Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2015, n. 26804
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Sentenza 11 giugno 2015

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Nel procedimento relativo alla richiesta di modifica o di revoca della misura della custodia cautelare a carico di un collaboratore di giustizia per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso, anche in sede di appello cautelare il giudice deve acquisire il parere del Procuratore Nazionale Antimafia, prescritto dall'art. 16 octies D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con mod. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, anche nei casi in cui non sia stata concessa l'attenuante speciale di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, al fine di accertare l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso e di poter pienamente valutare il rispetto degli impegni assunti dal collaboratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2015, n. 26804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26804
    Data del deposito : 11 giugno 2015

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