Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/1999, n. 4730
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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L'art. 42 cod. proc. civ. (come sostituito, con decorrenza 1 gennaio 1993, dall'art. 6 della legge n. 353 del 1990) nel prevedere che i provvedimenti, con i quali il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 dello stesso codice (a sua volta sostituito, con uguale decorrenza, dall'art. 35 della stessa legge n. 353 del 1990) possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, riguarda, alla stregua del suo tenore letterale, soltanto i casi di sospensione necessaria, quali sono quelli delineati nella norma richiamata e concernenti situazioni di pregiudizialità fra cause. Il fondamento di tale ultima situazione è rinvenibile nel preventivo accertamento, con efficacia di giudicato, dell'oggetto di una controversia rispetto a quella di un altra. (Nella specie la S.C. - confermando la sentenza impugnata - ha ritenuto che la causa avente ad oggetto la validità della deliberazione consortile contenente l'impegno dei consorziati a rinunciare a qualsiasi azione nei confronti del consorzio per attribuzioni di conguagli tariffari o altre competenze fosse pregiudiziale in senso tecnico rispetto alla causa avente ad oggetto la rivendicazione nei confronti del consorzio medesimo da parte di alcuni consorziati di conguagli tariffari relativi a prestazioni effettuate in favore del convenuto).

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  • 1Spese condominiali: decreto ingiuntivo e impugnazione di delibera assembleareAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/1999, n. 4730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4730
Data del deposito : 12 maggio 1999

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