Sentenza 23 novembre 2010
Massime • 1
L'estinzione del reato in conseguenza della sospensione condizionale della pena non si estende agli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2010, n. 45351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45351 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 23/11/2010
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1859
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 38533/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA SI LB A\ N. IL *12/01/1955*;
avverso la sentenza n. 23/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore d'ufficio avv. E. Falconi del Foro di Roma, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
DA SI LB A\ ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, di conferma di quella resa, in esito a giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Milano, che l'ha riconosciuta colpevole di plurime condotte di violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e, in particolare, le ha concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata e ritenuta recidiva.
Con un primo e secondo motivo, connessi tra loro, si duole del fatto che sia stata ritenuta la recidiva pur a fronte di una condanna rispetto alla quale si sarebbero maturate le condizioni di estinzione del reato ex art. 167 c.p. e del fatto che, comunque, non sia stata formulato un giudizio di prevalenza delle generiche vuoi in ragione della natura del precedente risalente nel tempo e relativo ad un fatto di lieve entità: falsa attestazione delle generalità e sostituzione di persona, vuoi in ragione delle proprie, riferite condizioni di salute pregiudicate.
Con altro motivo si duole dell'eccessività della pena, in ragione della pretesa mancata considerazione del proprio comportamento processuale, del ruolo svolto nella vicenda incriminata e, ancora, delle surriferite condizioni di salute.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In realtà, l'apprezzamento dei giudici di merito sulla applicazione della recidiva, sul giudizio di equivalenza di questa rispetto alle concesse attenuanti generiche e, in generale, sul trattamento dosimetrico è stato sviluppato in modo giuridicamente corretto con l'esposizione di una motivazione adeguata a supporto di un giudizio ampiamente discrezionale in termini impeditivi di un sindacato in sede di legittimità.
Va in particolare rilevato che, in ogni caso, l'estinzione del reato, in conseguenza della sospensione condizionale della pena (art. 167 c.p.), non si estende agli effetti penali della condanna, onde di questa va tenuto conto ai fini della recidiva (cfr. Sezione 1^, 22 marzo 1971, Sacca). La recidiva - la cui applicazione è, come è noto, facoltativa, non vertendosi nell'ipotesi di cui all'art. 99 c.p., comma 5, - è stata del resto ritenuta, ed applicata con giudizio di equivalenza rispetto alle generiche, attraverso una satisfattiva considerazione della gravità del fatto sub indice inserimento dell'imputata nell'ambiente del traffico della droga e di un comportamento processuale caratterizzato sì dalla confessione, ma resa in un contesto ormai necessitato da un compendio probatorio deponente per la condanna. Tale motivazione giustifica anche il trattamento dosimetrico, rispetto al quale le doglianze della ricorrente sono di merito, oltre che ricollegate a situazioni non rilevanti e assorbentemente prive di riscontro in atti le condizioni di salute.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, (mille), in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2010