Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
L'art. 42 cod. proc. civ. (come sostituito, con decorrenza 1 gennaio 1993, dall'art. 6 della legge n. 353 del 1990) nel prevedere che i provvedimenti, con i quali il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 dello stesso codice (a sua volta sostituito, con uguale decorrenza, dall'art. 35 della stessa legge n. 353 del 1990) possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, riguarda, alla stregua del suo tenore letterale, soltanto i casi di sospensione necessaria, quali sono quelli delineati nella norma richiamata e concernenti situazioni di pregiudizialità fra cause. Il fondamento di tale ultima situazione è rinvenibile nel preventivo accertamento, con efficacia di giudicato, dell'oggetto di una controversia rispetto a quella di un altra. (Nella specie la S.C. - confermando la sentenza impugnata - ha ritenuto che la causa avente ad oggetto la validità della deliberazione consortile contenente l'impegno dei consorziati a rinunciare a qualsiasi azione nei confronti del consorzio per attribuzioni di conguagli tariffari o altre competenze fosse pregiudiziale in senso tecnico rispetto alla causa avente ad oggetto la rivendicazione nei confronti del consorzio medesimo da parte di alcuni consorziati di conguagli tariffari relativi a prestazioni effettuate in favore del convenuto).
Commentario • 1
- 1. Spese condominiali: decreto ingiuntivo e impugnazione di delibera assembleareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/1999, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. IO PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
MO RI, NA TO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE G MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO BRUGNOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO PIRAS, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CS AUTOTRASPORTATORI ARTIGIANI CONTRAR, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LRE DELLE NAVI 19, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO LEZZERINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LORENZO MASSART, GIUSEPPE PERRONE, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso l'ordinanza del Pretore di PISA sezione distaccata di Cascina emessa il 08/07/97 r.g.n.429/96;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/11/98 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Pretore di Pisa il 20 marzo 1996, i sig.ri IO EL e RE CA convenivano in giudizio il Consorzio Autotrasportatori Artigiani di Prato, per ottenere conguagli tariffari relativi alle prestazioni effettuate in favore del convenuto e retribuite in misura inferiore ai minimi prestabiliti.
Il Consorzio, costituendosi, chiedeva che il giudizio fosse sospeso ex art. 295 cod. proc. civ., in considerazione della pendenza, fra le medesime parti, davanti al Tribunale di Prato, di una causa pregiudiziale concernente la pretesa illegittimità della delibera consortile del 13 novembre 1993, con la quale era stato approvato il regolamento interno n. 9, il cui art. 3 prevedeva l'impegno dei consorziati a rinunciare a qualsiasi azione nei confronti del consorzio medesimo, per attribuzione di conguagli tariffari o altre competenze.
Il Pretore, ritenendo sussistente l'eccepito nesso di pregiudizialità, suscettibile di determinare, in caso di continuazione di entrambi i procedimenti, un possibile contrasto di giudicati, disponeva la sospensione, con ordinanza depositata in cancelleria l'8 luglio 1997. Avverso questo provvedimento gli attori nel giudizio a quo hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, sollecitando una pronuncia caducatoria della disposta sospensione. Resiste il Consorzio con controricorso e successiva memoria.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
I ricorrenti negano la sussistenza delle condizioni per la sospensione necessaria, osservando che l'impugnativa della deliberazione consortile proposta davanti al Tribunale di Prato attiene alla loro posizione di associati e denuncia la carenza di legittimazione degli organi associativi a disporre di diritti appartenenti al patrimonio personale degli associati stessi;
laddove il giudizio illegittimamente sospeso concerne l'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dall'esecuzione delle attività svolte su commissione del Consorzio, nell'ambito di un rapporto di "parasubordinazione". Questa diversità di oggetto esclude, a loro avviso, qualsiasi eventualità di conflitto di giudicati, in quanto, negata, in ipotesi, l'illegittimità della delibera suddetta, quale atto interno dell'ente, a tanto non conseguirebbe l'automatico rigetto delle domande di erogazione della retribuzione adeguata all'attività lavorativa svolta.
L'assunto non ha fondamento, sicché vanno condivise le conclusioni nel medesimo senso formulate dal Procuratore generale e dalla parte resistente.
Ben vero l'art. 42 cod. proc. civ. (come sostituito, con decorrenza dal 1^ gennaio 1993, dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353), nel prevedere che i provvedimenti, con i quali il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 dello stesso codice (a sua volta sostituito, con uguale decorrenza, dall'art. 35 della stessa legge n. 353 del 1990) possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, riguarda, alla stregua del suo tenore letterale, soltanto i casi di sospensione necessaria, quali sono quelli delineati nella norma richiamata e concernenti situazioni di pregiudizialità fra cause (Cass. 30 maggio 1996, n. 5002). Ora il fondamento della sospensione necessaria del processo, prevista dall'art. 295 c.p.c., è rinvenibile nel necessario preventivo accertamento, con efficacia di giudicato, dell'oggetto di una controversia rispetto a quello di un'altra (Cass. 7 luglio 1995, n. 7499): ipotesi questa esattamente ravvisabile nel caso in esame. Come più ampiamente riferito in parte narrativa, l'ari. 3 dell'impugnata deliberazione consortile contiene una "rinuncia" dei consorziati alla proposizione di azioni di conguaglio tariffario nei confronti del Consorzio. Quella oggetto del giudizio a quo, come gli stessi ricorrenti deducono, è appunto una azione di siffatta natura. Ne consegue che l'esame del merito della relativa pretesa necessariamente dipende dall'esito della causa concernente la validità del suddetto atto di abdicazione, che per effetto di apposita domanda di parte, introduttiva di diverso processo, deve in quello essere decisa con efficacia di giudicato, così da configurare ad ogni effetto una causa pregiudiziale in senso tecnico. Nè può desumersi contrario argomento dalla dedotta diversità del rapporto sociale rispetto a quello fra consorzio committente ed autotrasportatori commissionari, atteso che essa, se può eventualmente rilevare, come deducono i ricorrenti, sul piano della carenza di legittimazione degli organi consortili a disporre di diritti individuali dei soci, si risolve, in tali limiti, in una possibile causa di invalidità della rinuncia impugnata, ma non esclude la diretta ed immediata incidenza dell'esito del giudizio concernente quest'ultima nel giudizio relativo ai conguagli sui quali il Consorzio assume essere intervenuto il menzionato atto abdicativo. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999