Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. (La Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato anche nella fattispecie relativa alla sottrazione di un'arma ad una guardia giurata al solo fine di umiliare la vittima).
Commentari • 6
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E' reato minacciare di esibire e diffondere fotografie compromettenti in corso di giudizio di separazione, quando la persona offesa venga indotta ad accettare una modifica delle condizioni di separazione per lei peggiorativa ed invece vantaggiosa per il coniuge, così subendo una compressione della propria libertà di scelta ed una compromissione dei rapporti con le figlie, esposte a prevedibili condizionamenti nell'esprimere la propria volontà di frequentare o meno la madre. In materia di delitti contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, deve riconoscersi che il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura …
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Il delitto di rapina, inserito dal legislatore codicistico tra i reati contro il patrimonio, è previsto e punito dall'art. 628 del codice penale Cos'è la rapina Soggetti attivi e passivi Elemento oggettivo La violenza e la minaccia La condotta Elemento soggettivo Le aggravanti speciali Aspetti procedurali Cos'è la rapina La rapina è il reato commesso da "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" o da chi "adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2009, n. 12800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12800 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/03/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO OM - Consigliere - N. 996
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 19838/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dall'avv. Tommasi Gilberto del foro di Verona nell'interesse di AN VI, nato a [...]à di Piave il 9/3/1969;
dall'avv. Corticelli Maurizio del foro di Verona nell'interesse di AR ZO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, 3^ sezione penale, in data 2 dicembre 2003;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. OM Gallo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2 dicembre 2003, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, in data 5 giugno 1998, appellata dal P.M., dichiarava AN VI, AR ZO, NI VI e ST OM responsabili del reato di tentata rapina in concorso e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, li condannava alla pena di anni uno di reclusione e Euro 300,00 di multa ciascuno.
La Corte territoriale, accogliendo le censure mosse dal P.M. con l'atto d'appello, riteneva accertata la penale responsabilità degli imputati, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato ed irrogava loro la pena di giustizia.
Avverso tale sentenza propongono ricorso AN VI e AR ZO per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione. In particolare AN VI, pur non contestando l'elemento oggettivo, deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto il tentativo di sottrarre la pistola dalla fondina della guardia giurata, per le circostanze del fatto e o state di palese ubriachezza degli agenti, non era mirato all'impossessamento dell'arma, per trame qualunque utilità, bensì all'umiliazione delle guardie giurate con la quali gli imputati si stavano confrontando.
AR ZO si duole che la Corte territoriale non abbia compiutamente esaminato il ruolo causale svolto dagli altri compartecipanti, posto che il tentativo di estrazione della pistola nasceva da una iniziativa estemporanea, non programmata e non programmabile del coimputato NI e non abbia tenuto nel debito conto, ai fini dell'elemento soggettivo del reato la condizione di ubriachezza degli imputati.
Con un secondo motivo si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Per quanto riguarda il motivo sollevato da entrambe gli imputati in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo, in una fattispecie del tutto analoga (in tema di sottrazione della pistola di ordinanza ad un carabiniere, nel corso di una violenta colluttazione), questa Corte ha statuito che: "nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7778 del 14/02/1990 Ud. (dep. 31/05/1990) Rv. 184507; in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 10432 del 25/01/1977 Ud. (dep. 16/09/1977) Rv. 136663).
Sussiste, pertanto, il dolo tipico del suddetto reato anche nella ipotesi in cui si cerchi di ottenere, con minaccia o violenza, il possesso di una pistola, sottratta ad una guardia giurata, al fine di umiliare la vittima.
Per quanto riguarda l'ulteriore motivo sollevato da AR ZO, in punto di imprevedibilità dell'azione del coimputato NI, la ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, ne' tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente svolgono, sul punto dell'accertamento della responsabilità concorsuale considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito. Parimenti infondato è il motivo concernente le non concesse attenuanti generiche giacché la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i numerosi precedenti dell'imputato elementi sicuramente rilevanti ex art. 133 c.p.p. e art. 62 bis c.p.p.. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti - in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2009