Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2002, n. 6951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6951 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITA06 9 5 1 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Cossogione- SEZIONE TERZA CIVILE SentenzaLi Продgiudice di A posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Paolo VITTORIA R.G.N. 9570/00 Cron. 19639- Presidente e Relatore Dott. Luigi SC DI NANNI Consigliere- Rep. - Consigliere- Ud.18/03/02 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - C.C. Consigliere - Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA AR, BA CE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TUSCOLANA 687, presso lo studio dell'avvocato MICHELE VACCA, difesi dall'avvocato LUIGI SCOLA, giusta delega in atti;
ricorrenti-
contro
UN TO;
- intimato avverso la sentenza n. 9/00 del Giudice di pace di 2002 SAVELLI, emessa il 02/12/99 e depositata il 03/02/00 714 (R.G. 67/99); -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Presidente e Relatore Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SC MELE che ha chiesto si dichiari il ricorso manifestamente infondato. -2- La Corte Premesso in fatto.
1. Il giudice di pace di Savelli, con sentenza del 3.2.2000, 7 ha pronunciato sulla domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro che LV DO aveva proposto
contro
RI e SC GN con processo verbale del 25.3.1999, notificato il 30.3. e il 3.4.1999. Il giudice ha accolto la domanda proposta
contro
RI GN e lo ha condannato a pagare la somma di L.
1.000.000 oltre alle spese del processo. На invece rigettato la domanda proposta
contro
SC GN ed ha dichiarato compensate le spese tra lui e l'attore. Ha ritenuto provati i fatti dedotti dall'attore. Nell'acquistare per il prezzo di L.
2.500.000 una cabina di un trattore, RI GN s'era impegnato a rendere al venditore il cruscotto con il servosterzo, inun pezzo di tale cabina particolare ma poi non lo aveva fatto. - Il milione richiesto ne costituiva l'equivalente. 2. - RI e SC GN hanno proposto ricorso per cassazione. 3. - LV DO non ha resistito. 4. - Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia deciso in camera di consiglio e rigettato, per mancanza di motivi ammissibili.
5. I ricorrenti hanno depositato una memoria nella quale - hanno insistito perché il ricorso sia accolto. 3 Ritenuto in diritto. 1. - La cassazione è chiesta per motivi che in parte non si prestano ad esame, in parte sono infondati. 2. - A non prestarsi ad esame è la censura per cui la valutazione delle prove non risponde al loro contenuto e la condanna è frutto di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e comunque della Costituzione, dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia. La sentenza del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto, solo quando ad essere violate sono norme che non sono derogabili dal ל legislatore ordinario, e può esserlo per difetto di motivazione, solo quando cada sull'accertamento di un fatto rilevante per l'applicazione di una di tali norme (Sez. Un. 15.10.1999 n. 716). Ma nel ricorso non si indicano le ragioni per cui sarebbero state violate norme del tipo appena indicato né quali sarebbero.
3. I ricorrenti hanno però chiesto anche la cassazione del capo della sentenza relativo alle spese del processo. Hanno in particolare lamentato che mentre il giudice ha condannato a pagare le spese quello di loro nei cui confronti ha accolto la domanda, non ha poi fatto lo stesso contro l'attore ed a favore di quello di loro che invece dalla domanda è stato assolto. E perciò sostengono sia stato violato l'art. 91 cod. proc. civ. Questo motivo non è fondato. 4 La condanna del convenuto che è stato riconosciuto essere stato il solo ad aver contrattato con l'attore costituisce applicazione dell'art. 91, mentre non è sindacabile, in sede di legittimità, la scelta del giudice di pace di non pronunciare condanna dell'attore verso l'altro convenuto e di compensare tra le parti le spese del processo, perché tale potere è attribuito ad ogni giudice dalla legge (l'art. 92 cod. proc. civ.) e farne esercizio risponde ad una sua prudente valutazione. Il ricorso è rigettato. 4. - Non deve essere resa pronuncia a proposito delle spese 5. - del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il giorno 18 marzo 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il presidente relatore ed estensore рой ни O sno Depositata in Cancakeria ZIONE CORTE 14.05.02 A S S Oggi, A C IL CANCELLIE 01 T S U P R S E M Dott.ssa Maria Aiello 5