Sentenza 3 ottobre 2007
Massime • 1
È legittima la sostituzione della libertà vigilata con il ricovero in una casa di cura e custodia del condannato che abbia commesso gravi violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza non detentiva e abbia manifestato conclamate e gravi turbe psichiche dopo la condanna, senza che sia necessario accertarlo mediante perizia psichiatrica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2007, n. 39498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39498 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 03/10/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3173
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 010190/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA FR, N. IL 26/12/1964;
avverso ORDINANZA del 25/01/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Delehaye chiedeva il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Ancona confermava le ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza della stessa città aventi ad oggetto, la prima, la dichiarazione di abitualità nel reato di ER AN, con applicazione della libertà vigilata, la seconda, l'aggravamento della misura, a seguito delle gravi violazioni alle prescrizioni, con applicazione del ricovero in casa di cura e custodia per anni uno. Osservava che la dichiarazione di abitualità nel reato ai sensi dell'art. 103 c.p. era fondato, sia sul dato obiettivo del certificato penale, dal quale emergeva che nell'arco di dieci anni ER era stato condannato per tre delitti non colposi, tutti con violenza alle persone, sia sulla valutazione della condotta di vita improntata all'ozio, all'uso di sostanze stupefacenti e di farmaci che avevano determinato dipendenza. I servizi sociali avevano segnalato il disagio psichico da cui era affetto, i comportamenti aggressivi, l'isolamento sociale in cui viveva, i ripetuti ricoveri in centri clinici, il fallimento dei tentativi di reinserimento sociale, suggerendo il suo ricovero in una struttura idonea al trattamento di patologie psichiatriche complicate da abuso di sostanze. Tenuto conto delle dettagliate notizie offerte dai servizi, il magistrato di sorveglianza aveva emesso un primo provvedimento col quale, dichiarata l'abitualità nel reato, gli aveva applicato la misura della libertà vigilata presso una casa protetta, allo scopo di contemperare le esigenze di prevenzione con quelle terapeutiche. Tale misura non detentiva si era però rivelata inefficace, in quanto il ER si era rifiutato di adeguarsi alle prescrizioni ed aveva tenuto comportamenti aggressivi verso medici ed operatori della struttura, e, pertanto, il magistrato aveva sostituito la misura della libertà vigilata con quella detentiva del ricovero in casa di cura ai sensi dell'art. 232 c.p.. In merito a tale provvedimento osservava che la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura non presupponeva l'accertamento del vizio di mente durante la fase del giudizio, ma era possibile anche solo in presenza di infermità psichica sopravvenuta alla condanna. Proprio per tali caratteristiche non era necessario ricorrere ad una perizia psichiatrica, ben potendo il disagio essere accertato in altro modo. Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva:
- violazione degli artt. 103 e 109 c.p. e difetto di motivazione in relazione ai presupposti per la dichiarazione dell'abitualità nel reato che non potevano mai consistere in comportamenti successivi alle condanne, così come affermato dall'art. 109 c.p., comma 2;
inoltre nel caso di specie le condanne non erano espressione di una pericolosità del ER in quanto erano state commesse nell'arco di dieci anni e riguardavano fatti che non destavano particolare allarme sociale;
comunque il ragionamento del tribunale era viziato in quanto se la pericolosità derivava da grave disagio psichico, la pronuncia di abitualità nel reato era contraddittoria perché presupponeva una volontà di commettere delitti e una inclinazione deliberata al crimine;
- violazione degli artt. 109, 215, 219, 231 e 232 c.p. e illogicità della motivazione per avere il magistrato iniziato un procedimento di aggravamento della misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, concludendolo con l'applicazione della misura del ricovero in casa di cura, non prevista dall'art. 231 c.p.; egli poteva sostituire la libertà vigilata solo con l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro e non con la casa di cura;
inconferente era il richiamo agli artt. 148 e 212 c.p. in quanto l'infermità psichica non era giunta durante l'esecuzione della condanna ed, inoltre, egli era sottoposto ad una misura di sicurezza non detentiva;
infine era stato internato in un ospedale psichiatrico giudiziario e non in una casa di cura e quindi gli era stata applicata una misura ancora diversa da quella stabilità dal giudice. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. In relazione alla dichiarazione di abitualità nel reato deve osservarsi che, oltre alla sussistenza dei presupposti oggettivi costituiti dalle condanne pregresse, il tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di verificare la sussistenza della pericolosità attuale del condannato e lo deve fare tenendo conto della complessiva condotta di vita del soggetto e di qualsiasi circostanza che riveli una precisa tendenza a delinquere (Sez. 6, 22 maggio 2003 n. 31743, rv. 226280; Sez. 4, 6 ottobre 2004 n. 49325, rv. 230401; Sez. 1, 4 maggio 1992 n. 1917, rv. 191034). L'art. 109 c.p., comma 2, non impedisce tale accertamento, in quanto si limita ad affermare che la dichiarazione di abitualità non può avere nessuna influenza sulla pena inflitta. Il giudizio di abitualità nel reato e il giudizio di pericolosità, fondato sul grave disagio psichico da cui è affetto ER, non sono in contraddizione in quanto afferiscono a due momenti diversi della vita del soggetto.
Infondato è poi il motivo di ricorso col quale si sostiene che in caso di violazione della libertà vigilata non può essere applicata la misura del ricovero in casa di cura, ma solo le altre previste dall'art. 231 c.p.. L'art. 232 c.p. esplicitamente prevede quale misura di sicurezza detentiva possa essere applicata, quando un soggetto affetto da problemi psichici violi la libertà vigilata;
costituisce quindi norma speciale rispetto all'art. 231 c.p. e ai casi ivi disciplinati e, correttamente, è stata applicata al caso di specie, anche perché consente un trattamento più favorevole al condannato, che in tali strutture può anche essere curato. Non interferisce con l'ordinanza impugnata il problema sollevato dalla difesa sul tipo di misura che è stata concretamente applicata al condannato, visto che egli è stato ricoverato in ospedale psichiatrico e non in casa di cura. Orbene, deve rilevarsi che le due misure sono diverse e non fungibili, così come affermato da Sez. 1, 31 gennaio 2003 n. 9477, rv. 224715 ed esplicitamente previsto dall'art. 215 c.p., e certamente, una volta che l'autorità giudiziaria ha scelto l'applicazione di una di esse, non è consentito agli organi deputati all'esecuzione decidere di mutarla. Non è corretta l'affermazione contenuta nell'ordinanza secondo la quale non era possibile intervenire in quanto era stato il DAP a scegliere il luogo in cui la misura doveva essere eseguita;
pertanto gli atti debbono essere inviati all'organo deputato a dare esecuzione alle misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 659 c.p.p., comma 2, affinché provveda a curare l'esatta esecuzione dell'ordinanza impugnata in relazione al tipo di misura di sicurezza applicata al ER.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona perché curi la corretta esecuzione dell'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2007