Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3285
CASS
Sentenza 7 marzo 2002

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Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza di cui all'art. 442 cod. proc. civ. l'applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - da cui si desume che il giudice del merito deve tenere conto dei nuovi aggravamenti e/o delle nuove malattie intervenute nel corso del giudizio e delle quali l'interessato abbia fornito adeguata documentazione fino all'udienza di discussione - comporta che il giudice di appello incorre nel vizio di omessa motivazione qualora non abbia ritenuto di disporre una nuova consulenza tecnica o non abbia congruamente motivato sulla irrilevanza ai fini del riconoscimento della invalidità dell'aggravamento o della nuova malattia ritualmente dedotti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3285
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3285
    Data del deposito : 7 marzo 2002

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