Sentenza 21 agosto 2008
Massime • 2
In presenza di un mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una decisione pronunciata "in absentia", non viene in applicazione il particolare regime di garanzia previsto dall'art. 19, comma primo lett. a) L. 22 aprile 2005, n. 69, qualora l'autorità emittente nel compilare l'apposito modello abbia espressamente sbarrato la locuzione "l'interessato è stato chiamato a comparire di persona o informato in altro modo della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione in absentia".
In tema di mandato di arresto europeo, non comporta alcuna nullità la pubblicazione della sentenza che decide sulla consegna mediante deposito in cancelleria, anziché mediante lettura al termine dell'udienza camerale, come prescrive l'art. 17, comma sesto, L. 22 aprile 2005, n. 69.
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2008, n. 34287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34287 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 21/08/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 54
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 021249/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UZ IO OCTAVIAN, N. IL 16/10/1975;
avverso SENTENZA del 03/04/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. VASTO Maria, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 3 aprile 2008, la Corte di appello di Reggio Calabria ha disposto la consegna allo Stato di Romania di UZ AN Octavian, in relazione al mandato di arresto europeo emesso nei confronti del predetto dalla Pretura di Roman, per la esecuzione della sentenza di condanna definitiva emessa dal Tribunale di Roman per i reati di taglio illegale e furto di alberi ed altro, alla pena di anni uno e mesi sei e giorni 937 di reclusione.
Avverso la sentenza indicata in premessa ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo numerosi motivi di impugnazione. Nel primo motivo si prospetta violazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 6, in quanto la sentenza della Corte territoriale è
stata emessa il giorno successivo a quello della udienza in camera di consiglio. Viene poi dedotta la violazione dell'art. 6, comma 1, della stessa legge, e carenza di motivazione, in quanto nella specie non sarebbe stata indicata con precisione la qualificazione giuridica dei fatti;
risulterebbe poi carente anche la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato. Sarebbe inoltre incomprensibile la quantificazione della pena inflitta, in quanto si indica accanto alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, l'ulteriore pena di giorni 937 di reclusione.
Nel caso di specie, fra l'altro, attesa la mancanza o contraddittorietà degli accennati elementi informativi, la Corte di appello avrebbe dovuto richiedere elementi integrativi di valutazione circa il quadro fattuale sulla cui base si è fondato il giudizio di responsabilità. In violazione, poi, della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3, non è stata allegata al mandato di arresto europeo ne' è
stata acquisita, la copia della sentenza di condanna che ha dato luogo al mandato stesso. Difetterebbe, inoltre, la riproduzione del testo delle norme di legge applicate con la traduzione in italiano, al fine di consentire al giudice italiano di verificare il rispetto dei principi sanciti dalla disciplina comunitaria, quali le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta di Nizza. Così come lo Stato Rumeno avrebbe omesso di inviare una relazione recante anche le fonti di prova, impedendo un controllo concreto e non burocratico circa la sussistenza dei presupposti per poter procedere alla consegna. Si contesta, poi, la sussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, in quanto sia il giudice rumeno che quello italiano avrebbero "erroneamente inserito i fatti nella fattispecie di furto, mentre non risulta dal mandato di arresto che il UZ, dopo il taglio degli alberi (rectius dell'albero), si sia appropriato degli stessi sottraendoli al loro proprietario". La sentenza impugnata inoltre, non avrebbe verificato la regolarità del procedimento straniero, essendosi questo celebrato in absentia, secondo quanto è previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. a), dei principi affermati al riguardo in tema di "giusto processo" dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla correlativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo e dall'art. 111 Cost.. In prossimità della udienza è stata prodotta diffusa memoria, nella quale sono state ribadite le considerazioni già svolte in ricorso, in particolare per ciò che attiene alla mancata immediata lettura della sentenza impugnata, censurandosi, poi, per vari profili, la sentenza di condanna pronunciata dalla Pretura di Roman ed acquisita agli atti nel corso del presente giudizio.
Il ricorso non è fondato, giacché gran parte dei rilievi che hanno formato oggetto dei numerosi motivi di impugnazione, hanno trovato più che adeguata risposta negli elementi offerti dalla sentenza acquisita agli atti del procedimento dopo la proposizione della impugnativa.
Quanto al primo motivo, relativo al fatto che la Corte territoriale ha emesso la sentenza il giorno successivo a quello della udienza camerale, va ribadito che, in tema di mandato europeo, non comporta alcuna nullità la pubblicazione della sentenza che decide sulla consegna mediante deposito in cancelleria, anziché mediante lettura al termine della udienza camerale, come prescrive la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 6, (Cass. Sez. 6^, 18 giugno 2008,
Staiti). Anche a voler prescindere, infatti, dalla circostanza che, pure agli effetti della procedura de qua, non può non evocarsi il paradigma offerto dal principio generale sancito dall'art. 177 c.p.p., in tema di tassatività delle nullità, va rilevato che la disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 6, è contrassegnata dalla chiara intentio legis di imprimere connotazioni di marcata urgenza nella fase della adozione del provvedimento decisorio da parte della Corte di appello, assegnando al provvedimento stesso i requisiti della contestualità tra dispositivo e motivazione, al punto da aver configurato addirittura come ordinaria l'ipotesi della lettura immediata della decisione, con valore di notificazione depraesenti. È ovvio, però, che, ove non si realizzi la pur auspicata immediatezza tra decisione e motivazione, il provvedimento segue l'ordinario iter del deposito in cancelleria, proprio perché non può normativamente scindersi un dispositivo dalla correlativa motivazione. Prova ne sia che quando tale scansione è invece consentita, la stessa ha formato oggetto di una specifica previsione, come nel caso del giudizio di cassazione, in base al chiaro disposto dell'art. 22, comma 4, della stessa legge. Esce dunque per questa via ulteriormente rafforzata la conclusione per la quale, ove la decisione non segua immediatamente la conclusione della udienza camerale celebrata dalla Corte di appello, non è ravvisabile alcun tipo di invalidità.
Del pari destituiti di fondamento sono gli ulteriori motivi di ricorso sviluppati nel diffuso atto di impugnativa. I rilievi di ordine formale sono, infatti, come si è già accennato, tutti superati a seguito della acquisizione della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del UZ, giacché in essa sono stati adeguatamente evidenziati i titoli di rato per i quali è stata pronunciata la condanna, i riferimenti normativi, nonché una più che esauriente descrizione della vicenda e delle ragioni per le quali - sulla base di un corredo argomentativo e fattuale del tutto persuasivo - l'autorità giudiziaria rumena è giunta alla affermazione della responsabilità penale e ha determinato il trattamento sanzionatorio, individuando, fra i reati concorrenti, quello per il quale ha stabilito la sanzione più grave e per la quale domanda la consegna per la esecuzione. D'altra parte, anche la mancata allegazione del testo delle disposizioni di legge applicabili - che costituisce oggetto di specifica doglianza da parte del ricorrente - si è ritenuto non costituire di per sè causa di rifiuto della consegna, trattandosi di documentazione necessaria solo quando sorgano particolari problemi interpretativi, la cui soluzione necessiti della esatta cognizione della portata della norma straniera, come nel caso della verifica della "doppia punibilità":
evenienza, questa, che, evidentemente, non ricorre nella specie, ove la incriminabilità dei fatti ascritti al UZ, anche in base alla legislazione nazionale, è del tutto pacifica e neppure contestata (Cass. 10 aprile 2008, Avram). La sentenza pronunciata dallo Stato richiedente, poi, ha ugualmente chiarito come alla condanna ad anni uno e mesi sei di reclusione, applicata per il reato di furto di legname tratto da un bosco protetto, si debba aggiungere la esecuzione di giorni 937 di reclusione, risultante dalla parte di pena detentiva non scontata in esecuzione di altra pronuncia di condanna, in virtù di un provvedimento di condono che è stato revocato a seguito della nuova condanna.
A proposito, poi, delle garanzie inerenti al processo celebrato in absentia, va rilevato che, come puntualmente osservato dai giudici a quibus, nel mandato di arresto oggetto della procedura, l'autorità richiedente ha espressamente sbarrato la locuzione relativa al fatto che il consegnando è stato regolarmente citato ed informato del procedimento celebrato a suo carico in Romania: e ciò, evidentemente, a prescindere dalle garanzie che quello Stato accorda in tema di giudizio in contumacia, alla luce dei dieta enunciati sul punto della Corte europea dei diritti dell'uomo (v. Cass. Sez. 6^, 28 aprile 2008, Chaloppe). Per ciò che concerne, infine, l'adeguatezza del compendio probatorio su cui si è fondata la pronuncia per l'esecuzione della quale è stata domandata la consegna - adeguatezza sulla quale si sono particolarmente concentrati, con nutrite digressioni di merito, i rilevi critici sviluppati nella memoria depositata del ricorrente - occorre qui rilevare che il sindacato sul titolo esecutivo non può che concentrarsi sulla legalità "sostanziale" del decisum, vale a dire che la pronuncia di condanna irrevocabile non contenga disposizioni contrarie a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. v), non potendosi certo evocare, in parte qua, il controllo dei gravi indizi di colpevolezza (come pur mostra di ritenere il ricorrente), richiesto dall'art. 17, comma 4, per i giudicabili. La più che esauriente motivazione che sostiene la sentenza di condanna pronunciata dalla autorità romena soddisfa, d'altra parte, integralmente i presupposti di legge, dovendosi peraltro qui ribadire che, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della decisone di consegna, la L. n. 69 del 2005, art. 2, comma 1, non richiede che l'ordinamento dello Stato emittente presenti le stesse garanzie attinenti il "giusto processo" contenute nell'ordinamento italiano, bensì che esso rispetti i relativi principi garantiti dalle Corti sovranazionali ed in particolare dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, al quale si richiama l'art. 111 Cost. (Cass. Sez. 6^, 3 maggio 2007, Melina). Il ricorso deve pertanto essere respinto, con le conseguenti statuizioni di condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Riserva la redazione della motivazione a norma della L. n. 69 del 2005, art. 22. Così deciso in Roma, il 21 agosto 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2008