Sentenza 30 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose qualora il soggetto usi, per commettere il fatto, energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione. (Nella specie la S. C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. nell'asportazione di una targa da un ciclomotore, condotta tale da immutare la destinazione del bene, dato che il ciclomotore privo di targa non può legittimamente circolare).
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Integra l'aggravante della violenza sulle cose, ai sensi degli artt. 625, comma 1, n. 2, e 392, comma 2, cod. pen., la condotta di chi, al fine di impossessarsi della merce esposta alla vendita, rimuova l'apparato antitaccheggio applicato al bene, poiché tale azione, implicando l'uso di energia fisica, determina una trasformazione oggettiva della res e ne compromette la funzionalità protettiva, privandola di una componente essenziale predisposta dal titolare a difesa del bene. La violenza può essere esercitata anche sullo strumento apposto sulla cosa per garantirne una più efficace protezione e non richiede che l'oggetto della violenza abbia un autonomo valore economico, né che la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2013, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2013 |
Testo completo
41 6 4 1/ 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Signori: dr. Pietro DUBOLINO Presidente Sent. n.thisez UP -30/10/2013 dr. Antonio BEVERE R.G.N 5112/2013 dr. Stefano PALLA dr. Paolo Antonio BRUNO Relatore dr. Ferdinando LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UF LE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 14/12/2012. visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza dell'08/05/2012, con la quale il GUP del Tribunale di quella stessa città, pronunciando con le forme del rito abbreviato, aveva dichiarato LE AT colpevole, in concorso con altra persona, dei reati a lui ascritti (ai sensi degli artt. 648 cod.pen.,110, 477 e 482 cod.pen., 110 e 469 cod.pen.) e, da solo, del reato di ricettazione, per avere acquistato o comunque ricevuto la targa di un ciclomotore di provenienza furtiva, riqualificato il reato di cui al capo 5 della rubrica come furto pluriaggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen.; e, per l'effetto, con il vincolo della continuazione e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale l'aveva - - condannato alla pena di anni tre di reclusione e € 1000 di multa, oltre consequenziali statuizioni. Il giudice di appello precisava che il dispositivo della sentenza di primo grado era da intendere nel senso che le concesse attenuanti generiche fossero da ritenere equivalenti anche alle contestate aggravanti.
2. Avverso l'anzidetta pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia violazione di legge, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod.pen. ed al delitto di cui al capo 5) dell'imputazione. Lamenta, in particolare, che l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod.pen. era stata ritenuta in difetto di specifica contestazione, sulla base di mera presunzione e mancanza di alcuna prova che fosse stata usata violenza sul ciclomotore per asportare la targa con conseguente danneggiamento. Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 133 cod.pen. e difetto motivazionale sul punto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), sul rilievo che la pena inflitta era eccessiva e, comunque, priva di adeguata motivazione.
2. La prima censura, afferente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui B all'art. 625 n. 2 cod. pen., è destituita di fondamento. Appare, infatti, ineccepibile l'interpretazione della Corte territoriale, che pur in mancanza di specificazione in ordine alle modalità di asportazione della targa della ciclomotore, ha ritenuto configurabile la circostanza aggravante alla stregua dell'ampia nozione di violenza sulle cose, affermata dalla citata interpretazione giurisprudenziale, secondo cui si ha violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, abbia fatto uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, n. 24029 del 14.5.2010, rv. 247302). Siffatta linea ermeneutica va, senz'altro, ribadita in quanto conforme al dettato legislativo ed alla ratio della relativa previsione. Ed infatti, l'art. 625 n. 2 cod. pen., nel prevedere l'uso di violenza sulle cose, come circostanza di maggior gravità del fatto-reato,fa implicito riferimento alla nozione di violenza sulle cose dettata, in generale, dalla norma di cui al comma secondo dell'art. 392 cod.pen., secondo cui agli effetti della 2 legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione. (Sez. 4, Sentenza n. 41952 del 06/11/2006, Rv. 235541; id., Sez. 2, n. 8487 del 10/11/1976, dep. 30/06/1977, Rv. 136330). Di talché, l'asportazione di una targa da un ciclomotore, indipendentemente da qualsivoglia danneggiamento, e condotta illecita oggettivamente aggravata in quanto tale da comportare immutazione della destinazione del bene, per la sola, ovvia, ragione che il ciclomotore, privo di targa, non può legittimamente circolare. La seconda censura, riguardante l'assetto sanzionatorio, si colloca invece in area d'inammissibilità, afferendo a questione prettamente di merito, insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità a fronte di motivazione adeguata e compiuta. Tale deve ritenersi quella in virtù della quale il giudice a quo ha ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado, avuto riguardo alle peculiarità del fatto ed alla personalità del suo autore.
3. Per quanto precede, il ricorso globalmente considerato deve essere- rigettato, con le conseguenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/10/2013 ✓ President Il Consigliere estensore PigPietro Dubolino Paolo Antonio Bruno R DEPOSITATA IN CANCELLIN addi 10 GEN 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuiseぴ 3