Sentenza 5 gennaio 2001
Massime • 3
L'art. 2 della legge n. 604 del 1966, così come sostituito con l'art. 2 della legge n. 108 del 1990, prevedendo che il prestatore di lavoro possa, entro quindici giorni dalla comunicazione del licenziamento, chiedere i motivi che hanno determinato il recesso, e l'obbligo del datore di lavoro di comunicarli per iscritto entro cinque giorni, pena l'inefficacia del provvedimento risolutivo, non impedisce, invece, al prestatore di lavoro, che non abbia richiesto i motivi o li abbia chiesti tardivamente, di impugnare il recesso nel termine di cui all'art. 6 della stessa legge n. 604.
Nell'ambito della tutela cosiddetta obbligatoria nei confronti del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604 del 1966 e n. 108 del 1990, la previsione dell'art. 8 della legge n. 604 sulla alternatività tra riassunzione e risarcimento del danno deve essere interpretata, per assicurarne la conformità ai principi costituzionali (Corte Cost. n. 194 del 1970 e n. 44 del 1996), nel senso che il pagamento della indennità risarcitoria, qualora il rapporto di lavoro non si ripristini, sia sempre dovuto, senza che rilevi quale sia il soggetto e quale sia la ragione per cui ciò si verifichi; ne consegue che, quando il lavoratore chiede in giudizio il pagamento dell'indennità, il datore di lavoro, ove risulti confermata la mancanza di una valida giustificazione del licenziamento, non può sottrarsi al pagamento dell'indennità offrendo la riassunzione.
In caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo per il quale non sia applicabile la disciplina della cosiddetta stabilità reale, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990), spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva determinato l'indennità nella misura di cinque mensilità - in riferimento ad un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità - dando rilievo preminente, rispetto alla particolare brevità del periodo di disoccupazione, a circostanze quali l'allontanamento immediato, senza preavviso lavorato, della dipendente, suscettibile di danneggiarne l'immagine professionale, e il rifiuto del datore di lavoro di comunicare in sede stragiudiziale i motivi del licenziamento, pur richiesti oltre il termine di legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
STUDIO ASSOCIATO LAUDICINA e ALDERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato CASCINO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORGNA RICCARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e difesa, dall'avvocato SCACCHI PIERANGELO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 170/98 del Tribunale di VERBANIA, depositata il 04/03/98, R.G.N. 952/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CASCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5 febbraio 1996 la signora RG IU chiedeva al Pretore di Verbania dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimatole con lettera del 28.8.1995 dallo Studio CI e LD - presso il quale lavorava, con mansioni contabili di livello 4s, dall'1.1.1993 - e condannarsi il datore di lavoro al risarcimento del danno secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966. Esponeva che il datore di lavoro non aveva neppure specificato i motivi del recesso, richiesti in sede di impugnazione del licenziamento.
Lo Studio Associato convenuto, costituitosi, si opponeva alla domanda, dichiarandosi, in subordine, disposto a riassumere la ricorrente, con esclusione di ogni risarcimento.
Con sentenza del 12 dicembre 1996 il Pretore accoglieva la domanda.
L'appello dello Studio Associato CI e LD, cui resisteva la lavoratrice, veniva rigettato dal Tribunale di Verbania con sentenza del 26 febbraio/4 marzo 1998. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando quattro motivi di censura, lo Studio Associato CI & LD, in persona dei contitolari UI NA e SI LD.
RG IU resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la difesa dei ricorrenti denuncia violazione dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, modificata dalla legge 11 maggio 1990 n. 108, ed omessa motivazione su punto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Lamenta che il Tribunale, pur dando atto della tardività della richiesta dei motivi, non ha tuttavia esaminato la eccezione di intervenuta decadenza da ogni contestazione processuale del licenziamento.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300,
nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la difesa dei ricorrenti sostiene che da quanto evidenziato dagli appellanti - e riportato nella sentenza impugnata alle pag. 10 e 11 - traspariva "evidente la legittimità del recesso, perché motivato da un (non disciplinare) giustificato motivo, oggettivo/soggettivo (descritto all'art. 2 della legge 1517/1966 n. 604), particolarmente comprensibile, come detto, in un ambiente così ristretto e personalizzato quale è, appunto, uno Studio Professionale Commercialistico.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, così come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990 n. 108, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la difesa dello Studio critica la decisione impugnata nella parte in cui ricollega l'obbligazione risarcitoria al mancato ripristino del rapporto, indipendentemente dal soggetto e/o dalla ragione ostativa. Sostiene che la norma impone al solo datore di lavoro, in caso di mancanza di giusta causa o giustificato motivo, la scelta tra riassunzione e risarcimento;
per cui è illegittima la statuizione che ha imposto, nonostante la subordinata disponibilità imprenditoriale alla sola riassunzione, la corresponsione dell'indennità risarcitoria.
Con il quarto motivo, denunciandosi ancora violazione e falsa applicazione dell'art 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), viene criticata la quantificazione dell'indennità liquidata, pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Si sostiene che la subordinata disponibilità alla immediata riassunzione e la rioccupazione della lavoratrice dopo solo tre settimane dal licenziamento, ammessa in sede di libero interrogatorio, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ridurre l'indennità alla misura minima di 2,5 mensilità.
Il ricorso non è fondato.
In ordine al primo motivo, osserva la Corte che il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, ben conscia della tardività della propria richiesta dei motivi del licenziamento, non ha mai collegato alcun tipo di censura alla mancata specificazione degli stessi. La tesi dei ricorrenti, secondo la quale l'omessa richiesta dei motivi che hanno determinato il recesso, entro il termine di quindici giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966, così come sostituito con l'art 2 della legge n. 108 del 1990, farebbe decadere il prestatore di lavoro dalla possibilità di contestare in sede giudiziaria il licenziamento, è infondata.
L'art. 2 citato si limita a disporre, al secondo comma, che "il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso"; nessuna conseguenza la norma ricollega all'omessa richiesta dei motivi o ad una richiesta tardiva (a parte l'esonero del datore di lavoro dall'obbligo di comunicarli).
Del resto l'uso da parte del legislatore del termine "può" mostra che si tratta di una facoltà, più che di un onere sanzionato con la decadenza dall'esercizio di un diritto. Una conseguenza di tale gravità è invece prevista dal successivo art. 6: "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione...". Già questa Corte ha avuto occasione di precisare che la tardività della richiesta o la sua omissione esonera il datore di lavoro dall'obbligo di comunicare i motivi del recesso, ma non dall'onere di dimostrare quei motivi nel giudizio di impugnazione promosso dal lavoratore (cfr. Cass., 1 giugno 1987 n. 4824). Va quindi affermato che l'art. 2 della legge n. 604 del 1966, così come sostituito con l'art. 2 della legge n. 108 del 1990, prevedendo che il prestatore di lavoro possa, entro quindici giorni dalla comunicazione del licenziamento, chiedere i motivi che hanno determinato il recesso, e l'obbligo del datore di lavoro di comunicarli per iscritto entro cinque giorni, pena l'inefficacia del provvedimento risolutivo, non impedisce, invece, al prestatore di lavoro, che non abbia richiesto i motivi o li abbia chiesti tardivamente, di impugnare il recesso nel termine di cui all'art. 6 della stessa legge n. 604.
Il secondo motivo, poi, si limita a fornire una diversa interpretazione alle dichiarazioni degli appellanti in ordine alle motivazioni del recesso, qualificando questo non disciplinare, come ritenuto dai giudici di merito, ma determinato da giustificato motivo "oggettivo/soggettivo".
Il brano della sentenza che riguarda le dichiarazioni dei titolari dello Studio, riportato anche nel ricorso per cassazione, è il seguente:
"Avevamo affiancato la sig.ra IU ad un'altra impiegata perché ne imparasse le incombenze in un settore molto importante dello studio, impiegata che ora, alla fine di giugno, andrà in pensione. Il settore è quello della contabilità semplificata, l'impiegata è la signora OR TO - La ricorrente dimostrò una tale resistenza ad occuparsi di tale settore, del tutto immotivata. Nell'incontro di cui lei ha parlato, le abbiamo contestato espressamente tale situazione, dicendole che il rapporto in quei termini non poteva proseguire, che per noi era impellente trovare un'alternativa alla sig.ra OR. È vero che la ricorrente iniziò a lavorare nel settore della contabilità semplificata nel dicembre 1993 e che lavorò per circa un anno prima che si capisse che non era idonea a prenderne le consegne. Quanto allo specifico motivo del licenziamento, la IU non ha fornito garanzie di poter svolgere il lavoro con affidabilità, ad impegnarsi a fondo, a farsi carico del settore. Ad esempio, era necessario che la ricorrente non se ne andasse all'orario stabilito "al minuto ", che si impegnasse a studiare la normativa del settore ecc. Abbiamo quindi spostato un'altra persona dallo studio, da un altro settore, nel settore della contabilità semplificata, che però non è ancora in grado di occuparsene a pieno. In sostituzione di questa persona ne abbiamo assunta un'altra nel settembre 1995. Al posto della IU è stata collocata la sig.ra RI IT, dello studio".
Il Tribunale ha ritenuto, sulla scorta dei capitoli di prova articolati dagli appellanti e confermati dalle dichiarazioni sopra riportate, che il recesso fosse stato motivato da una sorta di insoddisfazione del datore di lavoro nei confronti della IU, per la "indisponibilità alla flessibilità in occasione dei periodi di più intensa attività professionale, coincidenti con le tradizionali scadenze fiscali, e per non aver mai saputo instaurare con la clientela dello studio "un buon rapporto personale". Tali elementi costituiscono, ad avviso del giudice del merito, evidenti appunti di carattere disciplinare, dai quali la dipendente non era mai stata in grado di difendersi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. Ed ha aggiunto che la possibilità di configurare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento era stata altresì esclusa dalla avvenuta assunzione di altro personale successivamente al licenziamento della IU, e dalla mancata dimostrazione della impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni all'intemo dello studio.
Tale passo della motivazione non viene censurato, il che è sufficiente a rendere inammissibile (prima che infondata) la censura avverso la qualificazione del licenziamento come disciplinare. Non gioverebbe, infatti, allo studio ricorrente l'accoglimento della censura, atteso che si è comunque formato il giudicato, per mancata impugnazione, sulla insussistenza di un giustificato motivo oggettivo, per l'avvenuta assunzione di altro personale e la carenza di prova circa la impossibilità di "repechage" della lavoratrice. Anche il terzo motivo è infondato.
La interpretazione dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (come sostituito con l'art. 2 della legge n. 108 del 1990), sostenuta dalla difesa dei ricorrenti, non è fondata.
Non è esatto che, consentendo la norma al datore di lavoro la scelta tra la riassunzione e il pagamento dell'indennità, non si potrebbe far luogo al pagamento della indennità qualora la riassunzione, offerta dal datore, risultasse impossibile per il rifiuto del lavoratore.
Questa interpretazione è stata respinta dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte (cfr., fra le tante, Cass., 16 ottobre 1972 n. 3094; 8 agosto 1977 n. 3635; 23 novembre 1982 n. 6312; 10 dicembre 1998 n, 12442) nonché dalla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 44 del 23 febbraio 1996, ha ribadito quanto già affermato in una precedente sentenza (la n. 194 del 1970): che deve ritenersi, perché la norma conservi la riconosciuta conformità ai principi costituzionali,, che "il pagamento della indennità, qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e lo sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò abbia a verificarsi". Il Collegio non ravvisa validi motivi per discostarsi dall'orientamento sopra riportato, l'unico costituzionalmente corretto.
Il quarto motivo, infine, è anch'esso infondato.
L'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, nel testo sostituito dall'art 2 della legge n. 108 del 1990, dispone che l'indennità sostitutiva della riassunzione è di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La determinazione dell'indennità tra il minimo ed il massimo spetta al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria.
Nella fattispecie in esame il Tribunale ha confermato la misura della indennità fissata dal Pretore, pari a 5 mensilità, osservando che il breve periodo di disoccupazione (tre settimane) patito dalla appellata non costituisce argomentazione valida per la riduzione di tale misura.
Ha, infatti, ritenuto prevalenti, per la conferma della decisione di primo grado sul punto, altri elementi, quali il comportamento tenuto dal datore di lavoro ("allontanamento immediato dal posto di lavoro, il danno all'immagine professionale della lavoratrice conseguito alla circostanza che la medesima è stata allontanata senza neppure consentirle di svolgere il periodo di preavviso, il rifiuto di comunicare in sede stragiudiziale i motivi del licenziamento"), unitamente alle circostanze già evidenziate dal Pretore.
Si tratta di una motivazione congrua, avverso la quale la difesa dei ricorrenti non muove specifiche censure, limitandosi a sostenere la prevalenza, rispetto agli altri (non contestati) elementi di valutazione, della brevità del periodo di disoccupazione. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed i contitolari dello studio associato ricorrente, UI CI e SI LD, vanno condannati al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti della resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna UI CI e SI LD, contitolari dello studio associato CI e LD, al rimborso, nei confronti della resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in lire 25.000 oltre lire 3.000.000 (tre milioni) per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2001