanti al Tribunale, aveva affermato che: "...non avendo la natura preliminare o definitiva del contratto costituito oggetto di discussione, neppure in primo grado, come affermato dagli stessi ricorrenti principali, nessun obbligo di motivazione, sul punto, aveva la Corte di merito". Né è esatto che il Giudice di rinvio abbia dichiarato la nullità della scrittura privata per aver ritenuto che contenga un contratto preliminare di compra= vendita, in quanto nella sua pronuncia ha affermato: "Il che si attaglia al caso di spe= cie -comunque si voglia qualificare il negozio contenuto nella scrittura de qua, ai fini { della portata immediata o preliminare della vendita immobiliare pattuita e senza che sul punto si possa affermare l'intervenuto giudicato, come sostiene controparte, po= nendo in non cale la cassazione con rinvio- dal momento che la pattuizione immobi= liare suddetta risulta non essere stata sottoscritta dai rimanenti condomini Di LO NR (da un lato), Di LO AG (e congiunti) dall'altro lato". Quindi, deve rite= nersi che la nullità sia stata dichiarata correttamente per l'assenza delle necessarie sot- toscrizioni dei comproprietari degli immobili, a prescindere dalla natura preliminare o definitiva del contratto concluso il 22 ottobre 1967 da AN Di LO con Ro= berto Di LO. Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli art.2909 del codice civile, 12 delle sue disposizioni preliminari, e 324 e 366 del codice di procedura civile, in rela= zione all'art. 360 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello deciso l'impugnazione sul presupposto erroneo che il contratto del 22 ottobre 1967 sia un preliminare di compravendita,mentre avrebbe dovuto ritenere che si trattava di un contratto definitivo, valido ed efficace, essendosi, a seguito della pronuncia della Corte di cassazione, formato il giudicato su tale natura dell'atto, sulla irrilevanza della mancata partecipazione ad esso dei comproprietari della legnaia e sull'adesione allo stesso di NR Di LO. Il motivo è infondato. Per quel che riguarda la censura relativa alla qualificazione giuridica del contratto, valgono le osservazioni esposte con riferimento al primo motivo del ricorso. In ordine all'altra censura si osserva che nella sentenza della Corte di cassazione non si rinviene né il giudizio, secondo cui la partecipazione dei comproprietari della legnaia non sarebbe stata necessaria per la validità del contratto, né l'affermazione che NR Di LO avrebbe dato la sua adesione ad esso. Come esattamente si è rilevato dai con' troricorrenti, la Corte di cassazione aveva considerato assorbito il secondo motivo del ricorso principale (RT Di LO aveva con esso sostenuto che: DI LO Enri= ca, avendo dato per scontata l'avvenuta sottoscrizione della scrittura, e accettato per venti anni l'esecuzione del suo contenuto, aveva ammesso la propria volontà di stipu- lare il contratto, ratificando in ogni caso l'operato del fratello AN") e non aveva ritenuto che da NR di LO era stato ratificato l'operato del fratello. Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza della Cassazione: "quanto al secondo motivo del ricorso principale, esso rimane assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, dovendo il giudice di rinvio, nel pronunciarsi sull'efficacia o meno della scrittura 22.10.1967, affrontare il problema della rilevanza della sccessi= va adesione alla scrittura di NR Di LO". Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di rinvio violato le norme degli art. 1398 e 1399 in tema di rappresentanza volontaria,non aven- do considerato che dagli elementi acquisiti al processo era risultato che AN ed NR Di LO "avevano confessato in modo processualmente e sostanzialmente Valido e irretrattabile" di avere sottoscritto la scrittura del 22 ottobre 1967; e che con la citazione in giudizio, NR Di LO aveva manifestato la volontà di aderire al contratto che gli altri comproprietari avevano firmato. Anche questo motivo è infondato per la semplice ragione che il Giudice di rinvio ha ritenuto,con adeguata motivazione, che la scrittura privata del 27 ottobre 1967, firma- ta, da un lato, da AN Di LO e, dall'altro lato, da RT Di LO, e aven' te come oggetto beni appartenenti, oltre ai due sottoscrittori, anche a NR Di Lore= to, sorella di AN (appartamento e cucina) e alla madre e ai fratelli di RT (legnania), non conteneva alcun riferimento a procure da costoro conferite ai due sot- toscrittori e che i medesimi non si erano obbligati a trasferire loro le quote di com= proprietà dei beni promessi in vendita. Lo stesso Giudice, non incorrendo, poi, nella contraddizione che aveva inficiato la sentenza d'appello determinandone la cassazio= ne, ha affermato che, in base al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite con 3 riguardo al contratto preliminare ed estensibile anche a quello di compravendita (sent. n.7481 del 1993), il negozio contenuto nella scrittura privata del 22 ottobre 1967, era affetto da nullità, sia se qualificato promessa di vendita, sia se qualificato contratto definitivo, non essendo stato sottoscritto da IC Di LO (da un lato) e da AG Di LO e dagli altri suoi congiunti (dall'altro lato). E ha precisato che le fir= me di costoro potevano essere anche apposte, come sostenuto dai ricorrenti, su docu= menti diversi dalla menzionata scrittura privata, ma che nessuna convenzione anterio- riore, contemporanea o di data posteriore risultava ad essa collegata;
e che il conferi= mento di procure generali a RT Di LO, in epoca anteriore al perfezionamento del contratto per scrittura privata, da parte dei suoi congiunti comproprietari, era una circostanza irrilevante, perché di tali atti non vi era alcuna menzione nella scrittura, mentre per principio di diritto pacifico: "la contemplatio domini nel contratto che ha per oggetto il trasferimento di diritti su beni immobili, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, deve risultare dallo stesso documento, non essendo sufficiente la conoscenza che il terzo contraente abbia dell'esistenza del rapporto rappresentati= vo". Infine con il quarto motivo si critica la sentenza impugnata per avere il Giudice di rinvio deciso l'appello senza applicare né le norme relative alla vendita di cosa altrui, né quelle riguardanti il contratto a favore di terzi. Nemmeno questo motivo è fondato, perché la Corte di rinvio, avendo ritenuto nullo il contratto del 22 ottobre 1967, per le ragioni innanzi esposte, non era tenuta ad esami= nare la questione -per altro anche nuova- se tale atto configurasse una vendita di cosa altrui o un negozio a favore di terzi. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Si dispone la compensazione delle spese di questo giudizio per la sussistenza di giu= sti motivi. la Corte rigetta il ricorso Roma 12 aprile 2002. Il consigliere estensore. (dott.A.Vella) E T A S P. T. M. e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Il presidente. (dott.R.Corona) репти IL CANCELLIERE C1 AN Catania RI AD TO IL CANCELLIERE C1 Roma 109T 129,M SEARC IL CANCELLIERE C1 AN Catania 456T TOT. 160,10 gemate 149.77 € AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in datd.
7.S.E.I.2002 Serie „A.. al 2020 versate €......149.77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77...) p. Dirigente Area Servizi (Daltyssa AR Grazia DI FILIPPO) esponsabile Servizio Atti Giudiziari ( RACCICHINI) SET 002 2 E E L L ENT