Sentenza 22 dicembre 2016
Massime • 1
La sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell'Enel, integra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non quello di truffa, in quanto l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta determina l'erogazione dell'energia elettrica contro la volontà dell'ente erogatore. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso con il quale l'imputato deduceva la configurabilità del delitto di truffa in ragione del fatto che l'allaccio abusivo era stato eseguito dopo il contatore della sua abitazione).
Commentario • 1
- 1. Allaccio abusivo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2016, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2016 |
Testo completo
03339-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 2648/15 Presidente N. FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. - Consigliere - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 23400/2016 Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AN N. IL 16/12/1975 avverso la sentenza n. 212/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del 11/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2016 la relazione fatta dal BalsamoUdito il Procuratore Generale in persona del Dott Antonis Belians Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH che ha concluso per l'mamucivililite tel ricors , Udit il difensore Avv. Love (in wit. hell´ew. Zinfole) dhe si è exfortabe Udito, per la partecivile, l'Avv in a motivitel ricons chicken love l' eccoglimento, сви RITENUTO IN FATTO L 1. Con sentenza in data 11 febbraio 2016, la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna emessa il 22 marzo 2010, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, nei confronti di AN IC e LV Nicotra, in relazione ai delitti di concorso in furto continuato di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, dal mezzo fraudolento e dall'esposizione del bene alla pubblica fede (capo A) e di concorso in resistenza a pubblico ufficiale (capo B), commessi il 15 gennaio 2010 in Frazzanò.
2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il solo IC, a firma del suo difensore di fiducia. Il ricorso é articolato in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo l'esponente lamenta violazione di legge, deducendo che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto integrato il reato di furto pluriaggravato anziché quello di truffa: deduce il ricorrente che la prova dell'allaccio abusivo é stata descritta in atti attraverso l'individuazione di un cavo di allaccio volante a una cassetta di derivazione Enel, con il coperchio aperto e privo di una vite;
il suddetto cavo era stato collegato a un'abitazione vicina a quella del ricorrente, e un ulteriore cavo collegava il contatore dell'abitazione adiacente a quella del IC. Nel caso di specie quindi, essendo l'allaccio abusivo eseguito dopo il contatore (ossia dopo che l'utente aveva già acquisito la materiale disponibilità dell'energia elettrica), é configurabile il delitto di truffa anziché quello di furto;
ma, poiché non risulta presentata querela, l'imputato doveva essere prosciolto in difetto di una condizione di procedibilità per tale reato.
2.2. Con il secondo motivo l'esponente denuncia violazione di legge in relazione all'insussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento: aggravante da escludere, nella specie, atteso che l'allaccio abusivo avveniva mediante un cavo volante, come tale ben visibile e non occultato.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento all'aggravante della violenza sulle cose: essendo infatti emerso che la cassetta di derivazione Enel presentava unicamente coperchio aperto e privo di una vite, senza alcuna rottura o effrazione, l'aggravante de qua non era configurabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato. 2 1.1. Sul piano generale, infatti, ai fini della distinzione fra il delitto di truffa e quello di furto aggravato dal mezzo fraudolento ciò che rileva é la presenza o meno del consenso della persona offesa all'impossessamento della res da parte del soggetto attivo: in sostanza, nella truffa il trasferimento del possesso della cosa avviene con la collaborazione del soggetto passivo, ottenuta mediante frode, mentre nel reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento l'impossessamento viene realizzato mediante sottrazione invito domino (cfr. Sez. 5, n. 16315 del 14/02/2006, Jacovitti, Rv. 234425; Sez. 2, n. 47680 del 04/11/2003, Guida, Rv. 227995).
1.2. Coerentemente con tale assunto, ciò che distingue il furto con uso di mezzo fraudolento dalla truffa nel caso di sottrazione abusiva di energia elettrica é l'alterazione del sistema della misurazione dei consumi, in base alla quale l'energia abusivamente consumata viene erogata contro la volontà dell'ente erogatore (cfr. in terminis Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206174; Sez. 2, n. 2349 del 21/12/2004, dep. 2005, Leonardi, Rv. 230696).
1.3. Non é lecito dubitare che nella specie si sia verificata tale ultima ipotesi;
é perciò del tutto priva di pregio l'argomentazione dell'esponente in ordine al fatto che l'allaccio abusivo fosse avvenuto dopo che egli aveva già conseguito il possesso dell'energia elettrica, atteso che, da un lato, l'erogazione in suo favore dell'energia elettrica non contabilizzata non era in alcun modo assentita dall'ente erogatore e che, del resto, quanto accertato in atti in ordine alla riferibilità soggettiva della condotta conclama che fu l'abitazione del IC a beneficiare di tale allaccio abusivo.
2. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta insussistenza della aggravante del mezzo fraudolento nel caso in cui il prelievo avvenga attraverso un allacciamento diretto ed evidente alla rete esterna: trattasi infatti di doglianza avente ad oggetto violazione di legge che non era stata dedotta con i motivi d'appello, e che pertanto é affetta da inammissibilità ai sensi dell'art. 609, comma 3, cod. proc.pen.. 3. Infine, il terzo motivo di ricorso é a sua volta inammissibile perché manifestamente infondato. L'esercizio della violenza sulle cose consiste in una qualsiasi manomissione atta a determinare quanto meno un mutamento della destinazione d'uso della cosa stessa: non é, quindi, necessaria la rottura o la definitiva inservibilità del bene su cui é stata esercitata la manomissione, essendo sufficiente che l'alterazione rimuova gli ostacoli posti dall'opera dell'uomo a difesa del bene in funzione del suddetto mutamento di destinazione;
per tali ragioni, ad esempio, si 3 é affermata la sussistenza dell'aggravante de qua nell'asportazione di una ruota di un'autovettura fissata con bulloni, previo svitamento della stessa (Sez. 2, n. 2230 del 12/11/1984, dep. 1985, Cammarano, Rv. 168164); o nell'asportazione di una targa da un ciclomotore, condotta tale da immutare la destinazione del bene, dato che il ciclomotore privo di targa non può legittimamente circolare (Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013, 2014, Eufrate, Rv. 257949).
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 dicembre 2016. Il Consiglere estensore Il Presidente (FrancescoM. (Giuseppe Pavich) Depositata in Cancelleria 2005 201 Oggi. Il Funzionario Giudiziario 4