Sentenza 22 novembre 2012
Massime • 1
Il mantenimento del vincolo di indisponibilità originato dal sequestro probatorio, strumento finalizzato alla ricerca della prova, deve essere limitato al tempo strettamente necessario per il compimento degli accertamenti in vista dei quali lo stesso è stato disposto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro probatorio mantenuto senza espletare i necessari accertamenti peritali nonostante il lunghissimo arco temporale intercorso dall'imposizione del vincolo ed in mancanza di adeguata motivazione che giustificasse il riscontrato ritardo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2012, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2012 |
Testo completo
3306 / 1 3 Аег 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO MARZANO - Presidente - SENTENZA N. 1639/2012 Dott. UMBERTO MASSAFRA - Consigliere - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FELICETTA MARINELLI N. 38083/2012 - Rel. Consigliere - Dott. LUCA VITELLI CASELLA Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) SE CA N. IL 08/04/1964 avverso l'ordinanza n. 10361/2009 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 14/06/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI Lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Eduardo Vittorio CASELLA;
OL che ha sehvesto fl rgetts del wearse- Udit i difensor Avv.; Ricorrente SE LO Ritenuto in fatto Con sentenza n.9595, In data 9 febbraio 2012, la Sezione Terza di questa Corte annullava con rinvio (in presenza del denunziato vizio di motivazione) l'ordinanza 24 maggio 2011 con cui il GIP del Tribunale di Palermo aveva respinto l'opposizione proposta da SE LO avverso provvedimento del P.M. di reiezione dell'istanza di restituzione della cisterna contenente gasolio, sottoposto a sequestro dalla Guardia di Finanza sul rilievo dell'accertata non conformità di esso alla norma UNI EN 590 2009 per i gasoli J da autotrazione, per il basso punto di infiammabilità, in tale senso deponendo l'esito delle analisi effettuate dall'organo tecnico su di un campione di gasolio 1 in precedenza prelevato. Il sequestro era stata convalidato dal P.M. con decreto in data 25 ottobre 2010. Con ordinanza in data 14 giugno 2012 il GIP del Tribunale di Palermo,pronunziando in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l'istanza di dissequestro e di restituzione del prodotto combustibile motivando che il mantenimento del sequestro probatorio era giustificato dalla necessità di completare le attività d'indagine relative all'ipotizzato reato previsto dall'art. 515 cod. pen. nonchè di assicurare l'indisponibilità alla cosa costituente corpo di reato o destinata alla confisca. Ricorre per cassazione il Genovese, per tramite del difensore,denunziando:
1. inefficacia del sequestro giacchè, pur essendo stato convalidato dal P.M. entro il termine di 48 ore previsto dalla legge,la notifica alla parte di detto provvedimento era avvenuta ben oltre tale termine, in violazione quindi - dell'art. 355 comma 2° cod. proc. pen. e - comunque a notevole distanza di tempo dall'esecuzione del sequestro;
2. insussistenza dell'ipotizzato delitto di cui all'art. 515 cod. pen. non valendo ad integrare una frode in commercio l'eventuale non conformità del gasolio ( peraltro acquistato regolarmente dall'indagato dalla API Anonima petroli italiana con sede in Palermo ) alle norme UNI EN 590 2009 in quanto, per prassi merceologica, i gasoli con basso punto di inflammabilità risultano essere i migliori reperibili sul mercato;
1 3. violazione di quanto statulto dalla sentenza di annullamento giacchè, a distanza di un anno ed otto mesi dalla data del sequestro, non risultava verificata, attraverso consulenza tecnica che P.M. si era riservato di disporre, l'attendibilità del preliminari accertamenti eseguiti sul campione di gasolio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. La prima censura non ha pregio. "Questa Corte ha già statuito che : In tema di sequestro probatorio, il ritardo nella notifica del decreto di convalida emesso in termine non è causa di nullità ne' di inefficacia della misura adottata, atteso che la prima non è prevista dalla legge e la seconda discende solo dalla mancata verifica della legittimità del provvedimento, da parte del pubblico ministero, nel termine di cui all'art. 355 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3 n.38662 / 2002; Sez. 3 n.23981/2004 ) Le obiezioni del ricorrente non inducono il Collegio a discostarsi da siffatto orientamento. Deve altresì sottolinearsi che il rilievo, già sottoposto, negli stessi termini, all'attenzione della Sezione Terza con il ricorso proposto avverso la precedente ordinanza reiettiva del dissequestro era stato implicitamente disatteso dalla sentenza di annullamento con rinvio posto che, in caso diverso, trattandosi di questione pregiudiziale di ordine formale, si sarebbe fatto luogo all'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio. Vanno invece accolti il secondo ed il terzo motivo,da esaminarsi congiuntamente, attesa la connessione logica che li avvince. In buona sostanza l'ordinanza impugnata emessa in data 14 giugno 2012 a seguito dell'annullamento con rinvio della precedente, ne costituisce di fatto la mera reiterazione. Il provvedimento incorre negli stessi vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione già evidenziati dalla Sezione Terza, per avere il GIP omesso di "argomentare in ordine alla persistenza delle esigenze probatorie, pur essendo decorsi alcuni mesi dall'esecuzione del sequestro, avvenuta in data 23 ottobre 2010." Trascorsi da detta data a quella della pronunzia dell'ordinanza impugnata, ormai un anno ed otto mesi, il GIP si è limitato ancora una volta a ribadire, in termini esclusivamente tautologici ed apodittici, quanto alle esigenze di ordine cautelare, che Il rigetto della richiesta di dissequestro era giustificata in ragione degli "approfondimenti di consulenza utili,nell'interesse dello stesso indagato, all'indagine senza 11 spiegare per quali ragioni gli esiti delle già eseguite verifiche a campione - ritenute evidentemente sufficienti a supportare la sussistenza del fumus 2 dovessero esser "Integrate da un'ulteriore attività commissi delicti "d'indagine più approfondita di natura ovviamente peritale, non ancora " espletata in tale lunghissimo spazio temporale tanto da giudicare,ciononostante, legittimo il protrarsi del vincolo di indisponibilità sul prodotto. Il provvedimento impugnato, quindi, non solo non resiste al denunziato vizio motivazionale, ma appare altresì emesso in dispregio al principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3 n.32277/2007 rv. 237021), già richiamato espressamente nella motivazione della sentenza di annullamento. Vero è infatti che il sequestro probatorio, per la sua natura di strumento finalizzato alla ricerca della prova, può legittimamente adottarsi anche quando è dubbia la configurabilità del reato ed al precipuo scopo di dissipare dette incertezze. Non deve tuttavia sfuggire che, "trattandosi di misura coercitiva reale che incide sia sul diritto di proprietà che sulla libertà di iniziativa economica ", il suo mantenimento deve esser limitato "al tempo strettamente necessario per l'accertamento in vista del quale è stato disposto.и Con ulteriore argomentazione - invero meramente apparente - assume il Giudice a quo che legittimo doveva ritenersi Il denegato dissequestro dell'intero quantitativo di gasolio, ipotizzandone la natura di corpo di reato o di cosa destinata alla confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma 2° n. 2 cod. pen., in quanto cosa "la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato ", così implicitamente richiamando per analogia il disposto dell'art. 324, comma 7° cod. proc. pen. E' però carente la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto alle specifiche ragioni giustificatrici dell'evocata ipotesi di confisca obbligatoria del prodotto derivato dalla raffinazione del petrolio, tutt'ora sottoposto a sequestro, a fronte del mero richiamo al fumus del reato previsto dall'art. 515 cod. pen. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, esser annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
P Q M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, lì 22 novembre 2012. Il Cons. est. Il Presidente FR AR UC LI AS -тажено тагнано lucaLI MI со 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN. 2013 IL FUNZIONA E R DETUDIZIARIOGive Maid TIBERIO P U E S I R D