Sentenza 13 dicembre 2006
Massime • 1
In materia edilizia, il pubblico ministero può ordinare lo sgombero dell'immobile sottoposto a sequestro, a condizione che ciò costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro, atteso che tale ordine costituisce un atto di esercizio del potere di determinazione delle modalità di esecuzione della misura cautelare ex art. 655 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2006, n. 14187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14187 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 13/12/2006
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1303
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 17501/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO ET, n. a Pompei l'8/4/1948;
NE NN, n. a Torre Annunziata il 14/10/1950;
avverso l'ordinanza 24/03/2006 del Gip del Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell'esecuzione;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FIALE Aldo;
lette le richieste del P.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, con provvedimento del 2.1.2006, disponeva il sequestro preventivo di un immobile edificato in Pompei, ipotizzando - nei confronti di TO ET e NE NN - la commissione di reati urbanistico-edilizi ed ambientali nonché del delitto di cui all'art. 349 cpv. c.p., (violazione, per la quinta volta, dei sigilli apposti il 28.12.2004). In sede di esecuzione di detto provvedimento, il P.M. ordinava lo sgombero del manufatto abusivo.
Il Tribunale per il riesame di Napoli confermava il decreto di sequestro limitatamente all'ipotesi delittuosa contestata. Gli indagati proponevano altresì incidente di esecuzione inteso ad ottenere la revoca del provvedimento di sgombero emesso dal P.M., eccependo: l'illegittimità dello stesso sequestro, nonché l'assenza delle esigenze cautelari, essendo l'immobile ultimato ed essendo frattanto intervenuto decreto di archiviazione per i reati urbanistici ed edilizi.
Il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24.3.2006 emessa all'esito della instaurata procedura camerale, rigettava l'istanza. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso il TO e la NE, i quali hanno ribadito che, essendo intervenuto decreto di archiviazione per i reati urbanistici ed edilizi, sarebbero venute meno le condizioni per ordinare lo sgombero.
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. Questa Corte Suprema (Sez. 3^, 16.5.2003, n. 21735, Massa) ha affermato che non è abnorme il provvedimento con il quale il pubblico ministero disponga lo sgombero di un edificio sequestrato, trattandosi di atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive del sequestro ai sensi dell'art. 655 c.p.p., come tale assoggettabile alla procedura di incidente di esecuzione (vedi pure, nello stesso senso, Cass., Sez. 3^, 4.6.2001, n. 22665, P.M., in proc. Bagnasco).
Nè, in senso contrario, può essere richiamata la pronuncia 11.10.1994, n. 3974 della seconda Sezione di questa Corte; ove viene affermata l'abnormità del provvedimento con il quale il pubblico ministero, quale capo della polizia giudiziaria ed allo scopo di impedire che un reato venga portato ad ulteriori conseguenze, ordini, richiamandosi all'art. 55 c.p.p., lo sgombero di un immobile abusivamente occupato, in quanto detta pronuncia si riferisce al diverso caso in cui il P.M. abbia emesso l'ordine di sgombero al di fuori dell'emanazione di un sequestro preventivo.
Deve ribadirsi, pertanto, che il P.M. è titolare del potere di ordinare lo sgombero dell'immobile, laddove esso costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro, rappresentando tale ordine un atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive della misura cautelare, come tale di competenza esclusiva del pubblico ministero. Appare, quindi, assolutamente ingiustificata la pretesa che l'ordine di sgombero debba formare oggetto di previsione specifica nell'ambito del provvedimento del G.I.P. che dispone il sequestro preventivo.
Nè, in sede di incidente di esecuzione avverso l'ordine impartito dal P.M., possono contestarsi le ragioni stesse del sequestro (sussistenza del fumus delicti e del periculum in mora), in quanto in tal modo viene posta non già una questione relativa al controllo delle modalità di attuazione del sequestro, propria della fase esecutiva, ma viene invece sollevato un problema di rivalutazione della sussistenza dei presupposti di legittimità della misura di coercizione reale, che esula dalla sfera dell'esecuzione e per la cui risoluzione l'ordinamento appresta altri specifici rimedi. In sede esecutiva è possibile solo censurare il provvedimento con cui il P.M. ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, o deducendo l'inesistenza del titolo ovvero contestando le modalità dell'esecuzione, con particolare riguardo al profilo della loro indispensabilità ai fini dell'attuazione e - nel caso in esame - deve rilevarsi:
- con riguardo al primo profilo, che il P.M. ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro che, anche dopo la pronuncia del Tribunale del riesame, è valido ed efficace;
- quanto al secondo profilo, che esattamente il G.I.P. ha evidenziato come non possa porsi in dubbio che l'evacuazione del manufatto costituisca una ineliminabile modalità di esecuzione della misura di cautela applicata, finalizzata proprio ad impedire che gli indagati possano occupare ed abitare un immobile edificato ed ultimato con modalità illecite.
In sede di esecuzione, invece - è opportuno ribadirlo - non è possibile effettuare alcun sindacato sull'effettiva sussistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di questione attinente al merito della misura adottata.
Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2007