Sentenza 30 giugno 2016
Massime • 1
In materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi - a mente di quanto previsto dall'art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall'art. 5, comma primo, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella l. n. 73 del 2010) - alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione.
Commentario • 1
- 1. Uno scavo delle dimensioni di 4 metri circa di profondità per 80Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 13 ottobre 2018
Uno scavo delle dimensioni di 4 metri circa di profondità per 80-90 metri quadri circa di superficie integra una trasformazione urbanistica del territorio che impone il rilascio del permesso di costruire. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-05-2018) 31-08-2018, n. 39325 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente - Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere - Dott. GAI Emanuela - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: M.E., nato a (OMISSIS); …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/06/2016, n. 36107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36107 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2016 |
Testo completo
36 1 07 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. u 80U180 Luca Ramacci - Presidente - Oronzo De Masi -UP 30/06/2016 Mauro Mocci Relatore - R.G.N. 41451/2015 Enrico Mengoni Carlo Renoldi DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente - 1 SET 2016 SENTENZA RE Flani sul ricorso proposto da 1.ON RI CE, nata a [...] il [...] 2.GA US, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/03/2015 della Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per gli imputati l'avv. Guido Colella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 febbraio 2014 il Tribunale di Bergamo condannava RI CE ON e US GA - reputandoli colpevoli dei reati di cui agli artt. 31 e 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001, accertati in Vilminore di Scalve il 3 settembre 2011 - alla pena di giorni sette di arresto ed euro 4.000 di ammenda per ciascuno. -opereAi prevenuti era contestato di aver realizzato - quali comproprietari edilizie abusive, in assenza del permesso di costruire ed in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. Su gravame degli imputati, la Corte d'Appello di Brescia confermava integralmente la sentenza del Tribunale. Affermava il giudice di secondo grado, con riguardo alla dedotta precarietà del manufatto, che il portico realizzato a fianco dell'abitazione era destinato a soddisfare esigenze perduranti almeno per tutta la stagione primaverile-estiva.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione l'ON e l'GA, sulla scorta di cinque motivi [violazione dell'art 606 lett. b); violazione dell'art 606 lett. b); violazione dell'art 606 lett. e) c.p.p; violazione dell'art 606 lett. e) c.p.p.; violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p.]. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Mediante il primo motivo, i ricorrenti lamentano inosservanza e mancata applicazione dell'art. 6 comma 2° lett. b) DPR n. 380/01: la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione il termine di novanta giorni, tanto più che la stagione primaverile-estiva in alta montagna sarebbe notevolmente ridotta.
2. La seconda censura s'impernia sulla considerazione che la natura temporanea avrebbe potuto ricavarsi dagli stessi elementi di diritto richiamati dalla sentenza di questa Suprema Corte citata dai giudici di merito (n.966 del 2014).
3. Il terzo mezzo d'impugnazione è volto a rimarcare l'erronea valutazione della prova costituita dalla presenza dell'impianto elettrico, circostanza che i testi PE e RA avrebbero invece smentito.
4. La quarta doglianza si rivolge alla carente indicazione di specifici elementi di colpa ricollegabili alla condotta dell'ON.
5. Da ultimo, i ricorrenti osservano che, con riguardo alla posizione dell'GA, la configurazione giuridica del reato sarebbe destituita di fondamento, giacché egli sarebbe chiamato a rispondere di concorso doloso in una fattispecie di natura colposa. Il ricorso è infondato. II D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6, comma 2, lett. b) - dopo le modifiche introdotte dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni nella L. 22 maggio 2010, n. 73 - prevede che possono essere installate, senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione dell'inizio dei lavori all'Amministrazione comunale (anche per via telematica), le opere dirette a soddisfare obiettive esigerne contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al 2 cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni. Non implica precarietà dell'opera, però, il carattere stagionale di essa, potendo essere la stessa destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione (Sez. 3 n. 34763 del 21/06/2011 (dep. 26/09/2011), Mulas, Rv. 251243]. Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno escluso il requisito della temporaneità, non ravvisando un uso realmente precario di manufatti abusivamente realizzati, asseritamente destinati ad essere rimossi al termine della stagione primaverile-estiva, ed a tale esclusione sono pervenuti con motivazione adeguata, coerente ed immune da vizi logico-giuridici. I primi due rilievi sono dunque privi di pregio. Il terzo motivo si traduce in una richiesta di rivalutazione delle prove assunte che, a fronte dell'impostazione logica e coerente della motivazione della sentenza qui impugnata, è inammissibile in sede di legittimità. Quanto alla quarta doglianza, essa era già stata sollevata avanti la Corte territoriale, che ha fornito in proposito una risposta del tutto congrua, circa la scelta dell'imputata di affidarsi a consigli di "tecnici", senza verificare aliunde la congruità di tali consigli. In ogni caso, la suddetta valutazione costituisce una questione rimessa al giudice di merito. L'ultimo motivo non ha ragion d'essere, giacché, in tema di reati edilizi, l'individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, desumibili dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest'ultimo "in loco" e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi [Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014 (dep. 15/12/2014), Langella, Rv. 261522]. E la Corte territoriale ha in proposito chiarito come l'GA, oltre ad aver firmato tutte le domande di condono, avesse fruito stabilmente della casa di vacanza.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/06/2016 Il Presidente2 Il Consigliere estensore Mauro Mocci Luca Ramacci ہیں L UE