Sentenza 11 giugno 2015
Massime • 1
Nel procedimento relativo alla richiesta di modifica o di revoca della misura della custodia cautelare a carico di un collaboratore di giustizia per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso, anche in sede di appello cautelare il giudice deve acquisire il parere del Procuratore Nazionale Antimafia, prescritto dall'art. 16 octies D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con mod. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, anche nei casi in cui non sia stata concessa l'attenuante speciale di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, al fine di accertare l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso e di poter pienamente valutare il rispetto degli impegni assunti dal collaboratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2015, n. 26804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26804 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 11/06/2015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 1227
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 10529/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN MB N. IL 20/02/1974;
avverso l'ordinanza n. 7153/2014 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 27/01/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr.ssa Fodaroni Maria Giuseppina che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di NO MB avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 29.10.2014, con cui era stata rigettata l'istanza volta a ottenere - quale soggetto che sta fornendo ampia collaborazione anche in altri procedimenti che lo vedono protagonista come esponente del clan camorristico dei casalesi - la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, misura emessa in relazione al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso in concorso con altri, e per il quale è stato condannato in appello alla pena della reclusione di anni quattro mesi cinque e giorni dieci.
Propone ricorso per cassazione il difensore del NO, il quale deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed e), la violazione degli artt. 274, 275 e 299 c.p.p., D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 octies (convertito con mod. in L. 15 marzo 1991, n. 82) e relativo vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale ha rigettato l'appello, ritenendo che il NO ha iniziato a collaborare con la giustizia da pochissimo tempo, che le recenti propalazioni devono essere ancora sottoposte ad un attento vaglio, che l'imputato non ha ancora ottenuto il riconoscimento dell'attenuante ex L. n. 203 del 1991, art. 8, e che quindi non vi sono fatti nuovi sopravvenuti, idonei a incidere sullo status cautelare dell'imputato, rispetto a negative precedenti decisioni assunte. Nè sul punto alcuna deduzione è stata effettuata dalla difesa, "non potendosi ritenere elemento nuovo ai fini della rescissione dei contatti con gli ambienti malavitosi di provenienza (clan venosa come cellula del clan dei casalesi) l'indicazione di un domicilio da sottoporre alla scelta del Servizio centrale di protezione, in località protetta".
2. Il ricorrente deduce la violazione della L. n. 82 del 1991, art. 16 octies, assumendo che la Corte prima e il Tribunale poi hanno deciso, senza acquisire il prescritto parere della procura nazionale antimafia e senza effettuare gli accertamenti relativi al rispetto degli impegni assunti a norma della L. n. 82 del 1991b, art. 12;
lamenta altresì la mancanza di motivazione sulla ritenuta insussistenza di fatti nuovi, idonei ad escludere che siano venute meno o siano comunque attenuate le esigenze cautelari.
3. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
4. L'art. 16 octies del decreto citato non pone alcuna distinzione tra collaboratori che abbiano ottenuto l'attenuante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 in tema di reati di criminalità organizzata e collaboratori che non l'abbiano ancora ottenuta. L'attenuante di cui all'art. 8 in questione del resto opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, e il suo riconoscimento si fonda non sulla rescissione del legame criminoso, bensì su un'utilità obiettiva, la quale consiste nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa (v., da ultimo, Cass.Sez. 6, Sent. n. 10740/2010 Rv. 249373; Sez. 5, Sent. n. 33373/2008 Rv. 240994).
5. La norma, invece, dopo avere precisato che "la misura della custodia cautelare non può essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per il solo fatto che la persona nei cui confronti è stata disposta tiene o ha tenuto taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali" prevede che alla revoca o di sostituzione delle misure cautelari si può procedere, soltanto se, nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali presso le corti d'appello interessati, abbia acquisito elementi dai quali si desuma la rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafiosa o terroristico eversiva e il rispetto degli impegni assunti dal collaboratore a norma della citata Legge, art. 12.
E secondo la giurisprudenza di questa Corte, in base a quanto prevede l'art. 16 octies in questione, il parere del procuratore nazionale antimafia deve essere previamente acquisito dal giudice, a pena di nullità (v. Sez. 2, Sent.n. 15933/2014, Riv.259639; Sez. 6, Sent.n. n. 28018/2011, Riv.250542).
La revoca o la modifica del provvedimento cautelare può quindi intervenire solo quando, all'esito di una particolare procedura di accertamento, il giudice ritenga che la condotta di collaborazione, avendo carattere concreto e decisivo, è tale da far presumere che al soggetto potranno essere concesse le circostanze attenuanti speciali previste dal codice penale o da disposizioni speciali;
che non sussistono elementi dai quali desumere che il collaboratore ha attuali collegamenti con la criminalità mafiosa o terroristica;
ed infine che il collaboratore, se soggetto a misure speciali di protezione, ha rispettato gli impegni assunti a norma della L. n. 82 del 1991, art. 12. 6. L'art. 16 octies in parola si riferisce poi genericamente al giudice che procede, sicché non vi è ragione di ritenere che la norma non si applichi anche al giudice dell'appello cautelare, che qualora verifichi la mancanza del parere prescritto deve, prima di decidere, acquisirlo, al fine di accertare l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso e di poter pienamente valutare il rispetto degli impegni assunti dal collaboratore (Cass. Sez. 6, sentenza 5 marzo - 26 maggio 2015, n. 22079). La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato, anche a Sezioni unite, che è possibile introdurre "nuovi" elementi fattuali, preesistenti o sopravvenuti, utili all'apprezzamento dei punti della decisione sulle misure cautelari oggetto dell'appello, purché ciò avvenga nel rispetto dei confini tipici della devoluzione e del diritto al contraddittorio (Cass. S.U. sent.n. 18339/2004, Donelli, Rv. 227357). In particolare, è stato affermato che, nel procedimento conseguente all'appello proposto dall'indagato contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura cautelare personale, è legittima, in applicazione dei principi del favor libertatis e della ragionevole durata del processo, la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal "devolutimi", quelli prodotti dalla parte riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine pure a favore del P.M., e siano idonei a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta (Cass. Sez. 2, Sent. n. 6728/2006 Rv. 233159).
7. Nella specie, il Tribunale di Napoli ha deciso sull'appello proposto, rigettandolo, in mancanza del parere del procuratore nazionale antimafia;
e ciò determina la nullità del provvedimento. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2015. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015