Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2012, n. 3306
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Sentenza 22 novembre 2012

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Il mantenimento del vincolo di indisponibilità originato dal sequestro probatorio, strumento finalizzato alla ricerca della prova, deve essere limitato al tempo strettamente necessario per il compimento degli accertamenti in vista dei quali lo stesso è stato disposto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro probatorio mantenuto senza espletare i necessari accertamenti peritali nonostante il lunghissimo arco temporale intercorso dall'imposizione del vincolo ed in mancanza di adeguata motivazione che giustificasse il riscontrato ritardo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2012, n. 3306
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3306
    Data del deposito : 22 novembre 2012

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