Sentenza 24 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2001, n. 7081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7081 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
E N IO . Z A R T e IS G . E R REPUBBLICA ITALIANA g A D 1 70817 0 1 E T N E S E LA CORTE UN D CASSAZIONE Oggetto Rigetto di domanda di SEZIONE TERZA CIVILE sospensione dell'esecuzione ricorso per cassazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 552/98 Dott. Paolo VITTORIA Dott. LU Francesco DI NANNI Rel. Consigliere - Consigliere Cron. 16320 Dott. Ennio MALZONE Rep. Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 09/03/01 Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA MANCINI AN, elettivamente 19, presso lo studio dell'avvocato CRESCENZIO FILIPPO, difeso dall'avvocato DI TERLIZZI CHIRICOZZI UMBERTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LO AN, BCI;
M intimati avverso il provvedimento del Tribunale di LAMEZIA TERME, depositato il 29/10/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 476 udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. LU 1 Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. NA CA ha iniziato un procedimento di espropriazione immobiliare in danno di NA AN e nella procedura è intervenuta la Banca IA Ita- liana, munita di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. La CA, con ricorso del 25 settembre 1996 al giudice dell'esecuzione del tribunale di Lamezia Terme, ha chiesto che fosse disposta la "provvisoria sospen- sione" dell'esecuzione, fino alla definizione del giu- dizio di opposizione al decreto ingiuntivo pendente da- vanti al giudice conciliatore di quella città. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29 gennaio 1997, ha rigettato la richiesta di sospensione, ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé ed ha disposto che la causa di opposizione fosse iscritta a ruolo.
2. Frattanto, NA AN, con ricorso depositato l'11 marzo 1997, ha proposto opposizione agli atti ese- cutivi contro l'ordinanza del 29 gennaio, chiedendo che questa fosse revocata e che fosse disposta la sospen- 2 : sione della procedura esecutiva.
3. La AN ha proposto poi ricorso, con il quale ha chiesto che l'ordinanza del 29 ottobre 1997, ritenu- ta avere contenuto decisorio, sia cassata. L'intimata Banca IA LI non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso per cassazione svolge un unico moti- vo.
1.1. Per intendere il motivo è necessario richiama- re il contenuto dell'ordinanza impugnata. In questa il giudice dell'esecuzione ha dichiarato che il creditore munito di titolo esecutivo può provo- care gli atti della procedura esecutiva anche se è di- ventato inefficace il titolo in possesso del creditore procedente e che, nella specie, non vi erano gravi mo- tivi per sospendere l'esecuzione.
1.2. NA AN sostiene che il giudice dell'ese- cuzione, verificato che l'efficacia esecutiva del de- creto ingiuntivo era stata sospesa, avrebbe dovuto so- spendere d'ufficio la procedura esecutiva e dichiarare inesistenti gli atti della procedura compiuti successi- vamente all'ordinanza che aveva dichiarato la sospen- sione della provvisoria esecuzione del decreto ingiun- tivo: censura di violazione degli artt. 623 e 626 cod. 3 proc. civ. e dell'art. 649 dello stesso codice.
1.3. Il ricorso sarà dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La sospensione del processo esecutivo può es- sere disposta dalla legge, da un provvedimento del giu- dice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo o da un provvedimento del giudice dell'esecuzione: art. 623 cod. proc. civ. La sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione è disciplinata dal successivo art. 624, primo comma, ed è accordata quando sia proposta una delle opposizioni dette di merito all'esecuzione, cioè l'opposizione al- l'esecuzione già iniziata o l'opposizione di terzo al- l'esecuzione. In entrambi i casi la sospensione è uno strumento di tutela del debitore o del terzo, nella at- tesa dell'esito del processo di cognizione aperto con una delle opposizioni prima indicate e, quindi, in fun- zione cautelare. Il provvedimento reso sulla richiesta di sospensio- ne è adottato con ordinanza. Dottrina e giurisprudenza, valorizzando quest'ulti- " mo elemento, valutano che contro l'ordinanza di sospen- sione non può essere proposto ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in considerazione della natura non definitiva e non de- cisoria del provvedimento: sent. 14 giugno 1999, n. 5882, tra le tante. Infatti, il sistema processuale prevede che i prov- vedimenti del giudice dell'esecuzione possono essere sottoposti a controllo di legittimità, attraverso i ri- medi alternativi dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 cod. proc. civ., e del reclamo, di cui all'art. 487, primo comma, dello stesso codice. Il sistema esclude, quindi, che essi siano sottopo- sti al diverso regime delle impugnazioni, previsto per le sentenze (art. 323 cod. proc. civ.). Invero, la possibilità che la legittimità di questi atti sia prima verificata, in contraddittorio delle parti, nei modi ora indicati, esclude il presupposto della loro definitività, cioè dell'assenza di altro ri- medio nell'ambito del sistema processuale, la quale è condizione essenziale perché contro i provvedimenti de- cisori sia dato ricorso per cassazione per violazione di legge a norma dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, come questa Corte ha ripetutamente affer- mato: sent. 14 giugno 1999, n. 5882; 23 marzo 1998, n. 3070, tra le più recenti.
2.2. Applicando questi principi al caso in esame ne discende che NA AN non poteva proporre ricorso per cassazione immediatamente contro l'ordinanza del 31 5 gennaio 1997, ma doveva coltivare il giudizio di oppo- sizione agli atti proposto contro la stessa ordinanza ed attenderne l'esito. Non avendolo fatto, il ricorso deve essere dichia- rato inammissibile. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché l'intimata non vi ha svolto at- tività difensiva.
p. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2001. My frus & Names. LU ancesco Di Nanni, Est. Il Presidente paolo iltoie IL CANCELLIERE C1 Giovanni AM Depositata in Cancelleria E N oggi, li O 2.4 MAG 2004...... I Z A E IL CANCELLIERE C1 R R T P Giovanni AM U S C I G N O T E R A D E T N E S E 6