Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2023, n. 46859
CASS
Sentenza 26 ottobre 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 1777/2023 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, emessa il 26 ottobre 2023. Le parti in causa erano il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha impugnato la sentenza del Tribunale di Gela, e l'imputato, assistito da un avvocato, che ha contestato la tardività del ricorso. Il PG sosteneva che il Tribunale avesse errato nel dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, sostenendo che il furto di energia elettrica dovesse essere considerato perseguibile d'ufficio, in quanto aggravato dalla circostanza che il bene sottratto era destinato a pubblico servizio.

La Corte ha rigettato il ricorso del PG, affermando che la mancanza di contestazione esplicita dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. nell'imputazione impediva di considerare il reato come perseguibile d'ufficio. La Corte ha sottolineato l'importanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza, evidenziando che l'aggravante deve essere espressamente indicata nell'imputazione per poter giustificare la procedibilità d'ufficio. Pertanto, la decisione del Tribunale di Gela è stata confermata, ritenendo corretta la dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Massime1

In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., costituita dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, nel caso in cui nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte, a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha ritenuto immune da censure la declaratoria d'improcedibilità per difetto di querela relativa all'indicato delitto contro il patrimonio, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., sul rilievo che l'imputazione non contenesse riferimento alcuno al fatto che la sottrazione fosse stata commessa su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, circostanza che ne avrebbe comportato la procedibilità di ufficio).

Commentario1

  • 1Aggravanti contestate strumentalmente, abuso del processo? (Cass. 27181/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2024

    In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2023, n. 46859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46859
Data del deposito : 26 ottobre 2023

Testo completo