Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8150 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA D REPUBBLICA ITALIANA Richiests dal Sig $240 D IN NOME P PO ■ ITA NO CASSAZIONE 3000per dinit 111 18.06.01 EN A LA CORTE, SU EN A IL CANCELLAPA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Ud. 23/2/01 Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente Crow 18803 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere rel. Rep 2842 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Dott. Umberto GOLDONI CANCELLERIA Dott. Ettore BUCCIANTE ي ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5374/99 R.G. proposto OGGE 770 da ALLOGE POPS LAR KUNZE TA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Claudia Ritti, difesa dagli Avv. Antonio Fiordelisi e PE Marino in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
AD EA, intimato per la cassazione della sentenza 7 luglio-14 settembre 1998 n. 1398/98 347/01 del Tribunale di Salerno. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 23 febbraio 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel novembre del 1988 EA DA convenne in giudizio, avanti il Pretore di Cava dei Tirreni, TA NZ e, assumendo di aver concesso in comodato precario al defunto marito e dante causa di costei, PE EN, un alloggio della cooperativa edilizia "La Riscossa" del quale esso DA era prenotatario, chiese pronunciarsi la risoluzione del contratto di comodato e condannarsi la convenuta a restituirgli l'immobile. La NZ si costituì e contestò la fondatezza della pretesa avversaria, deducendo che non di comodato si era trattato, bensì della cessione di ogni diritto relativo all'immobile a favore del EN il quale, così, era stato ammesso come socio nella cooperativa ed aveva sostenuto i relativi oneri. Il Pretore accolse la domanda con sentenza n. 82 del 1994 che, impugnata dalla soccombente, ha trovato integrale conferma nella sentenza, come precisata in epigrafe, del Tribunale di Salerno il quale, accertato in via meramente incidentale che il EN non era socio della cooperativa, non sussistendo in atti alcuna prova di un valido 2 trasferimento della proprietà dell'appartamento o della cessione dei diritti di prenotazione, ha escluso che la NZ avesse dimostrato di trovarsi nel godimento dell'immobile in base ad un titolo diverso dal comodato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione TA NZ sulla base di tre motivi, il primo dei quali attinente alla giurisdizione. Nessuna attività difensiva ha svolto in questa sede l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Sul primo motivo di ricorso si sono già pronunziate, con sentenza n. 1138/2000, le Sezioni Unite di questa Corte, rigettandolo e dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, dopo di che la causa è stata assegnata a questa Sezione per l'ulteriore corso. Con il secondo motivo, intitolato "violazione di legge", si rimprovera al giudice d'appello di aver affermato l'esistenza di un comodato tra le parti sulla scorta della sola dichiarazione dell'attore, cioè senza che lo stesso avesse fornito alcuna prova, come gli imponeva l'art. 2697 cod. civ., di essere proprietario dell'appartamento o di averne almeno la disponibilità e neppure di avere stipulato, all'epoca, un contratto di comodato, per sua natura gratuito, con il dante causa della ricorrente, ipotesi, questa, oltre tutto contraddetta da un'ordinanza del primo giudice in data 22.11.1993 nella quale si dava atto dell'esistenza 3 di documentazione, sottoscritta dallo stesso attore, attestante l'avvenuto versamento di somme riferibili all'immobile de quo, Si lamenta, poi, che si sia fatto gravare sulla convenuta l'onere di provare la propria qualità di socia della cooperativa e che si sia escluso l'avvenuto assolvimento di tale onere, ignorandosi, in dispregio degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la documentazione versata in atti e le ammissioni fatte dallo stesso DA nel corso del processo. Con il terzo motivo - enunciato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione si censura la sentenza impugnata per aver escluso immotivatamente che il documento datato 16.11.1970, riguardante il versamento all'DA della somma di £ 550.000, fosse sicuramente riferibile all'immobile de quo, oltre tutto ignorando il comportamento processuale del predetto che mai aveva contestato tale riferibilità. Si lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia negato a detto documento l'idoneità a valere almeno ai fini della cessione dei diritti di prenotazione sull'immobile, affermando che ciò sarebbe stato possibile solo nel caso che entrambi i soggetti, cedente e cessionario, avessero avuto la qualità di soci della cooperativa, senza motivare circa l'insussistenza di tale qualità in capo al EN ed ignorando, ancora una volta, la documentazione in atti e la mancanza di contestazioni sul punto da parte dell'DA. Si lamenta, infine, che il giudice del merito abbia erroneamente motivato la mancata ammissione della prova articolata dalla NZ in prime cure, dicendo che i contratti di compravendita richiedono la forma scritta ad substantiam, mentre i capi di prova articolati non riguardavano l'esistenza di un contratto del genere, bensi le trattative tra le parti, la consegna del danaro, la sottoscrizione della relativa ricevuta, l'occupazione dell'immobile, da sempre, da parte del EN, la sua partecipazione alle riunioni della cooperativa, la conoscenza di tali fatti da parte del presidente della cooperativa stessa, l'iscrizione del EN alla medesima e l'occupazione di immobili da parte di soggetti non assegnatari. I su esposti motivi, esaminabili congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati. Non è a parlarsi, innanzitutto, di violazione dei principi sull'onere della prova, poiché, una volta accertato che l'DA era socio della Cooperativa ed assegnatario-prenotatario dell'appartamento, giusta verbale 14.8.1970 della Cooperativa stessa e delibera 23.11.1995 della Commissione Centrale di Vigilanza (pag. 9 della sentenza), e che ne aveva chiesto la restituzione alla NZ in base all'assunto di averlo concesso in comodato al di lei defunto marito PE EN, del tutto correttamente e nel pieno rispetto dell'art. 2697 cod. civ. il Tribunale ha fatto gravare sulla convenuta l'onere di provare che la sua relazione di fatto col bene era ascrivibile ad un titolo diverso, escludente 5 l'obbligo di restituirlo;
ed altrettanto correttamente, in perfetta conformità con l'insegnamento di questa Suprema Corte (v., tra le altre, sent. 13110/92, 2599/97), ha ritenuto che fosse sufficiente per l'attore, ai fini della valida instaurazione del rapporto di comodato, avere la materiale disponibilità dell'immobile, indipendentemente dalla titolarità dalla sua giuridica dello stesso, disponibilità che gli derivava, appunto, suddetta accertata qualità di socio prenotatario e assegnatario dell'alloggio. Le restanti censure, tutte attinenti alla questione se PE EN, defunto marito della NZ, fosse subentrato o meno all'DA nella qualità di socio della Cooperativa e di prenotatario assegnatario dell'alloggio e se avesse, comunque, acquistato diritti su tale alloggio in virtù di accordi intercorsi col predetto DA, mirano sostanzialmente a sovvertire scelte e valutazioni probatorie che appartengono alla sfera di insindacabilità del giudizio di merito, col solo limite rappresentato dall'obbligo di una motivazione sufficiente ed immune da vizi logici. 1 Tribunale salernitano, invero, ha affrontato specificamente e 46 sotto ogni profilo la questione suddetta (sia pure incidenter tantum in assenza di una domanda riconvenzionale della NZ), vagliando attentamente la documentazione prodotta in atti ed escludendo con diffusa motivazione che essa fosse idonea a confortare gli assunti della 6 convenuta appellante, salva la possibilità per la stessa di ripetere eventuali somme indebitamente versate. Più precisamente, con riguardo alla ricevuta in data 16.11.1970 per £ 550.000 a firma dell'DA, ha rilevato: che in essa si parlava di "anticipo sull'importo convenuto dell'acquisto dell'appartamento alla Via S.Lorenzo", mentre l'immobile oggetto di causa era ubicato in Via Orilia;
che un'eventuale vendita da parte dell'DA, non ancora proprietario ma solo prenotatario assegnatario dell'alloggio, sarebbe stata invalida;
che quella semplice ricevuta non sarebbe stata comunque sufficiente ad integrare la forma scritta necessaria ad substantiam per la stipula di un contratto di compravendita;
che, infine, non vi si poteva neppure ravvisare la prova di una cessione, dall'DA al EN, dei diritti di prenotazione dell'immobile, essendo una tale operazione lecita e possibile soltanto ove entrambe le parti, cedente e cessionario, fossero stati soci della Cooperativa, qualità che, invece, mancava al EN. Quanto ai documenti attestanti che il EN aveva affrontato delle spese nel periodo in cui aveva fruito dell'alloggio, il Tribunale, oltre a rilevare ineccepibilmente che ciò era ben compatibile in astratto con il rapporto di comodato, ha osservato che non vi era alcun elemento il quale consentisse di affermare che quei documenti si riferissero a pagamenti fatti alla Cooperativa, dato che nessuno era intestato ad essa, che alcuni, come il foglio contenente la ripartizione delle spese per l'anno 1980, mancavano di qualsiasi autenticità e riferibilità ai registri 7 di detta Cooperativa e che il foglio delle tabelle millesimali faceva riferimento al EN come occupante un appartamento al piano 4°, scala B int. 9, mentre nel ricorso alla Commissione Regionale di Vigilanza la NZ aveva dichiarato di occupare un appartamento al piano 3°, int. 8. , Ha inoltre evidenziato il giudice a quo che la NZ, pur avendo dato atto, nel ricorso in parola, che il presidente della Cooperativa aveva consigliato al suo defunto marito l'iscrizione alla stessa con versamento della relativa quota, non aveva mai fornito in corso di causa la prova che tale iscrizione indispensabile perché il EN potesse subentrare all'DA nell'appartamento a costui assegnato fosse - avvenuta, tanto che la Commissione di Vigilanza era stata costretta a dichiarare inammissibile il suddetto ricorso. Ebbene, contro queste precise argomentazioni nulla si dice specificamente nel ricorso, limitandosi la NZ a pretendere una diversa ed a lei più favorevole valutazione delle risultanze probatorie e a lamentare, del tutto infondatamente per come si è visto, una omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della qualità di socio della Cooperativa in capo a suo marito, nonché la mancata considerazione del fatto che l'DA non aveva avanzato contestazioni al riguardo, per altro senza spiegare in che modo tale asserito comportamento processuale dell'appellato potesse indurre a ritenere provato ciò che provato non era e ad esonerarla dall'onere probatorio 8 CAD posto a suo carico, tenuto presente l'insegnamento di questa Corte regolatrice secondo il quale le circostanze allegate da una parte, in tanto possono ritenersi pacifiche e non abbisognevoli di prova in quanto l'altra parte le ammetta espressamente o imposti la sua difesa su argomenti incompatibili con il loro disconoscimento, non bastando la semplice assenza di esplicite contestazioni (v., ex multis, sent. 344/95, 266/96). Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Data l'assenza di attività difensive da parte dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2001. IL PRESIDE IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCE 3 R701 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo il 1008 11 Ufficio di Roma 2 60000 Art. n. n 310000