Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 107
CASS
Sentenza 5 gennaio 2001

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L'art. 2 della legge n. 604 del 1966, così come sostituito con l'art. 2 della legge n. 108 del 1990, prevedendo che il prestatore di lavoro possa, entro quindici giorni dalla comunicazione del licenziamento, chiedere i motivi che hanno determinato il recesso, e l'obbligo del datore di lavoro di comunicarli per iscritto entro cinque giorni, pena l'inefficacia del provvedimento risolutivo, non impedisce, invece, al prestatore di lavoro, che non abbia richiesto i motivi o li abbia chiesti tardivamente, di impugnare il recesso nel termine di cui all'art. 6 della stessa legge n. 604.

Nell'ambito della tutela cosiddetta obbligatoria nei confronti del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604 del 1966 e n. 108 del 1990, la previsione dell'art. 8 della legge n. 604 sulla alternatività tra riassunzione e risarcimento del danno deve essere interpretata, per assicurarne la conformità ai principi costituzionali (Corte Cost. n. 194 del 1970 e n. 44 del 1996), nel senso che il pagamento della indennità risarcitoria, qualora il rapporto di lavoro non si ripristini, sia sempre dovuto, senza che rilevi quale sia il soggetto e quale sia la ragione per cui ciò si verifichi; ne consegue che, quando il lavoratore chiede in giudizio il pagamento dell'indennità, il datore di lavoro, ove risulti confermata la mancanza di una valida giustificazione del licenziamento, non può sottrarsi al pagamento dell'indennità offrendo la riassunzione.

In caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo per il quale non sia applicabile la disciplina della cosiddetta stabilità reale, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990), spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva determinato l'indennità nella misura di cinque mensilità - in riferimento ad un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità - dando rilievo preminente, rispetto alla particolare brevità del periodo di disoccupazione, a circostanze quali l'allontanamento immediato, senza preavviso lavorato, della dipendente, suscettibile di danneggiarne l'immagine professionale, e il rifiuto del datore di lavoro di comunicare in sede stragiudiziale i motivi del licenziamento, pur richiesti oltre il termine di legge).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 107
    Data del deposito : 5 gennaio 2001

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