Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 1
In tema di determinazione del compenso dovuto all'avvocato ,qualora il legale, dopo avere presentato al proprio cliente una parcella, richieda successivamente, per le stesse attività, un pagamento maggiore, il giudice di merito può, con apprezzamento discrezionale, come tale non censurabile in sede di legittimità, valutare se sussistano elementi per ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta
Commentario • 1
- 1. Compenso dell’avvocato in cause simili ma non riunite, come si liquida?Accesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 15 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 10532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10532 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ROMANO, che lo difende unitamente all'avvocato CA IE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BE IA;
- intimato -
sul 2^ ricorso n. 20501/00 proposto da:
BE IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell'avvocato FABIO FESTUCCIA, difeso dagli avvocati NICOLA LA ROCCA, VINCENZO BLAGA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IE CA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 256/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 04/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalle parti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato ROMANO Giovanni, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato BLAGA Vincenzo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale.
Accoglimento ricorso incidentale.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3 maggio 1994 AN TI affermò che, rimasto vittima di un incidente stradale, aveva affidato all'avv. RL DI tutela dei suoi interessi risarcitoli;
che quest'ultimo, ottenuto un decreto ingiuntivo di condanna della società assicuratrice del responsabile del sinistro per circa 700 milioni di lire, ne aveva ricevuti 100 come acconto del suo compenso, "con riserva di regolamento finale all'esito della vertenza"; che, avendo poi chiesto al professionista una analitica parcella, e di soprassedere ad ogni ulteriore attività, l'avv. RL DI aveva dapprima preso tempo, asserendo di stare predisponendo un atto di citazione, e poi gliene aveva inviato una per 71.501.925 lire, in esse comprese 16.473.460 per la bozza di un atto di citazione che aveva redatta.
Tanto affermato, AN TI convenne l'avv. RL DI innanzi al Tribunale di Milano, e, contestata tale parcella, ed affermato di non dovere alcunché per la detta bozza di citazione, chiese la restituzione di quanto dovutogli, quantomeno della differenza di 28.498.175 lire.
RL DI si costituì e rispose che la detta parcella per 71.501.925 lire era stata soltanto provvisoria e meramente indicativa;
che la somma di 100 milioni di lire gli era stata pagata a saldo delle prestazioni professionali rese fino a quel momento, in virtù di un accordo con il quale era stato pattiziamente (ed irretrattabilmente) definito l'ammontare del suo compenso per l'opera da lui prestata;
e che aveva predisposto la citazione venendo incontro ad una espressa richiesta del cliente, prima che gli fosse revocato il mandato.
L'avv. RL DI chiese quindi il rigetto della domanda. Il Tribunale di Milano, preso atto di quanto dichiarato da AN TI, nel rendere il giuramento deferitogli dal convenuto, pronunziò il 21 settembre 1998 sentenza in cui affermò che essi non avevano definito pattiziamente il compenso dovuto a quest'ultimo per le prestazioni eseguite fino alla riscossione dei 100 milioni detti;
esaminati poi i documenti allegati dalle parti, affermò inoltre che il rapporto professionale era stato risolto prima della stesura dell'atto di citazione;
liquidò quindi in lire 24.104.158 i compensi dovuti al professionista, applicando la stessa tariffa che quest'ultimo aveva utilizzato, e lo condannò alla restituzione della maggior somma incassata.
Nel liquidare tali compensi il Tribunale non tenne conto di una seconda parcella, depositata in corso di causa dall'avv. RL DI, con la quale aveva integrato la prima (quella per lire 71.501.925, a suo dire incompleta ed imprecisa), ed aumentato la sua domanda fino a lire 97.141.443; perché ravvisò in tale allegazione la proposizione di una domanda riconvenzionale, di cui AN TI aveva puntualmente eccepito l'inammissibilità, e comunque perché ritenne che la prima parcella conteneva un "resoconto scrupolosissimo di tutta l'attività, anche più minuta, svolta dal professionista in favore del suo cliente". E depurò la parcella considerata di quelle che ritenne essere duplicazioni e superfetazioni, segnatamente dei corrispettivi di gran parte delle prestazioni stragiudiziali che erano state in essa esposte, che ritenne prive di autonomia rispetto a quelle giudiziali, cui erano invece propedeutiche e funzionali.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato tale decisione, con alcune correzioni marginali, che hanno determinato una riduzione della somma che il professionista era stato condannato a restituire con la sentenza di primo grado;
ha infatti ritenuto che AN TI revocò il mandato conferito all'avv. RL DI prima della compilazione di tale atto, ma quando il professionista aveva espletato la necessaria attività preparatoria, che ha quindi affermato meritevole di separato compenso;
ed ha corretto l'errore commesso dal Tribunale (e riconosciuto dallo stesso AN TI), che aveva detratto dai compensi spettanti al professionista la somma liquidata dal suo Presidente il quale aveva concesso il decreto ingiuntivo, di cui innanzi si è detto, a titolo di rimborso delle relative spese giudiziali, somma che il professionista non aveva riscosso. La Corte milanese ha inoltre ordinato a AN TI, asserendo che quest'ultimo aveva riscosso quanto RL DI era stato condannato a pagargli dal Tribunale, di restituirgli la differenza tra tale somma e quella ridotta da essa conteggiata, accogliendo la richiesta che ha ritenuto da quest'ultimo avanzata. Contro tale sentenza le parti hanno proposto ricorso, RL DI principale, per nove motivi, e AN TI incidentale, per un solo motivo.
Le parti hanno depositato memorie.
I due ricorsi hanno dato luogo a due distinti procedimenti, che sono stati riuniti all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del suo ricorso RL DI censura la sentenza impugnata per aver disatteso la tesi difensiva con cui aveva sostenuto che il pagamento dei 100 milioni di lire, di cui si è detto in narrativa, era avvenuto a saldo delle sue competenze al tempo maturate, e non in acconto, e che con esso era stato pattizziamente definito il suo compenso per l'attività professionale svolta, che dunque non doveva essere determinato applicando la tariffa professionale.
Il ricorrente sostiene che il giuramento prestato da AN TI non prova, come hanno ritenuto il Tribunale e la Corte d'appello di Milano, la infondatezza della sua tesi perché, nel renderlo, quest'ultimo ne ha alterato la formula, e la sostanza;
sostiene inoltre che, sempre diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, dai documenti allegati da controparte, in particolare dagli stralci che di essi trascrive nel suo atto di impugnazione, risulta evidente che il suo cliente, pagando i 100 milioni, di cui si è detto in narrativa, "ritenne di aver saldato la lunga e complessa attività che egli aveva svolto in suo favore;
e denunzia violazione degli artt. 238 cod. proc. civ., 2233 e 1362 cod. civ.. La censura è inammissibile.
Non risulta, dalla sentenza impugnata e dal ricorso, che il ricorrente abbia contestato, in primo grado, e comunque in appello, il valore probatorio del giuramento prestato da AN TI, nei termini innanzi riferiti;
la questione che con il ricorso pone è dunque nuova.
Compete poi al giudice del merito stabilire se le aggiunte o varianti che il giurante abbia apportato alla formula del giuramento sono o non sono semplici chiarimenti che non ne alterano la sostanza (vedi le sentenze di questa Corte, n. 4052 del 1986, e n. 115 del 1983). Al giudice di legittimità è consentito soltanto sindacare la sua motivazione sul punto, quando ovviamente tale motivazione abbia esposto, essendo stata posta la relativa questione. La decisorietà del giuramento prestato determina l'assorbimento delle altre censure proposte sul punto dal ricorrente. Con il secondo motivo del suo ricorso RL DI censura la sentenza impugnata per aver affermato che il suo incarico fu validamente revocato con la lettera del fratello del ricorrente del 17 maggio 1991, senza prendere in considerazione la sua eccezione con cui aveva rilevato la carenza dei suoi poteri rappresentativi;
e comunque per aver ravvisato in tale lettera la revoca del suo mandato.
Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1362, 1722 e 2229 cod. civ., nonché vizi di motivazione.
La censura è per un verso infondata, per altro verso inammissibile. Lo stesso ricorrente afferma che l'eccezione di cui lamenta l'omessa considerazione fu da lui proposta non con l'atto d'appello, ma con la comparsa conclusionale depositata al termine del giudizio di secondo grado. E deve allora ricordarsi che la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte;
con la conseguenza che il giudice, segnatamente quello di secondo grado, non può e non deve pronunziarsi sulle questioni nuove con essa proposte per la prima volta;
ne' tali questioni possono essere riproposte con il ricorso per AS (vedi le sentenze di questa Corte, n. 455 del 1986, 2443 del 1999 e 1074 del 2000). Quanto poi al contenuto di tale lettera, il ricorrente si limita ad affermare che esso è quello da lui evidenziato, e che è errata la lettura che di essa ha dato la Corte d'appello di Milano, sol perché contrasta con la sua;
sollecita quindi a questa Corte, giudice della sola legittimità, un inammissibile verifica della sua tesi, risolvendosi tale verifica nella valutatone di una prova, riservata al giudice del merito.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente censura entrambe le ragioni per cui il giudice d'appello non ha preso in considerazione la seconda parcella da lui allegata nel corso del giudizio di primo grado, e con la quale ha chiesto la liquidazione di un compenso maggiore di quello chiesto con la prima, di cui si è detto in narrativa.
Il ricorrente sostiene che la domanda riconvenzionale da lui proposta con l'allegazione di tale seconda parcella era ammissibile, perché controparte nella circostanza accettò il contraddittorio, essendosi quest'ultima limitata, allorché fu proposta, ad eccepire l'inefficacia probatoria, e solo successivamente, nella discussione, a rilevare che essa era stata tardiva;
ed inoltre che, se l'avvocato, dopo aver presentato al suo cliente una parcella per il pagamento del suo compenso, chiede successivamente con una nuova parcella un compenso maggiore, il giudice del merito può e deve valutare se esistono ragioni che giustificano quest'ultimo. La censura è inammissibile.
Questa Corte ha avuto modo di affermare (sentenza n. 621 del 1997), come lo stesso ricorrente ha ricordato, che "qualora l'avvocato, dopo aver presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi a lui spettanti, richieda, successivamente, per le stesse attività un pagamento maggiore, il giudice del merito, richiesto della liquidazione, può valutare se esistono elementi - discrezionalmente apprezzabili - che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta".
La Corte d'appello ha, con motivazione adeguata, escluso la configurabilità, nel presente caso, di siffatte ragioni;
ed essendo, come si è accennato, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito la valutazione della esistenza di elementi che rendano apprezzabile la richiesta dell'avvocato di compenso maggiore di quello in precedenza chiesto, ricorrente, al giudice di legittimità non è consentito sindacato.
Con il quarto ed il quinto motivo del suo ricorso RL DI censura la sentenza per aver disatteso, avendo considerato meramente propedeutica e prodromica all'attività giudiziale gran parte di quella da lui qualificata nella sua parcella come stragiudiziale, la sua richiesta di liquidazione, per quest'ultima, di un separato compenso, e del rimborso delle relative spese vive sostenute. Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2233 cod. civ., degli art. 57 e ss. del r.d.l. n. 1578 del 1933 e delle norme contenute nel d.m. 24 novembre 1990. La censura è per un verso infondata, per altro verso inammissibile. La statuizione censurata costituisce puntuale applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte (vedi in particolare le sentenze n. 7275 del 1991 e 6214 del 1992) secondo il quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge professionale forense 13 giugno 1942 n. 1794, sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgano al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e alla rappresentanza in giudizio, sì da potersi ritenere preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad esse complementari.
Stabilire poi se la singola prestazione del professionista abbia tali caratteri, e non sia invece autonoma, in quanto non correlata all'attività giudiziale svolta dal professionista, e debba quindi essere compensata a parte, è questione che per essere risolta richiede accertamento e valutazione di fatti, ed è quindi riservata al giudice del merito, le cui statuizioni al riguardo sono censurabili nel giudizio di legittimità solo per vizi di motivazione.
Tali vizi non sono stati specificamente denunziati dal ricorrente, che non ha neppure indicato nel dettaglio quali sono state le sue prestazioni professionali stragiudiziali per le quali non ha ottenuto distinto compenso dai giudici di merito che sono da ritenersi non correlate a quelle giudiziali, e non ha esposto le ragioni per cui tale autonomia andava riconosciuta che egli ha prospettato al giudice d'appello, e che questi non ha esaminato. Quanto poi alle spese vive relative alle prestazioni a dire del ricorrente stragiudiziali, ma che tali, per quanto appena detto, non possono considerarsi, il ricorrente non ha precisato quali nel dettaglio sono state quelle esposte nella sua parcella che non gli sono state rimborsate, e non ha indicato quali sono le prove da lui allegate per dimostrare di averle sostenute.
Con il sesto motivo del suo ricorso RL DI ripropone la stessa censura già proposta in appello, con cui aveva sostenuto che la liquidazione del suo credito avrebbe dovuto essere effettuata in base alla tariffa professionale forense di cui al d.m. quella successiva 24 novembre 1990, entrata in vigore prima che il mandato gli fosse revocato, e la sua opera potesse considerarsi terminata, e non in base alla tariffa professionale precedente, di cui al d.m. 31 ottobre 1985. La censura è inammissibile.
La Corte d'appello ha disatteso tale censura non solo perché ha ritenuto preferibile applicare la tariffa in vigore al momento in cui il professionista svolse le singole attività indicate nella sua parcella, ma anche perché, nel compilare quest'ultima, l'avv. RL DI fece ad essa espresso riferimento, ed ancora perché, in ogni caso, la liquidazione effettuata dal Tribunale era tale che, anche applicando la tariffa successiva del 1990, risultavano rispettati i minimi stabiliti da quest'ultima. Di tali distinte ed autonome ragioni del decidere il ricorrente ha censurato con il motivo in esame la prima, non anche la seconda e la terza.
A proposito di quest'ultima va poi ricordato che la determinazione dei diritti e degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, che non può essere sindacato in sede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate (vedi le sentenze di questa Corte, n. 2146 del 1983, 5537 del 1979, 14011 del 2001, 7527 del 2002). Quest'ultima considerazione vale anche per dichiarare inammissibile il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, con cui RL DI censura la sentenza impugnata per non aver individuato l'esatto valore della controversia ai fini della determinazione del compenso a lui spettante.
11 ricorrente infatti anche in questo caso non specifica quali sono le singole voci della tariffa, che sono state a suo dire violate nella liquidazione del suo compenso, e non consente a questa Corte di verificare se tale liquidazione sia inferiore ai minimi di tariffa.
Con l'ultimo motivo del suo ricorso RL DI censura la sentenza impugnata per aver posto a suo carico le spese dell'intero giudizio, pur avendo accolto in parte il suo appello, e denunzia violazione del principio della soccombenza, e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.. La censura è inammissibile.
Il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese giudiziali;
quando poi la domanda non viene interamente accolta, e più in generale nel caso di soccombenza reciproca, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità della compensazione delle dette spese, totale o parziale, e la statuizione del giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio della relativa motivazione, quando quest'ultima sia espressa (vedi, tra le tante, le sentenze di questa Corte n. 4237, 5998 e 12295 del 2001). Con l'unico motivo del suo ricorso incidentale AN TI censura la sentenza impugnata per averlo condannato a restituire la somma di cui si è detto in narrativa.
Il ricorrente afferma che RL DI non gli ha pagato la somma che è stato condannato a restituirgli, che RL DI non ne ha chiesto con il suo appello la restituzione, e denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. La censura è fondata.
Lo stesso RL DI ha affermato nel suo ricorso di non aver pagato la somma che AN TI è stato condannato a restituirgli.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie l'incidentale, e cassa senza rinvio il capo della sentenza impugnata, con il quale AN TI è stato condannato a restituire a RL DI la somma di 3.311.600 lire;
condanna quest'ultimo a rimborsare a AN TI le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.773,00 Euro, di cui 273,00 Euro per spese vive, e 4.500 Euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2003