CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 24706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24706 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI ID, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, DOMENICO SECCIA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24706 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16/3/2022 la Corte di appello di Milano ha rigettato la richiesta di ID RA volta ad ottenere la declaratoria di ne bis in idem con contestuale revoca della sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di Milano n. 3078/2016, irrevocabile il 12/12/2017, con cui era stata inflitta la pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione in continuazione con la sentenza n. 12731:2019 del 18/2/2019 della Corte di appello di Milano, relativamente alla porzione di pena inflitta per il capo 4 di imputazione (art. 73 DPR n. 309 del 1990, commesso in 13aranzate, in data 15/12/2015). Secondo la difesa del RA, costui era stato condannato per gli stessi fatti anche con la sentenza della Corte di appello di Milano del 12/3/2021, irr. 11/11/2021, alla pena di due anni di reclusione per il delitto ex art. 73 DPR n. 309 del 1990 - fatti commessi in Bollate, dal mese di giugno 2015 al mese di gennaio 2017. La tesi è stata respinta dal giudice dell'esecuzione, rilevando da un lato che dalla semplice lettura delle imputazioni era evidente l'insussistenza del bis in idem, anche parziale tra i due fatti;
dall'altro che - pur volendo accedere all'impostazione difensiva della medesimezza del fatto - la detenzione illecita di sostanze stupefacenti e l'acquisto al fine di vendita cli dette sostanze, integrano due condotte distinte, poiché ciascuna cagiona autonomi eventi di pericolo, determinati da più azioni sorrette da autonome volizioni, quand'anche poste in essere in esecuzione di un unico disegno criminoso. Invero, l'assenza di una stretta contiguità temporale tra la condotta di acquisto e quella di detenzione di sostanze stupefacenti impedisce l'assorbi- mento dell'una condotta nell'altra, pertanto tali condotte canno luogo a più violazioni della stessa disposizione di legge, a distinti reati, eventualmente unificabili nel vincolo della continuazione. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Ermanno Gorpia, deducendo violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen., nonché difetto ed illogicità della motivazione rispetto alle emergenze procedimentali. Il ricorrente denuncia la motivazione perplessa dell'ordinanza, laddove si è riferita all'ipotesi difensiva della rnedesimezza del fatto, cioè della sostanza stupefacente, da un lato acquistata e dall'altro detenuta dal RA, affermando comunque che si tratterebbe di distinte condotte di reato in relazione alla diversità dell'evento. In contrario avviso, si richiama giurisprudenza di legittimità per cui l'art. 73 DPR n. 309 del 1990 prevede una serie di condotte ognuna delle quali costituente un reato;
ma tali reati perdono la loro autonomia nel caso in cui le relative condotte riguardino il medesimo quantitativo di stupefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. È noto che ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 2, n. 292 del 4/12/2013, Coccorullo, Rv. 257992). A tali indicazioni si è attenuta l'impugnata ordinanza, che ha corretta- mente individuato - pur nella omogenea contestazione formale ex art. 73 Dpr n. 309 del 1990 - condotte distinte ed autonome per la diversità delle rispettive componenti strutturali, nel primo caso rilevando la detenzione di sostanza stupefacente, accertata nel dicembre 2015 - per la quale, peraltro, non vi è prova che si tratti della medesima droga di cui all'ulteriore imputazione - e nell'altro contestandosi condotte di acquisto di cocaina avvenute periodicamente (dal giugno 2015 in poi) e con varie modalità. 1.2. Invero, in tema di stupefacenti, è necessario distinguere tra le varie condotte incriminate dall'art. 73 (tanto più quando non si tratti della medesima sostanza stupefacente), trattandosi di autonome ipotesi di reato, onde, in presenza di distinte condotte poste in essere in tempi diversi, non è configurabile la violazione del divieto di bis in idem (in tali termini: Sez. 3, n. 31518 del 29/09/2020, B., Rv. 280040; Sez. 5, n. 4529 del 10/11/2010, dep. 2011, Malkoc e altri Rv. 249252). In forma ancora più chiara, si è affermato che «In materia di stupefacenti, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con ia conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente» (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti e altri, Rv. 262421: fattispecie in cui si è escluso l'assorbimento di plurimi Il Pre,idente Il Consigliere estensore episodi di cessione di droga in una precedente condotta di detenzione commessa dalle stesse persone ed oggetto di separato giudizio, in ragione della diversità del dato quantitativo e del differente contesto temporale). 1.3. Deve dunque concludersi che la predicata identità naturalistica delle vicende addebitate al RA è insussistente, né le notazioni fattuali del ricorso giungono a dimostrare che nella specie si tratti del medesimo quantitativo di sostanza stupefacente, dato peraltro non decisivo, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che si è richiamata. 2. Deriva da tali valutazioni il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.C!'•M• Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 18 novembre 2022
lette le conclusioni del Procuratore generale, DOMENICO SECCIA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24706 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16/3/2022 la Corte di appello di Milano ha rigettato la richiesta di ID RA volta ad ottenere la declaratoria di ne bis in idem con contestuale revoca della sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di Milano n. 3078/2016, irrevocabile il 12/12/2017, con cui era stata inflitta la pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione in continuazione con la sentenza n. 12731:2019 del 18/2/2019 della Corte di appello di Milano, relativamente alla porzione di pena inflitta per il capo 4 di imputazione (art. 73 DPR n. 309 del 1990, commesso in 13aranzate, in data 15/12/2015). Secondo la difesa del RA, costui era stato condannato per gli stessi fatti anche con la sentenza della Corte di appello di Milano del 12/3/2021, irr. 11/11/2021, alla pena di due anni di reclusione per il delitto ex art. 73 DPR n. 309 del 1990 - fatti commessi in Bollate, dal mese di giugno 2015 al mese di gennaio 2017. La tesi è stata respinta dal giudice dell'esecuzione, rilevando da un lato che dalla semplice lettura delle imputazioni era evidente l'insussistenza del bis in idem, anche parziale tra i due fatti;
dall'altro che - pur volendo accedere all'impostazione difensiva della medesimezza del fatto - la detenzione illecita di sostanze stupefacenti e l'acquisto al fine di vendita cli dette sostanze, integrano due condotte distinte, poiché ciascuna cagiona autonomi eventi di pericolo, determinati da più azioni sorrette da autonome volizioni, quand'anche poste in essere in esecuzione di un unico disegno criminoso. Invero, l'assenza di una stretta contiguità temporale tra la condotta di acquisto e quella di detenzione di sostanze stupefacenti impedisce l'assorbi- mento dell'una condotta nell'altra, pertanto tali condotte canno luogo a più violazioni della stessa disposizione di legge, a distinti reati, eventualmente unificabili nel vincolo della continuazione. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Ermanno Gorpia, deducendo violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen., nonché difetto ed illogicità della motivazione rispetto alle emergenze procedimentali. Il ricorrente denuncia la motivazione perplessa dell'ordinanza, laddove si è riferita all'ipotesi difensiva della rnedesimezza del fatto, cioè della sostanza stupefacente, da un lato acquistata e dall'altro detenuta dal RA, affermando comunque che si tratterebbe di distinte condotte di reato in relazione alla diversità dell'evento. In contrario avviso, si richiama giurisprudenza di legittimità per cui l'art. 73 DPR n. 309 del 1990 prevede una serie di condotte ognuna delle quali costituente un reato;
ma tali reati perdono la loro autonomia nel caso in cui le relative condotte riguardino il medesimo quantitativo di stupefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. È noto che ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 2, n. 292 del 4/12/2013, Coccorullo, Rv. 257992). A tali indicazioni si è attenuta l'impugnata ordinanza, che ha corretta- mente individuato - pur nella omogenea contestazione formale ex art. 73 Dpr n. 309 del 1990 - condotte distinte ed autonome per la diversità delle rispettive componenti strutturali, nel primo caso rilevando la detenzione di sostanza stupefacente, accertata nel dicembre 2015 - per la quale, peraltro, non vi è prova che si tratti della medesima droga di cui all'ulteriore imputazione - e nell'altro contestandosi condotte di acquisto di cocaina avvenute periodicamente (dal giugno 2015 in poi) e con varie modalità. 1.2. Invero, in tema di stupefacenti, è necessario distinguere tra le varie condotte incriminate dall'art. 73 (tanto più quando non si tratti della medesima sostanza stupefacente), trattandosi di autonome ipotesi di reato, onde, in presenza di distinte condotte poste in essere in tempi diversi, non è configurabile la violazione del divieto di bis in idem (in tali termini: Sez. 3, n. 31518 del 29/09/2020, B., Rv. 280040; Sez. 5, n. 4529 del 10/11/2010, dep. 2011, Malkoc e altri Rv. 249252). In forma ancora più chiara, si è affermato che «In materia di stupefacenti, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con ia conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente» (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti e altri, Rv. 262421: fattispecie in cui si è escluso l'assorbimento di plurimi Il Pre,idente Il Consigliere estensore episodi di cessione di droga in una precedente condotta di detenzione commessa dalle stesse persone ed oggetto di separato giudizio, in ragione della diversità del dato quantitativo e del differente contesto temporale). 1.3. Deve dunque concludersi che la predicata identità naturalistica delle vicende addebitate al RA è insussistente, né le notazioni fattuali del ricorso giungono a dimostrare che nella specie si tratti del medesimo quantitativo di sostanza stupefacente, dato peraltro non decisivo, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che si è richiamata. 2. Deriva da tali valutazioni il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.C!'•M• Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 18 novembre 2022