Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza del G.i.p. che, a seguito dell'adozione da parte del P.M. del provvedimento di sgombero di unità immobiliari abusivamente lottizzate, ne disponga "de plano" la proroga del termine di esecuzione fino all'adozione del provvedimento di confisca, in quanto atto rientrante nei poteri che l'ordinamento (art. 655 cod.proc.pen.) attribuisce al pubblico ministero per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. (Conf., sez. III, nn. 37593/09, 37594/09 e 37595/09, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2009, n. 37592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37592 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 01/07/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 929
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 18285/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI;
nei confronti di:
1) ET NN N. IL 21/10/1955;
2) DE CH SQ N. IL 04/10/1973;
3) MA PE N. IL 29/01/1954;
4) TA NU N. IL 15/04/1954;
5) LE PE N. IL 01/11/1959;
6) PO AL N. IL 18/12/1978;
7) NO NU N. IL 23/09/1972;
8) NT OB N. IL 05/09/1971;
9) MP SQ N. IL 04/02/1963;
10) AR RI N. IL 19/05/1967;
11) ZO IA N. IL 04/03/1961;
12) AN LL N. IL 03/09/1976;
13) NO RI N. IL 24/12/1959;
14) IT CL N. IL 28/02/1973;
15) IM SQ N. IL 16/11/1964;
16) IA SA N. IL 25/03/1976;
17) AI IR N. IL 08/11/1972;
18) MA IL N. IL 10/06/1976;
19) CE AU N. IL 20/07/1981;
20) AC TA N. IL 01/07/1967;
21) TA EN N. IL 30/08/1947;
22) NA RI N. IL 19/10/1957;
23) DI IA SI N. IL 29/01/1979;
24) AR salvatore N. IL 09/06/1950;
25) IO RI N. IL 11/08/1966;
26) SO SA N. IL 01/08/1955;
27) OR NA N. IL 25/01/1976;
28) OR NNRI N. IL 03/02/1971;
29) GL OR N. IL 06/04/1971;
30) VA NN N. IL 26/09/1966;
31) GL EF N. IL 25/05/1981;
avverso ORDINANZA del 19/02/2008 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DI CASOLA Carlo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
OSSERVA
1) A seguito di indagini su fabbricati costruiti in Melito veniva accertato che, in luogo degli opifici artigianali autorizzati, erano state realizzate civili abitazioni;
venivano, quindi, sottoposti a sequestro circa 70 fabbricati abusivi. Dal prosieguo delle indagini, anche attraverso intercettazioni telefoniche, emergeva che era stata effettuata la lottizzazione illecita di un'area di enormi dimensioni (cd. Parco Guerra di C.so Europa) e l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere dedita alla commissione di una pluralità di reati contro la PA (falsi, abusi in atti di ufficio, omissioni di atti d'ufficio).
Il GIP convalidava il decreto di sequestro preventivo di urgenza emesso dal P.M. ed il Tribunale del riesame, adito dagli indagati, confermava i provvedimenti di sequestro.
Emergeva ulteriormente la realizzazione di un'altra lottizzazione in Melito alla via Signorelle (cd. Parco Guerra di via Signorelle), per cui il GIP, su richiesta del P.M., in data 17.10.2007 e poi in data 5.12.2007, ordinava il sequestro preventivo delle unità immobiliari realizzate, che veniva confermato dal Tribunale del riesame.
Il P.M. disponeva che tutti i sequestri venissero effettuati con le modalità dello sgombero. Alcuni acquirenti ed alcuni promissori acquirenti delle unità immobiliari sequestrate proponevano incidente di esecuzione, che veniva però rigettato dal GIP con provvedimento del 27.12.2007.
Il P.M. intanto disponeva una proroga dello sgombero per coloro che vantavano un contratto di compravendita o che avevano versato la maggior parte delle somme pattuite al momento del preliminare di vendita. Il GIP con il provvedimento del 27.12.2007 evidenziava che tale proroga non appariva condivisibile.
Con una serie di ricorsi alcuni degli interessati chiedevano di essere nominati custodi delle unità immobiliari sequestrate, con facoltà d'uso delle stesse e sollecitavano una proroga dello sgombero. Il GIP n. 7, su conforme parere del P.M. rigettava tutte le richieste.
Il GIP n. 41, con ordinanza in data 19.2.2008, disponeva, invece, che per tutti gli appartamenti interessati allo sgombero previsto per il 20.2.2008 venisse nominato custode giudiziario con facoltà d'uso il soggetto o i soggetti occupanti legittimamente l'appartamento stesso, sospendendo il provvedimento di sgombero fino a quando non fosse stato adottato eventuale provvedimento di confisca degli immobili in sequestro.
2) Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per abnormità del provvedimento. L'atto si pone al di fuori dell'ordinamento in quanto modifica le determinazioni del P.M. (in contrasto con le disposizioni di cui agli art. 655 c.p.p., e art. 92 disp. att. c.p.p.). Denuncia, poi, la violazione di legge in relazione agli art. 655 c.p.p e art. 92 disp. att. c.p.p..
L'organo dell'esecuzione in materia di sequestro preventivo è il P.M. ed eventuali doglianze debbono essere fatte valere mediante incidente di esecuzione.
Denuncia ancora la violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, art. 240 c.p., comma 2, n.
1.
Il GIP ha effettuato una nuova valutazione delle esigenze cautelari, nonostante l'esistenza del giudicato cautelare.
Non essendo stato il bene sottratto alla disponibilità degli indagati locatori, i conduttori continueranno a rimanere negli appartamenti e continueranno a corrispondere agli indagati Guerra le somme derivanti dai contratti di locazione (facendo così aumentare il profitto del contestato reato di truffa). È stata, quindi, tolta ogni valenza al provvedimento di sequestro. Per di più il GIP ha esteso anche ai non ricorrenti la revoca dello sgombero, preferendo la strada della proroga dello sgombero senza alcun sostegno normativo e senza alcuna motivazione. 2.1) Con requisitoria scritta del 9.7.2008 il P.G. ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 3) Il ricorso è fondato.
3.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste.
L'abnormità dell'atto può, quindi, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto medesimo, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento o l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass. sez. un. 10.12.1997 n. 17 - Di Battista.
Anche di recente le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 3201 del 26.3.2009 (dep. il 22.6.2009), Toni, pur affermando che non appare "conforme al sistema per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità per utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadragli ne' rimediabili", hanno ribadito il principio che si ha abnormità strutturale nel caso "di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)". Vi è abnormità funzionale quando "il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.".
3.1.1) Applicando tali principi in tema di esecuzione di provvedimenti di sequestro preventivo questa Corte ha già avuto modo di affermare che "deve ritenersi abnorme l'ordinanza emessa de plano dal GIP che, nel rigettare l'istanza di revoca del sequestro preventivo di una costruzione abusiva, in esecuzione del quale il magistrato inquirente ha ordinato lo sgombero, proroga altresì il rilascio dell'immobile per ragioni di mera opportunità, esercitando un potere di fissazione delle modalità di esecuzione del provvedimento ablativo che gli art. 655 c.p.p. e art. 92 disp. att. c.p.p. assegnano esclusivamente al pubblico ministero. L'abnormità
è in questo caso di natura strutturale in quanto l'atto suddetto non corrisponde a un potere assegnato nell'ordinamento alla funzione del GIP, che ha natura e contenuto strettamente giurisdizionali, limitati in particolare al controllo di legittimità sul sequestro dai quali, quindi esorbita ogni attività esecutiva del provvedimento, considerando peraltro, che non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ricollegare la pronuncia del GIP a un incidente di esecuzione, del quale, peraltro, come osserva il PM. ricorrente- non sono seguite le forme prescritte dall'art. 666 c.p.p.; e ancora l'abnormità discende altresì dal modo di esercizio da parte del GIP del potere esecutivo spettante al pubblico ministero, dal quale deriva, per effetto della concessione di una consistente dilazione, la sostanziale paralisi dell'esecuzione del provvedimento di sequestro fondato sul periculum in mora, nel momento in cui ne conferma la legittimità e l'attualità che ne postulano l'immediata attuazione" (cfr. Cass. sez. 3^ n. 22665 del 19.2.2001 (dep. il 4.6.2001) P.M. in proc. Bagnasco).
3.1.2) A norma dell'art. 655 c.p.p. compete, invero, esclusivamente al P.M. curare l'esecuzione dei provvedimenti. Ha costantemente affermato questa Corte che "in materia edilizia ... il provvedimento con cui, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di un immobile abusivamente realizzato, il P.M. ne ordini lo sgombero da persone o cose ... rientra nei poteri che la legge processuale (art.655 c.p.p.) attribuisce al pubblico ministero per l'esecuzione dei provvedimento giurisdizionali" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3^ n. 47326 del 16.11.2007; Cass. sez. 3^ n. 14187 del 13.12.2006). Il provvedimento di sgombero emesso dal P.M. è suscettibile solo di controllo, attraverso il rimedio dell'incidente di esecuzione, in relazione alla sua indispensabilità ai fini dell'attuazione della misura cautelare. E il giudice deve limitarsi ad accertare se le finalità cautelari del provvedimento di sequestro possano essere attuate con modalità diverse e tale accertamento, se motivato congruamente ed esente da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità.
3.2) Il GIP, accogliendo le istanze di alcuni interessati, sospendeva "de plano" e per ragioni di mera opportunità, i provvedimenti di sgombero nei confronti degli stessi ed addirittura nei confronti di coloro che non avevano presentato istanza ("onde evitare una disparità di trattamento"), sostituendosi e paralizzando il potere del P.M. di dare esecuzione ai provvedimenti di sequestro su cui ormai si era formato il giudicato cautelare.
Va, pertanto, annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al P.M. per quanto di sua competenza. L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ogni altra doglianza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Atti al P.M. per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2009