Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1998, n. 12946
CASS
Sentenza 28 ottobre 1998

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L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive, attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli, è possibile, come precisa l'art. 1 della legge 11 novembre 1996 n. 574, solo se non abbiano subito alcun trattamento, ne' ricevuto alcun additivo, ne' siano state usate per la diluizione delle paste o la lavatura degli impianti. Diversamente deve considerarsi ancora integrato il reato di cui all'art. 21 legge 319 del 1976, pur dopo la legge 574 del 1996 ed il D.Lgs. 05 febbraio 1997 n. 22.

È esente da pena, in ordine alle violazione delle legge 319 del 1976, ai sensi dell' art. 10, comma quarto, legge 11 novembre 1996 n. 574, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge (12 novembre 1996), il responsabile di frantoi oleari e dei relativi scarichi che risulti adempiente a specifici obblighi posti dalla legge 119 del 1987 (abrogata dalla legge 574 del 1996), quali la tempestiva presentazione al sindaco della domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sindacale, l'adozione di procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti dei reflui, previa decantazione degli stessi in apposite vasche, e sempre che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1998, n. 12946
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12946
    Data del deposito : 28 ottobre 1998

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