Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2004, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LD AL s.r.l., in persona del legale rappresentante, signor DO AL, elettivamente domiciliato in Roma, via di S. Giacomo, n. 18, presso l'Avvocato Luigi Flauti, che la rappresenta e difende con l'Avvocato Paolo Paoli per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t. domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1198/2000 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 3.7.2000, notificata il 3.10.2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell'11.7.2003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La LD AL s.r.l. ottenne, in data 26,7. 1996, decreto con cui veniva ingiunto all'amministrazione finanziaria dello Stato di pagare la somma di Lire 18.500.000, con gl'interessi legali dai singoli pagamenti, quale rimborso della tassa annuale di concessione governativa per il rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese, versata dal 1987 al 1992.
Sull'opposizione proposta dall'amministrazione, il tribunale di Firenze, con sentenza in data 1.9.1997, revocato il suddetto decreto ingiuntivo, condannò il ministero delle finanze al pagamento, a favore della LD AL s.r.l., della stessa somma di Lire 18.500.000, con gl'interessi legali a partire dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, ed al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
2. - Contro tale sentenza il ministero propose appello, deducendo l'improponibilità della domanda di rimborso, ai sensi dell'articolo 61, D.L. 30 settembre 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1993, n. 427; l'insussistenza delle condizioni stabilite dall'articolo 2033 c.c. per la restituzione dell'indebito e di quelle previste dall'articolo 2041 c.c. per l'azione di arricchimento;
l'infondatezza della domanda, per insussistenza del preteso contrasto fra normativa interna e comunitaria;
l'intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 13, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; la non debenza dell'IVA sulle spese giudiziali.
La convenuta società, costituendosi in giudizio, chiese il rigetto del gravame e propose appello incidentale, con cui chiese la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e quindi la fissazione della data di decorrenza degli interessi legali in coincidenza con quella dei singoli pagamenti, col favore delle spese di lite.
3. - La Corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata il 3.7.2000, notificata il 3.10.2000, accolse il quarto motivo d'impugnazione, avendo ritenuto che non era stato documentato dalla contribuente il compimento di alcun atto, nel termine triennale di decadenza, idoneo a conservare il diritto al rimborso;
per conseguenza, riformò la sentenza impugnata, rigettò la domanda di rimborso proposta dalla LD AL s.r.l. e compensò interamente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
4. - Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, tempestivamente notificato e depositato, la LD AL s.r.l. deducendo un solo motivo, cui resiste l'intimata amministrazione finanziaria, mediante notifica e deposito tempestivi di controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. - Con l'unico motivo di gravame la ricorrente LD AL s.r.l. censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360, 1^ co., nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'articolo 13, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
5.1. - Lamenta la ricorrente che il giudice d'appello, pur avendo rilevato esplicitamente l'esistenza in atti di documentazione attestante l'avvenuto invio per posta di apposite istanze, in date 12.8.1991 (diretta all'intendenza di finanza di Roma) e 21.12.1993 (diretta al ministero delle finanze), per il rimborso dei tributi pagati relativamente agli anni 1989, 1990 e 1991, rigettò la domanda di rimborso giudicando erroneamente - a suo parere - che la decadenza si era comunque compiuta perché, trattandosi di atti ricettizi, non era stata provata (nè era stato chiesto di provare) l'avvenuta ricezione delle suddette istanze da parte del destinatario. Sostiene, quindi, che la sentenza impugnata non tenne conto dell'eccezione, sollevata in comparsa conclusionale da essa appellata, per cui le istanze di rimborso dovevano ritenersi "consegnate" all'amministrazione al momento dell'accettazione di esse da parte dell'ufficio postale, in date utili al fine di evitale la decadenza relativamente alle annualità 1989, 1990 e 1991. 5.2. - In effetti, la corte fiorentina, dato atto della documentata spedizione delle istanze (in tempo utile per sottrarre alla decadenza le annualità sopra indicate), afferma che tale documentazione non è però sufficiente ad escludere detta decadenza, "trattandosi di atti ricettizi", ragion per cui non deve aversi riguardo alla spedizione di essi, bensì alla ricezione da parte del destinatario: fatto questo non provato, secondo il giudice a quo, e neppure dedotto a prova;
anzi, smentito da una nota, inviata dalla direzione regionale delle entrate per la Toscana all'avvocatura generale dello Stato in data 13.2.1997, dalla quale - come si dice in narrativa (pag. 6) - "sembra debba ricavarsi che l'Amministrazione appellante esclude di avere ricevuto, in ordine alle tasse de quibus e in riferimento agli anni in contestazione, alcuna tempestiva istanza di rimborso". Da queste premesse, la sentenza impugnata trae la conclusione "che non è stato documentato il compimento di alcun atto concretamente idoneo ... a impedire la decadenza".
6. - Il motivo è fondato, per quanto di ragione, ed il ricorso deve essere accolto.
7. - Dalle norme che disciplinano la materia (articoli 13, 2^ co., D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; 11, co. 2^, legge 23 dicembre 1998, n. 448; 1335 c.c.), e dalla giurisprudenza di questa suprema corte formatasi in argomento (Cass. nn. 11463/2001, 1691/2000, 12025/1999, 11625/1999), si desumono i seguenti principi, utilizzabili per la soluzione della controversia in esame:
a) l'istanza con cui il contribuente chiede la restituzione della tassa erroneamente pagata, ai sensi dell'articolo 13, 2^ co., D.P.R. n. 641/1972, è diretta all'amministrazione finanziaria e si reputa da questa conosciuta nel momento in cui giunge al suo indirizzo (articolo 1335 c.c.; Cass. n. 12025/1991);
b) l'istanza di rimborso è valida, se presentata entro il termine triennale di decadenza, decorrente dal giorno di pagamento della tassa (articolo 11, co. 2^, legge n. 448/1998);
c) occorre distinguere tra effetto impeditivo della decadenza, che si verifica al momento della presentazione dell'istanza (Cass. n. 11625/1999), ed altri effetti (ad es., decorrenza degli interessi di mora: articoli 5, legge 26 gennaio 1961, n. 29; 11, co. 3^, legge n. 448/1998), che si verificano al momento della ricezione di essa;
d) al solo fine di verificare la tempestività dell'istanza, vale la data di presentazione della medesima all'ufficio postale per la spedizione, anche se la data di ricezione del plico sia successiva al compimento del triennio di decadenza, in virtù dei principi generali vigenti in materia (articolo 2, 2^ co., D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; C. Cost. n. 121/1985), non espressamente derogati nella specifica materia (Cass. n. 1691/2000);
e) l'effetto impeditivo della decadenza non si verifica, anche quando l'istanza sia stata tempestivamente consegnata all'ufficio postale per la spedizione, se non risulti che essa sia stata poi ricevuta (in qual-siasi momento successivo) dall'amministrazione fiscale;
a questo fine, la prova dell'avvenuta ricezione - se insorga contestazione fra le parti - può essere data dal contribuente esibendo l'apposito avviso (cartolina) di ricevimento ovvero con ogni mezzo, se la spedizione fu fatta con semplice raccomandata (Cass. n. 114 63/ 2001). 8. - Nel caso di specie, la sentenza impugnata - a parte l'inesattezza di motivazione, da cui deve essere emendata, consistente nel ritenere di natura ricettizia l'atto interruttivo della decadenza (v. invece prec. punto 7.d) - ritiene esattamente, ancorché implicitamente, che, in presenza di contestazione da parte dell'ufficio, al contribuente incomba l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, non solo l'avvenuta spedizione in tempo utile del plico, ma anche la ricezione del medesimo (v. prec. punto 7.e), sia pure pervenuto in epoca successiva al compiersi del periodo di decadenza.
8.1. - Sotto questo aspetto, e cioè sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza d'appello è quindi non suscettibile di censura.
9. - Il motivo di ricorso è invece fondato sotto l'ulteriore profilo del vizio di motivazione.
9.1. - La corte fiorentina, infatti, giudica le istanze spedite dalla contribuente inidonee ad impedire la decadenza, mancando la prova che esse furono ricevute;
anche perché la ricezione sarebbe contestata da parte dell'amministrazione finanziaria la quale, con una memoria "di difficile interpretazione", aveva prodotto una nota dell'ufficio fiscale da cui "sembra debba ricavarsi" che le istanze suddette non furono ricevute (pag. 6).
La sussistenza di una contestazione da parte dell'amministrazione, riferita in termini di perplessità nella parte narrativa della sentenza, sopra riportata, viene poi affermata con certezza in parte motiva, senza che siano esposte le ragioni per cui la nota citata debba interpretarsi come chiaramente contestativa della ricezione delle istanze. Si afferma, infatti, in parte motiva, che "tale ricezione risulta ... esclusa, come si è accennato in narrativa, dal tenore della nota 13/2/97 della Direzione regionale delle entrate" (pag. 9).
9.2. - Sussiste, pertanto, il lamentato vizio di omissione e contraddittorietà della motivazione, riguardante un punto decisivo della controversia giacché, per le ragioni dette (punto 7.e), la necessità di fornire la prova della ricezione, al limitato fine di paralizzare l'eccezione di decadenza, sussiste soltanto qualora l'ufficio neghi con chiarezza di avere ricevuto l'istanza di rimborso;
essendo altrimenti sufficiente, allo stesso scopo, la prova di spedizione della raccomandata.
9.3. - Per poter stabilire, nel caso concreto, se la sola prova di tempestiva spedizione delle istanze di rimborso fosse sufficiente ad escludere il verificarsi della decadenza, ovvero se occorresse anche la prova (con qualsiasi mezzo) della ricezione, occorre, quindi, decidere in merito all'esistenza di una reale contestazione da parte dell'amministrazione, ossia di una sua chiara negazione di averle ricevute, interpretando con esattezza la nota 13.2.1997. 10. - Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e, per conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che giudicherà uniformandosi al principio di diritto suespresso (punti 9.2 e 9.3) e provvedere anche al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione 5^ Civile - Tributaria, il 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004