Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2013, n. 641
CASS
Sentenza 30 ottobre 2013

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In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose qualora il soggetto usi, per commettere il fatto, energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione. (Nella specie la S. C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. nell'asportazione di una targa da un ciclomotore, condotta tale da immutare la destinazione del bene, dato che il ciclomotore privo di targa non può legittimamente circolare).

Commentari3

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    https://www.laleggepertutti.it/

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  • 2Furto e antitaccheggio: la rimozione della placca integra violenza sulle cose? (Cass. 2291/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 gennaio 2026

    Integra l'aggravante della violenza sulle cose, ai sensi degli artt. 625, comma 1, n. 2, e 392, comma 2, cod. pen., la condotta di chi, al fine di impossessarsi della merce esposta alla vendita, rimuova l'apparato antitaccheggio applicato al bene, poiché tale azione, implicando l'uso di energia fisica, determina una trasformazione oggettiva della res e ne compromette la funzionalità protettiva, privandola di una componente essenziale predisposta dal titolare a difesa del bene. La violenza può essere esercitata anche sullo strumento apposto sulla cosa per garantirne una più efficace protezione e non richiede che l'oggetto della violenza abbia un autonomo valore economico, né che la …

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  • 3Furto aggravante violenza sulle cose
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 26 aprile 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2013, n. 641
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 641
Data del deposito : 30 ottobre 2013

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