Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza di cui all'art. 442 cod. proc. civ. l'applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - da cui si desume che il giudice del merito deve tenere conto dei nuovi aggravamenti e/o delle nuove malattie intervenute nel corso del giudizio e delle quali l'interessato abbia fornito adeguata documentazione fino all'udienza di discussione - comporta che il giudice di appello incorre nel vizio di omessa motivazione qualora non abbia ritenuto di disporre una nuova consulenza tecnica o non abbia congruamente motivato sulla irrilevanza ai fini del riconoscimento della invalidità dell'aggravamento o della nuova malattia ritualmente dedotti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIEMUCCI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST DO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESII BRUNO, LEOPARDI LUISA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, DE ANGELIS CARLO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 353/98 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 31/03/99 R.G.N. 41/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e rigetto del primo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7 gennaio 1998 il Pretore di L'Aquila, in accoglimento della domanda proposta da LD RI nei confronti dell'INPS, dichiarava l'assicurato invalido dal 30 gennaio 1996 in conformità al parere espresso dal consulente tecnico nominato. Su appello dell'INPS il Tribunale di L'Aquila, disposta nuova consulenza tecnica, riformava la sentenza pretorile rigettando la domanda del RI e compensando le spese del doppio grado del giudizio, poste a definitivo carico dell'Istituto le spese di consulenza tecnica.
Il giudice del gravame osservava che l'assicurato era risultato affetto da una sindrome lombosciatalgica di modesta incidenza funzionale e dalla perdita dell'occhio destro.
Il Tribunale aggiungeva che tali menomazioni, pur avendo comportato una diminuzione della capacità lavorativa specifica dell'assicurato che svolgeva l'attività di autista e che in conseguenza del danno visivo si era vista declassata la patente di guida, non avevano, tuttavia influito sulla capacità lavorativa attitudinale, che non era diminuita in misura superiore ai due terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Il RI, infatti, aveva svolto, prima di esercitare l'attività di autista, anche quella di metronotte e di benzinaio con la conseguenza che le sue residue energie lavorative risultavano comprese in un arco funzionale adeguatamente ampio e non usurante.
L'assicurato ricorre per cassazione con due motivi illustrati da memoria.
L'INPS ha depositato procura ma non ha partecipato all'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in via preliminare, osservato che non possono essere esaminate in questa sede le certificazioni mediche prodotte dal ricorrente unitamente alle memorie illustrative del ricorso, essendo consentito al giudice della legittimità l'accertamento del fatto soltanto quando venga dedotta la sussistenza di un error in procedendo nel quale sia incorso il giudice di merito.
L'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160 attribuiva la pensione di invalidità in riferimento alla limitazione della capacità di guadagno, ancorata a fattori non solo medico-legali ma anche socio- economici e ambientali, escludendo, tuttavia, in alternativa la concessione di altra prestazione previdenziale qualora gli stessi presupposti fossero stati presenti in modo più attenuato. Con la legge 12 giugno 1984 n. 222 il criterio della capacità di guadagno è stato sostituito da quello della capacità di lavoro con due alternative di prestazioni previdenziali (assegno di invalidità in caso di riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro e pensione di inabilità in caso di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) e con valutazione riferita, oltre ai fattori medico-legali, non più a quelli socio-economici e ambientali bensì alle condizioni soggettive dell'assicurato che tengano conto dell'età, del sesso, della formazione professionale e, in tale ambito, della capacità attitudinale non necessariamente specifica ma anche generica (v. Cass. 25/8/1987 n. 7027; Cass. 27/2/1990 n. 1525; Cass. 6/3/1992 n. 2739; Cass. 15/5/1993 n. 5541; Cass. 26/7/1993 n. 8322; Cass. 20/6/1994 n. 5934, Cass. 23/1/1996 n. 489; Cass. 23/1/1996 n. 490;
Cass. 3/12/1998 n. 12261; Cass. 15/12/1999 n. 14108; Cass. 13/5/2000 n. 6185). Sulla base di tali principi, individuati esattamente dal Tribunale, il RI è stato ritenuto dal giudice di merito idoneo a svolgere una residua attività lavorativa in misura superiore alla soglia invalidante in occupazioni confacenti alle sue attitudini come addetto al carico o scarico di merci o a stazioni di rifornimento di carburanti senza usura per le sue condizioni di salute, a nulla rilevando che per fattori socio-economici o ambientali ossia per le condizioni di mercato del lavoro non potesse trovare occupazione nelle indicate attività lavorative.
Va, tuttavia, rilevato che il RI si è lamentato del mancato esame, da parte del Tribunale, della ulteriore e sopraggiunta infermità (depressione maggiore) denunciata all'udienza di discussione.
Invero nei giudizi in materia previdenziale e assistenziale di cui all'art. 442 c.p.c. il giudice di merito deve tener conto, ai fini della decisione, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., dei nuovi aggravamenti e/o delle nuove malattie intervenute in corso di giudizio.
Ne consegue che è consentito alla parte denunciare e documentare, in appello, sino all'udienza di discussione, nuovi aggravamenti e/o nuove malattie insorte successivamente e di cui il consulente tecnico d'ufficio non abbia tenuto conto.
In tal caso incorre in vizio di omessa motivazione il giudice del gravame che non abbia ritenuto di disporre una nuova consulenza tecnica o che, comunque, non abbia congruamente motivato sulla irrilevanza del dedotto aggravamento o della dedotta malattia ai fini del riconoscimento della invalidità (v. Cass. 30/1/1985 n. 610;
Cass. 5/10/1985 n. 4823; Cass. 25/2/1987 n. 2024; Cass. 5/1/1995 n. 149). Nella specie il Tribunale, pur avendo il difensore dell'appellante depositato all'udienza di discussione del 14/10/1998 un certificato di ricovero del RI presso il presidio ospedaliero S. Salvatore clinica psichiatrica per "depressione maggiore" sollecitando, in conseguenza, il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, non aveva in alcun modo motivato sulla irrilevanza, ai fini della invalidità, della insorgenza di tale nuova malattia ne' aveva disposto nuova consulenza tecnica al fine di accertare se tal nuova infermità avesse o no influito complessivamente sullo stato invalidante dell'assicurato sino al punto di fargli raggiungere in percentuale la soglia invalidante per il conseguimento dell'assegno di invalidità. Pertanto, in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte D'Appello di Roma, perché proceda agli incombenti sopra indicati e omessi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002