Sentenza 14 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di reati colposi, la causalità si configura non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l'evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno. (Fattispecie in tema d'omicidio colposo commesso nel corso della circolazione stradale, nella quale si è ritenuto che i giudici di merito avrebbero dovuto accertare se una condotta di guida prudente avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare l'esito letale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2008, n. 19512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19512 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana G. - Presidente - del 14/02/2008
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 271
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 036741/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RC GI, N. IL 25/03/1940;
contro
2) US CHIARA, N. IL 06/02/1954;
contro
3) RC STEFANO, N. IL 19/05/1972;
contro
4) RC EA, N. IL 03/04/1977;
contro
AN ZI, N. IL 30/01/1966;
avverso SENTENZA del 29/04/2004 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio davanti al giudice civile o penale.
Udito, per la parte civile, l'Avv. FENUDI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Cagliari ha affermato la penale responsabilità di AN ZI in ordine al reato di omicidio colposo;
e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili. La pronunzia è stata riformata dalla Corte d'appello di Cagliari che ha adottato pronunzia assolutoria perché il fatto non costituisce reato.
L'imputazione scaturisce da un incidente automobilistico. L'imputato, alla guida di un'auto, procedeva alla velocità di circa 74 km orari e, giunto in prossimità di un incrocio, vista accendersi la luce semaforica verde, proseguiva la marcia senza rallentare, subito dopo collidendo, circa al centro del crocevia, con un ciclomotore condotto da RC AN. Nell'urto, il ciclomotorista riportava lesioni letali. All'imputato veniva mosso l'addebito colposo di aver impegnato l'incrocio ad una velocità superiore a quella consentita di 50 km orari e, comunque, di aver tenuto un'andatura non adeguatamente moderata in prossimità dell'intersezione. Il primo giudice ha ritenuto il profilo di colpa contestato, ma ha attribuito alla vittima concorso di colpa valutato nella misura del 70%. La Corte d'appello ha invece ritenuto che non sussista nesso causale tra la violazione del limite di velocità e l'evento mortale. Infatti, si afferma, il consulente tecnico del pubblico ministero ha ritenuto che una velocità di circa 40 km orari avrebbe consentito all'imputato di lasciar passare indenne il ciclomotorista. Dunque, pure se l'imputato avesse tenuto una velocità maggiormente prudente, l'incidente si sarebbe in ogni caso verificato.
La pronunzia pone altresì in luce le più significative emergenze fattuali. L'AN non aveva nessuno obbligo di arrestare la marcia prima di impegnare l'incrocio, considerato che, quando egli stava per raggiungere la linea di arresto sul crocevia, il semaforo proiettava per lui luce verde e dunque egli era comunque legittimato a transitare, come del resto stavano facendo gli altri automobilisti che lo affiancavano. La vittima, al contrario, impegnò l'incrocio quando la luce semaforica gialla era accesa da tempo, alla ridottissima velocità di circa 11 km orari ampiamente insufficiente a consentirle l'attraversamento del crocevia. In tale situazione essa avrebbe dovuto arrestare la marcia, anziché proseguire.
2. Ricorrono per cassazione le parti civili, tramite il difensore, deducendo diversi motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta che la sentenza è affetta da una grave contraddizione interna. Infatti da un lato sì afferma, sulla base della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, che una velocità di 40 km. orari avrebbe consentito all'automobilista di lasciar passare indenne il ciclomotore;
e dall'altro si enuncia che la stessa velocità avrebbe comunque determinato l'evento. 2. 2 Con il secondo motivo si prospetta che la pronunzia assolutoria si fonda sul fatto che l'imputato non aveva l'obbligo di arrestarsi all'incrocio poiché, mentre vi sopraggiungeva, si illuminò la luce semaforica verde. Tale valutazione è tuttavia inconferente, poiché l'addebito colposo mosso è quello di non aver moderato la velocità nell'attraversare lo stesso incrocio, in violazione dell'art. 141 C.d.S.. La stessa Corte, d'altra parte, omette di valutar tale profilo di colpa, trascurando di considerare che questi, nell'impegnare l'incrocio, accelerò raggiungendo la velocità di circa 74 km. orari.
2.3 Il terzo motivo prospetta manifesta illogicità della motivazione per ciò che riguarda la ricostruzione del sinistro. La Corte, si lamenta, ha attribuito piena attendibilità solo alle dichiarazioni dei testi IG e RA M. che non risiedono in Assemini, luogo di origine della vittima;
argomentando dal fatto che gli altri sarebbero coinvolti emotivamente. Tale criterio è fuorviante. Non viene indicato nessun elemento che possa indurre a ritenere che i testi residenti in Assemini fossero coinvolti emotivamente o comunque conoscessero la vittima. Pertanto tali testimonianze avrebbero dovuto essere valutate in modo non preconcetto. Costoro hanno concordemente riferito che il ciclomotorista impegnò l'incrocio con luce semaforica verde.
Il teste EL ha riferito i fatti in termini conformi all'ipotesi accusatoria;
e le incertezze circa la direzione del ciclomotore trovano agevole spiegazione nel tempo trascorso. Anche il teste PI, contrariamente a quanto riportato in sentenza, ha fornito informazioni che mostrano la responsabilità colposa dell'imputato. Ha infatti affermato che, mentre procedeva alla velocità di circa 40 o 50 km orari venne sorpassato dall'auto condotta dell'imputato circa 50 o 100 metri prima dell'incrocio. In quel momento la luce semaforica era rossa.
La deposizione del teste RA LO, infine, è affetta da gravi ambiguità e contraddizioni. Questi ha riferito, contrariamente al vero, di essere l'unico automobilista presente al momento dell'incidente. Ha inoltre affermato di aver udito l'auto dell'imputato franare dietro di lui quando era fermo al semaforo rosso. Tale affermazione è incongrua poiché contrastata dai rilievi tecnici, dai quali emerge che le tracce di frenata iniziano solo dopo l'urto con il ciclomotore e quindi al centro della crocevia e non prima di esso.
In conclusione, il giudice d'appello ha proposto una ricostruzione dei fatti carente di motivazione ed illogica;
ha disatteso le valutazioni espresse dallo stesso consulente del pubblico ministero;
ed ha quindi erroneamente escluso la responsabilità dell'imputato.
3. I primi due motivi di ricorso sono fondati. Non ha invece pregio il terzo.
3.1 Occorre prendere le mosse dall'ultimo motivo, che censura l'iter di accertamento del fatto e che è quindi logicamente preliminare rispetto a quelli inerenti alla colpevolezza.
Quanto alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali, la pronunzia, pur accennando all'argomento del minore coinvolgimento emotivo dei testi residenti lontano dal luogo del sinistro, non vi attribuisce rilievo significativo. Per contro, le loro testimonianze vengono apprezzate per la loro coerenza e costanza;
e per la loro consonanza con la ricostruzione del sinistro compiuta dal consulente del Pubblico ministero. Invece, le altre deposizioni vengono valutate come problematiche per ragioni diverse e concrete. Un teste ha ricordi incerti e confonde la destra con la sinistra. Un altro teste non si è fermato dopo l'incidente e si è offerto di riferire sui fatti solo in un momento successivo: non è dunque neppure certo che egli si trovasse propriamente sul luogo del sinistro. Un altro riferisce di non aver assistito all'incidente e tuttavia dichiara di aver visto volare in aria qualcosa. Si è dunque in presenza di un argomentato accertamento in fatto che non mostra vizi logici, e si sottrae, quindi, alle indicate censure.
3.2 Quanto all'esclusione della responsabilità dell'imputato la pronunzia è effettivamente affetta dai vizi dedotti. Essa perviene, in fatto, alla conclusione che il RC avviò l'attraversamento dell'incrocio "al termine del giallo" e con una velocità ridottissima. Si reputa, quindi, che si sia in presenza di una condotta colposa della vittima. Per contro, la velocità dell'automobilista "quale che essa fosse, non si rapporta in termini causali alla collisione verificatasi e dunque all'evento mortale, proprio perché il ciclomotore non doveva trovarsi in quel punto quando era consentito il transito dei veicoli antagonisti". In conclusione il fatto non costituisce reato essendosi rivelato privo di fondamento l'addebito di colpa.
Erra in primo luogo la Corte nel rapportare l'accertamento della colpa all'obbligo di arrestarsi all'incrocio, visto che l'addebito mossogli riguarda l'aver impegnato l'incrocio urbano alla velocità di ben 74 chilometri circa.
Ma ancor più macroscopico è l'errore logico riscontrabile nel passaggio motivazionale nel quale da un lato si afferma che, secondo la consulenza tecnica esperita, di cui non sì contesta la fondatezza, "una velocità di 40 chilometri orari avrebbe consentito all'Aiana di lasciar passare indenne il ciclomotore"; e dall'altro, subito dopo, si conclude che "tale assunto consente di ritenere insussistente il nesso causale tra la violazione del limite di velocità - pari a 50 chilometri orari - e l'evento mortale, atteso che seppure l'Aiana avesse proceduto a velocità inferiore di 10 chilometri a quel limite, l'incidente si sarebbe verificato in ogni caso". La contraddizione interna dell'argomentazione non solo è evidente, ma vulnera alla radice il ragionamento probatorio. È infatti ovvio che se una condotta di guida moderata avrebbe evitato l'evento, non si può fare a meno di inferirne logicamente che non averla tenuta costituisce fattore rilevante ai fini della spiegazione dell'evento.
Ancora, la Corte erra pure nell'inquadrare il ragionamento causale. Essa era chiamata a rispondere alla domanda se una condotta di guida appropriata e quindi meno veloce da parte dell'imputato avrebbe potuto realmente condurre a scongiurare l'evento. Tale quesito viene impostato, per quel che sembra d'intendere, come un problema di causalità materiale. Tale approccio non può essere condiviso. Infatti l'imputato stesso ha investito la vittima e non si è dunque in presenza di una condotta radicalmente omissiva bensì attiva, che attraverso l'urto ha determinato il decesso della vittima. In un caso del genere il nesso di causalità fisica rilevante ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. non è seriamente in discussione. Diversa, naturalmente, sarebbe stata la situazione nel caso in cui si fosse considerata una condotta omissiva del conducente: in una tale eventualità, infatti, l'interrogativo sugli effetti di una condotta di guida prudente avrebbe propriamente riguardato il primo ideale gradino del processo di imputazione, che riguarda appunto la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta omissiva ed evento. In tale ultima situazione, il nesso causale avrebbe potuto ritenersi dimostrato solo ove vi fosse la ragionevole, umana certezza che un conducente avveduto, nelle condizioni date, avrebbe evitato l'evento letale.
Dunque, il nesso causale è nel caso in esame dimostrato con caratteri di evidenza, che non abbisognano di ulteriore sottolineatura. Tuttavia il processo propone un rilevante problema eziologico che riguarda, tuttavia, il distinto tema della cosiddetta causalità della colpa. Come è ben noto, da qualunque punto di vista si guardi alla colpa, la prevedibilità ed evitabilità del fatto svolgono un articolato ruolo fondante: sono all'origine delle norme cautelari e sono inoltre alla base del giudizio di rimprovero personale. In particolare, per quel che qui maggiormente interessa, l'art. 43 c.p. reca una formula ricca di significato: il delitto è colposo quando l'evento non è voluto e "si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia...".
Viene così chiaramente in luce, e con forza, il già richiamato profilo causale della colpa, che si estrinseca in diverse direzioni. Il pensiero giuridico italiano ha da sempre sottolineato che la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire. Tale esigenza conferma l'importante ruolo della prevedibilità e prevenibilità nell'individuazione delle norme cautelari alla cui stregua va compiuto il giudizio ai fini della configurazione del profilo oggettivo della colpa. Si tratta di identificare una norma specifica, avente natura cautelare, posta a presidio della verificazione di un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze che all'epoca della creazione della regola consentivano di porre la relazione causale tra condotte e risultati temuti;
e di identificare misure atte a scongiurare o attenuare il rischio. L'accadimento verificatosi deve cioè essere proprio tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare, deve costituire la concretizzazione del rischio. L'individuazione di tale nesso consente di sfuggire al pericolo di una connessione meramente oggettiva tra regola violata ed evento.
Ma il profilo causale della colpa si mostra anche da un altro punto di vista che attiene più immediatamente al momento del rimprovero personale. Affermare, come afferma l'art. 43 c.p., che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole implica che l'indicato nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento. Si ritiene da più parti, condivisibilmente, che non sarebbe razionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico. Tale assunto rende evidente la forte connessione esistente in molti casi tra le problematiche sulla colpa e quelle sull'imputazione causale. Infatti, non di rado le valutazioni che riguardano lo sviluppo causale si riverberano sul giudizio di evitabilità in concreto. Tuttavia poiché, come si è già evidenziato, nel caso in esame il profilo squisitamente causale può ritenersi superato, la causalità di cui qui si parla è appunto quella della colpa. Essa si configura non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico, ma anche quando una condotta appropriata aveva apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno. Su tale assunto la riflessione giuridica è sostanzialmente concorde, dovendosi registrare solo differenti sfumature in ordine al livello di probabilità richiesto per ritenere l'evitabilità dell'evento. In ogni caso, non si dubita che sarebbe irrazionale rinunziare a muovere l'addebito colposo nel caso in cui l'agente abbia omesso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento o (per dirla in altri, equivalenti termini) avrebbe avuto significative, non trascurabili probabilità di salvare il bene protetto.
Alla luce di tali principi, pertanto, l'indagine causale demandata al giudice, come accennato, avrebbe dovuto avere ad condurre ad accertare se una condotta di guida prudente avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare l'esito letale. Essendosi in presenza di impugnazione delle parti civili, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., la sentenza va annullata ai soli effetti civili con rinvio davanti al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008