Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell'avvocato AURELIO GENTILI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI PAOLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 31/01 del Tribunale di FERMO, depositata il 12/01/01 - R.G.N. 149/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato GENTILI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso ed accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con sentenza del 12 gennaio 2001 il Tribunale di Fermo, giudicando in sede di rinvio, confermava la decisione pretorile di rigetto della domanda proposta da VI MA contro il Ministero dell'interno ed intesa ad ottenere un assegno di invalidità ex art. 13 L. n. 118 del 1971;
che, per quanto qui ancora interessa, il Tribunale riteneva non provato il requisito del non collocamento al lavoro, rilevando che al momento della domanda giudiziaria mancava "l'età esonerante" e che la MA non aveva neppure offerto alcuna base presuntiva, tale non potendosi ritenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, avente ad oggetto il suo stato di disoccupazione;
che contro questa sentenza la MA ricorre per Cassazione mentre il Ministero dell'interno resiste con controricorso.
Considerato che
col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 384 cod. proc. civ. e 13 l. 30 marzo 1971 n. 118, osservando che lo stato di non collocamento al lavoro ben avrebbe potuto essere provato per presunzione, sulla base della gravità della minorazione, del fatto notorio della situazione di mercato, della natura delle affezioni e "tutti gli altri dati del fatto";
che il motivo non è fondato, poiché al fine dell'assegno in questione l'incollocazione al lavoro, che è uno degli elementi costitutivi del diritto soggettivo, assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infra ed ultracinquantacinquenni (ma non ancora sessantacinquenni, ossia in età superiore al limite preclusivo del beneficio);
che i primi conseguono il requisito con l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ovvero, nel caso di non riconoscimento dell'invalidità in sede amministrativa, con la domanda di iscrizione, e con esclusione di ogni altro mezzo di prova;
che i secondi, privi del diritto all'iscrizione nelle dette liste, l'incollocazione, intesa come effettiva disoccupazione causata dall'invalidità, può essere provata con qualunque mezzo ed anche con presunzioni;
che in tal senso questa Corte si è pronunciata con le sentenze 3 giugno 2000 n. 7432 e 8 marzo 2001 n. 3107;
che nel caso di specie il Tribunale ha escluso "l'età esonerante", ossia il compimento dei cinquantacinque anni, e su tale punto la ricorrente non muove alcuna specifica censura ne' invoca l'iscrizione nelle liste del collocamento;
che in ogni caso ella si duole bensì della mancata presunzione, ma con riferimento ad elementi di fatto generici (gravità della minorazione, natura delle affezioni, ecc.), così rendendo la doglianza inammissibile per inosservanza dell'art. 366 n. 3 e 4 cod. proc. civ.;
che, quanto alla situazione di mercato e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, è notorio come nella Regione Marche la disoccupazione sia inferiore alla media italiana;
che col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 92 cpv. cod. proc. civ. per essere stata condannata alle spese di lite;
che questo motivo è fondato poiché la condanna del Tribunale è basata sul criterio della semplice soccombenza mentre l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. richiede la manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa;
che, cassata sul punto la sentenza impugnata e non occorrendo altri accertamenti di fatto, l'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. permette di dichiarare non dovute le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo;
cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004