Sentenza 28 ottobre 1998
Massime • 2
L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive, attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli, è possibile, come precisa l'art. 1 della legge 11 novembre 1996 n. 574, solo se non abbiano subito alcun trattamento, ne' ricevuto alcun additivo, ne' siano state usate per la diluizione delle paste o la lavatura degli impianti. Diversamente deve considerarsi ancora integrato il reato di cui all'art. 21 legge 319 del 1976, pur dopo la legge 574 del 1996 ed il D.Lgs. 05 febbraio 1997 n. 22.
È esente da pena, in ordine alle violazione delle legge 319 del 1976, ai sensi dell' art. 10, comma quarto, legge 11 novembre 1996 n. 574, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge (12 novembre 1996), il responsabile di frantoi oleari e dei relativi scarichi che risulti adempiente a specifici obblighi posti dalla legge 119 del 1987 (abrogata dalla legge 574 del 1996), quali la tempestiva presentazione al sindaco della domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sindacale, l'adozione di procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti dei reflui, previa decantazione degli stessi in apposite vasche, e sempre che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1998, n. 12946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12946 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Savignano Presidente del 28/10/1998
1. Dott. Guido De Maio Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alfredo Teresi Consigliere N.3262
3. Dott. Claudia Squassoni Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N.33870/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da OR PA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza n. 2515/98 del 21/4-2/6/98 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma. -Letti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
-udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere dr Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.G., in persona del S. Procuratore Generale dr M. Fraticelli, con le quali chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione dei reati;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 13/12/1995, il Pretore di Latina condannava SI PA alla pena di mesi 1 di arresto e L 4.750.000 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva inflitta, per una serie di contravvenzioni connesse all'attività di lavorazione delle olive e di gestione di frantoio oleario, accertate il 28/9/92, 4/12/92 e 15/12/93.
La Corte di Appello di Roma, su impugnazione dell'imputata, con la decisione indicata in premessa, in riforma della sentenza pretorile, confermava il giudizio di colpevolezza soltanto in relazione ai capi a) d) ed m) della rubrica, riguardanti il reato di cui all'art. 3 L. n. 119/1987, e riduceva la pena all'ammenda di L 1.000.000.
Ricorre per cassazione SI PA, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), c.p.p. in relazione al D. L.vo n. 22/1997, giacché i fatti ascrittile - alla luce del detto decreto - non sono più previsti come reato.
All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
S'impone una premessa: la legge n. 119/1987, di conversione del D.L. n. 10/1987, è stata - com'è noto - espressamente abrogata dalla L.11 novembre 1996 n. 574 (art. 10, comma 2). Tale ultima normativa stabilisce poi (art. 10, comma 4), la non punibilità - per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della stessa, in violazione della legge n. 319/1976 e successive modifiche - di coloro che abbiano ottemperato agli obblighi imposti dagli artt. 1, commi 1-2-5, e 2, comma 2-bis, della L. n. 119/1987. In definitiva, dunque, la legge abrogata rivive nella nuova normativa, quale disposizione integratrice della fattispecie, nel senso che - come questa Corte ha avuto modo di affermare anche recentemente (Sez. III, 29 maggio 1998, n. 6275, Terranova) - è esente da pena, in ordine alle violazioni della legge Merli, solo il responsabile di frantoi oleari e dei relativi scarichi che risulti adempiente a specifici obblighi posti dalla L. n. 119/1987, quali la tempestiva presentazione al sindaco della domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sindacale, l'adozione di procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti dei reflui, previa decantazione degli stessi in apposite vasche, e sempre che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica. Orbene, nel caso di specie, è pacifico che l'imputata scaricasse sul suolo tutti i reflui prodotti dall'impianto di molitura di olive, in assenza di qualsiasi provvedimento autorizzatorio e senza osservare sistemi efficienti per l'abbattimento (del 50%) dei carichi inquinanti dei reflui stessi, per cui non può trovare applicazione la previsione condizionata di non punibilità - di cui al menzionato art. 10, comma 4, L. n. 574/1996 - riferentesi ai fatti, come quello in esame, commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge. Nè i detti scarichi - data la loro composizione, quale risulta dalla perizia disposta dal Pretore - possono rientrare sotto la disciplina (non sanzionata penalmente) stabilita dalla legge n. 574/1996 per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, residuate dalla lavorazione meccanica delle olive, attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli. Invero, le acque di vegetazione utilizzabili per lo spandimento, come precisa l'art. 1 della legge in questione, non devono aver subito alcun trattamento, nè ricevuto alcun additivo, ne' essere state usate per la diluizione delle paste o la lavatura degli impianti (Cass. Sez. III, 9 ottobre 1997, n. 9141, De Pascalis). Il ricorso, quindi, è infondato, dovendosi considerare ancora reato, pur dopo la legge n. 574/96 ed il D.P.R. n. 22/1997, gli scarichi senza autorizzazione effettuati dall'imputata.
Peraltro, è stato contestato alla predetta - al capo a) della rubrica - uno specifico episodio di superamento dei limiti tabellari previsti dalla legge Merli, che, quale reato sicuramente istantaneo, deve ritenersi ormai prescritto, con conseguente eliminazione della relativa pena, essendo stato commesso il 28/9/92.
Le altre violazioni, di natura permanente e legate dal vincolo della continuazione, non sono prescritte, risultando dalla sentenza pretorile, e dalla perizia d'ufficio sopra menzionata (p. 16), che l'attività del frantoio si è sicuramente protratta per l'intera campagna molitoria 1993-94.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) della rubrica, perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di L 100.000 di ammenda;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998