Sentenza 26 marzo 2014
Massime • 1
Nel procedimento relativo alla richiesta di modifica o di revoca della misura della custodia cautelare a carico di un collaboratore di giustizia per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso, la decisione del giudice presuppone, a pena di nullità, la previa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia anche quando sia stato acquisito il parere del Procuratore Generale del distretto interessato, in quanto quest'ultimo, pur contemplato anch'esso dall'art. 16 octies D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modd. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, deve ritenersi previsto in riferimento ai solo imputati di reati in materia di criminalità di tipo terroristico-eversivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2014, n. 15933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15933 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 26/03/2014
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 670
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - N. 52031/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA IO nato il [...];
avverso l'ordinanza del 21/10/2013 del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv.to CASALE Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO
1. Con ordinanza del 21/10/2013, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da MA ZI avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 03/06/2013, aveva rigettato la richiesta di revoca ovvero la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione della L. n. 82 del 1991, art. 16 octies: il ricorrente, dopo avere premesso che egli era un collaboratore di giustizia, ha dedotto la violazione della suddetta norma in quanto il Tribunale e prima ancora la Corte di appello aveva deciso senza acquisire il necessario parere del Procuratore Nazionale Antimafia;
2.2. illogicità della motivazione per avere il tribunale respinto l'istanza, senza nulla dire in ordine alle allegazioni difensive costituite dalla copia dell'interrogatorio nel quale il MA aveva ammesso la sua responsabilità , dando quindi dimostrazione della sua collaborazione e dissociazione dagli ambienti malavitosi. Il Tribunale, poi, non aveva considerato che il giudice per le indagini preliminari, sebbene per altri fatti, aveva disposto la revoca della misura cautelare.
DIRITTO
1. violazione della L. n. 82 del 1991, art. 16 octies: in punto di fatto, va osservato che dall'ordinanza impugnata risulta che:
a) il tribunale non mette in discussione che il ricorrente sia un collaboratore di giustizia;
b) il parere del Procuratore Nazionale Antimafia "non è presente agli atti";
c) "è presente il parere contrario all'accoglimento dell'istanza reso dal Procuratore Generale della Corte di appello di Reggio Calabria".
Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, va rilevato che questa Corte di legittimità, con le sentenze n 45853/2003 riv 227858 e n 28018/2011 Rv. 250542, ha chiarito che:
a) il procedimento con il quale si chiede la modifica o revoca del provvedimento restrittivo a carico di un collaboratore di giustizia per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso, è subordinato alla previa acquisizione del parere obbligatorio del Procuratore Nazionale Antimafia;
b) per i reati in materia di criminalità di tipo terroristico eversivo, va, invece, acquisito il parere obbligatorio dei Procuratori Generali presso le Corti d'appello interessati per l'imputato dei suddetti reati;
c) non vi è, quindi, equipollenza fra i due pareri in ragione dell'alternatività posta dalla norma ("sentiti il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali presso le corti d'appello interessati").
Infatti, "ciò sarebbe del tutto irrazionale dal momento che il predetto organo ndr: il Procuratore Nazionale Antimafia non potrebbe fornire alcun elemento conoscitivo in materia estranea alla sua competenza, espressamente disciplinata dall'art. 371 bis c.p.p., introdotto dal D.L. 20 novembre 1991, n. 367, art. 7, conv. con mod. dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8, istitutiva della Direzione Nazionale Antimafia. Sul piano sistematico, l'ultima parte dell'art. 16 octies, nel richiamare gli impegni assunti del collaboratore a norma della L. n. 82 del 1991, art. 12, rimanda alle disposizioni generale di questa legge e alle diverse e differenziate competenze delle autorità, che possono fornire, per le conoscenze derivanti dalle attività d'istituto, concreti elementi sulla correlazione tra programma di protezione e impegni assunti"; i collaboratori di giustizia, infatti, a norma del D.L. n. 8 del 1991, art. 9, comma 2, conv. in L. n. 82 del 1991, non sono previsti solo per i reati in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso;
d) la L. n. 82 del 1991, art. 16 octies, inserito con la L. n. 45 del 2001, art. 14 - che prevede la possibilità di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con altra meno gravosa nei confronti di soggetti che abbiano attuato condotte di collaborazione giudiziaria, solo se non siano stati acquisiti elementi dai quali sia desumibile l'attualità del collegamento con la criminalità organizzata di tipo mafioso - non contiene alcun automatismo, neanche nell'ipotesi di informazioni favorevoli all'imputato da parte degli organi inquirenti, posto che tali informazioni, pur necessarie, concorrono con gli altri elementi previsti dall'art. 274 c.p.p., per la formulazione del giudizio di pericolosità sociale e di permanenza del pericolo di reiterazione dei reati.
Di conseguenza, sia l'ordinanza impugnata che quella della Corte di Appello di Reggio Calabria del 03/06/2013, vanno annullate alla stregua del seguente principio di diritto alla quale la Corte di Appello, alla quale gli atti vanno trasmessi per nuovo esame, si adeguerà: "il procedimento con il quale si chiede la modifica o revoca del provvedimento restrittivo a carico di un collaboratore di giustizia per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso, è subordinato alla previa acquisizione del parere obbligatorio del Procuratore Nazionale Antimafia;
di conseguenza, la mancanza del suddetto parere, quand'anche sia acquisito il parere del Procuratore Generale, determina la nullità del provvedimento, in quanto i due parere non sono equipollenti").
P.Q.M.
Annulla Senza rinvio l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria in data 21/10/2013 nonché l'ordinanza pronunciata in data 03/06/2013 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel procedimento promosso da MA ZI;
dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame;
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2014