Sentenza 4 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza camerale per la definizione del procedimento con il rito alternativo non determina alcuna nullità della sentenza ove il difensore munito di procura speciale sia regolarmente comparso e si sia avvalso del potere rappresentativo attribuitogli.
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In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentate dell'alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l'interessato opponga un rifiuto all'accertamento. Gli avvisi di cui si tratta non devono essere dati al conducente all'atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi, quali il blow test hanno chiarito che "prima" di procedere all'accertamento mediante etilometro, al conducente deve essere dato avvertimento della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2014, n. 38111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38111 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 04/02/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco - Consigliere - N. 214
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO L. - rel. Consigliere - N. 16987/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI ALTIN N. IL 27/01/1979;
avverso la sentenza n. 4382/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRENTO, del 15/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trento, Giudice dell'Udienza Preliminare, con sentenza in data 15.1.2013, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di AZ Altin, su richiesta delle parti, la pena concordata per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 110, 81 e 73. 2. L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 337 c.p.p.. Rileva di aver raggiunto un accordo sulla pena con il PM sin nella fase delle indagini preliminari per mezzo del proprio difensore munito di procura speciale e di non aver ricevuto alcuna notifica del decreto di fissazione dell'udienza, alla quale il difensore aveva presenziato pur senza aver ricevuto avviso. Rileva che omettendo la notifica del decreto di fissazione dell'udienza era stato violato il diritto d'intervento dell'imputato, in tal modo determinandosi una nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c).
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte;
con propria requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. Secondo il consolidato e condivisibile indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore per procedere all'applicazione della pena su richiesta delle parti nella fase preliminare al dibattimento, non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia, con la conseguenza che "la lettura della sentenza equivale a notificazione e da essa decorre il termine per proporre impugnazione" (Sez. 1^, Sentenza n. 14015 del 07/03/2008, Rv. 240140) e che "all'imputato ... non deve essere notificato l'estratto della sentenza ..." (Sez. 1^, Sentenza n. 36665 del 18/09/2012, Rv. 253705; Sez. 4, Sentenza n. 4226 del 08/01/2013, Rv. 254670).
3. A siffatto indirizzo giurisprudenziale il collegio intende aderire, tenuto conto della finalità propria della procura speciale rilasciata dall'imputato allo scopo di definire il procedimento col rito alternativo nel corso di un'udienza che il conferente prevede e consente sia celebrata nella propria assenza, sul presupposto del potere rappresentativo attribuito e in concreto esercitato dal suo procuratore, potere che ne fa il suo alter ego.
3.1. La circostanza che il procuratore sia comparso e si sia avvalso di tale potere, pertanto, determina l'insussistenza nel caso in esame della dedotta nullità per difetto d'intervento connessa all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza.
4.Ne discende l'infondatezza del ricorso, e, unitamente al rigetto del medesimo, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2014