Sentenza 8 marzo 2007
Massime • 1
Sussiste l'interesse dell'imputato - assolto dal reato di cui all'art. 480 cod. pen. (falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in certificato amministrativo) perché il fatto non costituisce reato - ad impugnare la dichiarazione di falsità dell'atto pronunciata dal giudice, considerato che detto interesse sussiste ogni qualvolta l'impugnazione sia preordinata alla eliminazione di un atto lesivo della sfera giuridica del soggetto interessato, anche se involgente effetti extrapenali, quali il nocumento personale e sociale. Ne deriva che, qualora l'imputato non abbia proposto impugnazione, è legittima la decisione con cui il giudice di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, affermando la responsabilità dell'imputato in ordine al suddetto reato di falso, abbia ritenuto il passaggio in giudicato della dichiarazione di falsità, in quanto non impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2007, n. 17411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17411 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 08/03/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 602
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 013615/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ST FR, N. IL 28/10/1946;
2) DO LV AN, N. IL 20/06/1950;
avverso SENTENZA del 06/10/2005 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. D'Ambrosio V., che ha chiesto rigettarsi entrambi i ricorsi;
uditi i difensori degli imputati, avv.ti Curci E. per OL ed Albanese E. per DD, che, illustrando i rispettivi ricorsi ne hanno chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
OL CE e DD UL Lanfranco, capo servizio tecnico il primo e capo servizio amministrativo il secondo presso il comune di Taranto, sono imputati del delitto di cui all'art. 480 c.p., per avere falsamente attestato, in un certificato datato 3.12.1997, che "dai grafici allegati alla licenza edilizia, risulta che nel cortile di via Crispi 14 è stata autorizzata la costruzione di 9 box auto. Il Tribunale di Taranto, con sentenza 26.10.2004, assolse entrambi gli imputati con la formula "il fatto non costituisce reato per carenza dell'elemento psicologico, dichiarando tuttavia la falsità dell'attestazione. A seguito di appello del P.M. e della P.C. la Corte di appello di Lecce, sez. dist. Taranto, modificando la prima pronunzia, li ha dichiarati colpevoli del delitto loro ascritto e li ha condannati alla pena di giustizia, oltre risarcimento danni da liquidarsi in separata sede e spese a favore della P.C.. Ricorrono per Cassazione i difensori di entrambi gli imputati. Ricorso DD - deduce erronea applicazione dell'art. 480 c.p. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, ossia dell'effettiva consapevolezza di rilasciare una falsa attestazione.
Il primo giudice aveva ritenuto essersi trattato di un mero errore, evidenziando una serie di elementi dai quali aveva tratto il suo convincimento.
Il giudice di appello si è limitato semplicemente a rovesciare tale affermazione senza di fatto chiarire l'iter logico sul quale ha fondato la sua decisione. È noto (S.U. sent. n. 33748 del 2005, ric. Mannino) che, quando il giudice di secondo grado riforma la sentenza di appello, affermando la colpevolezza dell'imputato, egli deve dimostrare con rigorosa analisi l'incompletezza o l'incoerenza della trama motivazionale esibita dal primo giudice. Così non è stato, essendosi limitata la Corte di merito a ritenere che gli imputati non potessero non esser consapevoli di stare attestando il falso. In tal maniera il giudice di appello mostra, nei fatti, di condividere una concezione del dolus in re ipsa per i reati di falso, concezione assolutamente inaccettabile.
Deduce inoltre violazione degli artt. 598, 538 e 539 c.p.p., nonché illogicità di motivazione, sotto il profilo della ritenuta sussistenza di un danno risarcibile. In violazione del principio per il quale onus probandi incumbit ei qui dicit, la Corte ha dato per scontata la esistenza di un danno di tal fatta, con riferimento per altro a una fattispecie criminosa che nemmeno in astratto configura la lesione di una posizione giuridica soggettiva di un privato, essendo stato contestato un reato contro la fede pubblica. Ricorso OL - deduce: a) violazione dell'art. 537 c.p.p. in quanto la Corte erroneamente ha ritenuto passata in giudicato perché non impugnata la dichiarazione di falsità. Invero gli imputati, assolti in primo grado, non avevano interesse alla impugnazione, che sarebbe stata finalizzata solo alla modifica della formula assolutoria, già ampiamente liberatoria. L'atto d'altra parte non apparteneva loro, ma alla P.A., che autonomamente avrebbe dovuto provvedere alla sua tutela. Il Tribunale dunque avrebbe dovuto astenersi dalla statuizione sulla falsità, b) violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione atteso che la Corte territoriale ha gravemente errato nell'interpretare la normativa urbanistica, trascurando che il concetto di destinazione d'uso si è venuto progressivamente affermando nel tempo e che esso, quando l'edificio de quo fu realizzato (negli anni 50) non era in vigore;
all'epoca invero rilevava unicamente la compatibilità della destinazione dell'edificio con il territorio sul quale veniva a insistere zona A:
centro storico, zona B: area di completamente. Zona C area di espansione ecc,. Ebbene in via Crispi di Taranto non era certamente vietato realizzare box-auto. La giurisprudenza di legittimità ha chiaramente individuato un prima e un dopo quanto al regime edilizio, intendendosi che prima di una certa data (e certamente nel 1956) gli immobili potevano essere liberamente adibiti all'uso prescelto. In realtà dunque i box erano realmente destinati a garage, ma non poterono essere utilizzati per tale destinazione, mancando il nulla osta dei VV.FF. per carenza dei requisiti per la prevenzione degli incendio. La Corte di appello ha poi completamente trascurato gli elementi esplicitati nella memoria depositata ex art. 121 c.p.p., sui quali non articola motivazione alcuna.
In ogni caso la motivazione è contraddittoria, atteso che è di tutta evidenza che il progetto, in tanto fu inviato ai VV.FF. ricevendo la difforme valutazione circa la possibilità di adibire i vani a box-auto in quanto, appunto, i suddetti locali a tale destinazione erano stati preordinati.
Deduce inoltre: c) violazione dell'art. 43 c.p. e art. 192 c.p.p. oltre a manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, al proposito svolgendo argomentazioni analoghe a quelle già esposte a proposito del ricorso DD, sottolineando che anche nel delitto di falso non è indifferente il "movente" e che, nel caso in esame, la Corte non ne ha individuato alcuno, nonché, d) violazione degli artt. 185 e 538 c.p.p., con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni.
Pur trattandosi di reato contro la fede pubblica, quello contestato ben può provocare danni anche a privati e tuttavia il giudice, nel condannare al risarcimento nei confronti della P.C., deve dar conto delle ragioni che a ciò lo hanno indotto.
In data 26.4.2006 sono stati depositati motivi aggiunti con i quali, alla luce della novella n. 46 del 2006, si insiste sul mancato esame da parte della Corte della documentazione prodotta ai sensi dell'art.121 c.p.p. e se ne trae la conclusione della incompletezza e illogicità della motivazione, a seguito del mancato esame degli elementi di prova offerti con la predetta documentazione. Tanto premesso, va innanzitutto chiarito che, contrariamente a quel che sostiene la difesa dello OL, la dichiarazione di falsità del certificato 3.12.1997 deve ritenersi passata in giudicato, costituendo capo della sentenza di primo grado non impugnato. Non può condividersi al proposito l'assunto in base al quale, non avendo gli imputati interesse alla impugnazione - in quanto comunque assolti in primo grado - il Tribunale non avrebbe neanche dovuto pronunziare la dichiarazione di falsità dell'atto. Invero, a parte il fatto che la dichiarazione di falsità è un preciso dovere del giudice che la abbia accertata come statuito dall'art. 537 c.p.p., comma 1, resta il fatto che l'interesse a impugnare sussiste ogni qual volta l'impugnazione sia o possa essere volta alla eliminazione di un atto o di un pronunciamento lesivi della sfera giuridica del soggetto interessato, anche se involgenti effetti extrapenali, quali sono il nocumento personale e quello sociale cfr. ASN 200000562 - RV 216573 a proposito dell'interesse a impugnare un illegittimo decreto di perquisizione. Nel caso in esame, è indubbio che OL e DD, PP.UU., avevano un interesse extraprocessuale e di natura sociale e deontologica a impugnare - ovviamente se avessero ritenuto che ne ricorrevano i presupposti - una dichiarazione di falsità che certamente non suonava come encomio alla loro professionalità e un interesse di natura giuridica, correlato proprio alla possibilità che - in un secondo, ipotetico, ma non certamente improbabile, grado di giudizio - tale dichiarata falsità potesse spiegare i suoi negativi effetti sulla loro posizione processuale. In altre parole, non si sarebbe certamente trattato di una impugnazione volta alla affermazione della mera esattezza teorica della decisione inammissibile secondo S.U. sent. n. 372 del 1995, RV 202269, ma di un gravame diretto a incidere sulla posizione giuridica dei soggetti interessati, atteso che la eventuale riforma della decisione gravata avrebbe reso possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso per DD e OL. Questa, d'altra parte, e non altra, è la ragione in base alla quale la pronunzia sulla falsità è autonomamente impugnabile ex art. 537 c.p.p., comma 3. Al passaggio in giudicato della dichiarazione di falsità del certificato, redatto e sottoscritto dagli imputati, consegue la inammissibilità per manifesta infondatezza e aspecificità di tutte quelle censure avanzate da OL con le quali si contesta la correttezza della decisione dei giudici di merito che su tale acquisizione si fondano (in pratica le censure sub a) e b). Rimane da esaminare la censura relativa alla sussistenza dell'elemento psicologico, ritenuta dal giudice di secondo grado (ed eventualmente quella relativa alla liquidazione del preteso danno alla P.C.). La censura in questione sostanzialmente articolata in maniera analoga nei ricorsi DD e OL è fondata, atteso che il giudice di secondo grado in effetti non motiva in ordine alla consapevolezza e volontà in capo ai due imputati di affermare il falso. La sentenza impugnata sostanzialmente afferma che: 1) o gli imputati non hanno esaminato gli atti e hanno affermato di averli esaminati, 2) ovvero li hanno esaminati ma hanno falsamente affermato che essi avevano un contenuto diverso da quello attestato con il certificato rilasciato in data 3.12.1997; con ciò tuttavia la Corte territoriale nulla dice circa l'animus che connotò l'operato dei due imputati. In altre parole, mentre il primo giudice ha affermato che, in mancanza di elementi di segno contrario, non vi sono ragioni per escludere la errata attestazione sia stata frutto di superficialità o negligenza piuttosto che di malafede, il secondo giudice afferma il contrario, assumendo, in sostanza, che, poiché i documenti esistevano e avevano contenuto riconoscibilmente contrario a quello certificato nell'atto redatto dai ricorrenti in data 3.12.1997, non può esservi dubbio che i due fossero in mala fede. L'assunto non può essere condiviso in quanto effettivamente si risolve nella affermazione che, nel caso di specie, il dolo sarebbe in re ipsa, vale a dire che la semplice, obiettiva sussistenza della falsità non può che essere accompagnata dalla consapevolezza della falsità in chi la ha determinata. Così ovviamente non è, atteso che, come è noto, l'elemento psicologico, in quanto non percepibile con i sensi, deve esser dedotto dalle modalità della condotta. Al proposito, appare corretta la affermazione proveniente dai ricorrenti, in base alla quale la visione teleologica dell'operato dell'agente può essere illuminante con riferimento alla individuazione al concreto atteggiarsi dell'animus del predetto. Il fatto che i delitti di falso siano delitti connotati da dolo generico (per la cui sussistenza basta la coscienza e volontà della immutatio veri), nulla ha a che vedere con la ricerca degli indicatori fattuali dell'elemento psicologico, che ben possono essere reperiti nell'intenzione dell'agente. Poiché invero le azioni umane sono generalmente volte al conseguimento di uno scopo, è del tutto ovvio che la individuazione di detto scopo (tanto se sia previsto nella fattispecie incriminatrice, quanto se sia ad essa estraneo) può orientare l'interprete in ordine all'accertamento dell'atteggiamento psicologico dell'agente. In altre parole, sostenere che lo scopo, il movente dell'azione è irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del dolo o della colpa con riferimento a un reato connotato da dolo generico, vuoi dire confondere un fatto con la sua prova.
In realtà nessuna indagine risulta essere stata esperita (e, conseguentemente, nessuna motivazione degna di tal nome risulta articolata) dai giudici di secondo grado per accertare la reale natura della falsa attestazione, essendosi essi limitati ad affermare che la stessa non potette non essere stata effettuata a titolo doloso perché dalla lettura dei documenti che i tecnici affermano di aver consultato si evince il contrario di quanto essi hanno attestato. Il che, ovviamente, rappresenta null'altro che una inaccettabile petizione di principio. La sentenza dunque andrebbe annullata con rinvio per la evidente carenza motivazionale. Il reato tuttavia risulta estinto per prescrizione (in data 3.6.2006 e non in data precedente, essendo comunque intervenuti, prima della sentenza del Tribunale, altri atti interruttivi), di talché non si deve far luogo al predetto annullamento con rinvio, non potendo il giudice del rinvio far altro che prendere atto della intervenuta causa estintiva. Compete viceversa a questa Corte prendere atto della intervenuta prescrizione e annullare senza rinvio.
Vanno conseguentemente annullate anche le statuizioni civili, non potendosi considerare intervenuta - appunto in conseguenza del presente annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado - alcuna pronunzia di condanna.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, nonché le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007