Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2008, n. 34287
CASS
Sentenza 21 agosto 2008

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In presenza di un mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una decisione pronunciata "in absentia", non viene in applicazione il particolare regime di garanzia previsto dall'art. 19, comma primo lett. a) L. 22 aprile 2005, n. 69, qualora l'autorità emittente nel compilare l'apposito modello abbia espressamente sbarrato la locuzione "l'interessato è stato chiamato a comparire di persona o informato in altro modo della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione in absentia".

In tema di mandato di arresto europeo, non comporta alcuna nullità la pubblicazione della sentenza che decide sulla consegna mediante deposito in cancelleria, anziché mediante lettura al termine dell'udienza camerale, come prescrive l'art. 17, comma sesto, L. 22 aprile 2005, n. 69.

Commentario1

  • 1Mandato di arresto europeo
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2008, n. 34287
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34287
Data del deposito : 21 agosto 2008

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