Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6632 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA LEGGE 14-5-1981 N. 219 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ASAZIONE0 6 6 3 2 / 0 3 SEZIONE PRIMA CIVIL OGGETTO: Determinazione di indennità di esproprio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO PRESIDENTE R.G.N. 22735/99 CAPPUCCIO Dott. Giammarco CONSIGLIERE Dott. Giuseppe SALME' CONSIGLIERE CONSIGLIERE Cron. 18980 Dott. Fabrizio FORTE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 17.10.2001 SENTENZA sul ricorso proposto dal CONSORZIO CO.RE.CA., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n.7, presso lo studio dell'Avv. Ennio Magri che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso -RICORRENTE
CONTRO
TE PE, elettivamente domiciliata in NA, Viale Calascione n.7, presso lo studio dell'Avv. Carlo Branca che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso
- CONTRORICORRENTE -
2140 2001 NONCHÉ PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - MI ST di cui al d.P.R. 7.8.1997, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- CONTRORICORRENTE -
E COMMISSARIO STRAORDINARIO di GOVERNO ex d.P.R.
7.8.1997 dott. Carlo SCHILARDI
- INTIMATO -
avverso la sentenza della Corte di Appello di NA n.1560/99 pubblicata il 24.6.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.10.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore della controricorrente RA. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per l'assorbimento degli altri due. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 19.2.1988, TE RA conveniva dinanzi al Tribunale di NA la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Consorzio CO.RE.CA., premettendo: a) che era proprietaria di un suolo sito in Melito, occupato a seguito di provvedimento in data 11.4.1985 del Presidente della Giunta regionale della 2 Campania in funzione di MI straordinario del governo al fine di realizzare il programma straordinario previsto dal titolo VIII della legge n.219 del 1981; b) che, successivamente, il predetto Consorzio, concessionario per le espropriazioni e per le opere connesse, le aveva comunicato l'avviso di deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di espropriazione e di occupazione nella misura di lire 10.118.400. Tanto premesso, l'attrice chiedeva che venisse determinata l'indennità di espropriazione secondo i criteri stabiliti dagli artt. 12 e 13 della legge n.2892 del 1885, nonché l'indennità di occupazione, oltre gli accessori. Si costituivano entrambi i convenuti, contestando la fondatezza della pretesa avversaria. Il giudice adito, con sentenza del 5.5.1997, dichiarava improcedibile la domanda intesa alla determinazione dell'indennità di espropriazione e stabiliva in lire 36.685.472 l'indennità di occupazione, oltre gli accessori, impartendo i conseguenziali provvedimenti ed assumendo in specie: a) che non essendo stato emesso il decreto di espropriazione, l'attrice non potesse richiedere la determinazione della relativa indennità, dal momento che la stessa attrice non aveva ancora perduto la titolarità del bene;
b) che la predetta istante avesse invece diritto a conseguire l'indennità di occupazione, la quale, a carico esclusivamente del Consorzio in veste di concessionario delle opere pubbliche da realizzare, doveva essere determinata in misura pari all'ammontare degli interessi legali sull'indennità di esproprio, ragguagliata al valore di mercato dell'immobile, quantificato, 3 essendo lo stesso immobile da ritenere inedificabile per la presenza del vincolo cimiteriale, in lire 30.000 al mq. sulla base dell'accertamento di valore effettuato dall'Ufficio del Registro in occasione dell'acquisto del bene da parte della RA, con scrittura autenticata del 5.2.1985, poco tempo prima del decreto di occupazione. Avverso la decisione, interponeva appello la medesima RA. Resistevano nel grado entrambi gli appellati, i quali, a propria volta, spiegavano gravame incidentale. La Corte di Appello di NA, con sentenza in data 2/24.6.1999, determinava le indennità di espropriazione e di occupazione dovute all'appellante principale, con le conseguenziali statuizioni e con i relativi accessori, assumendo in specie: a) che, nel sistema della legge n.219 del 1981, il diritto al conseguimento in sede giudiziaria dell'indennità di espropriazione non fosse subordinato all'emanazione del decreto di esproprio;
b) che occorresse, pertanto, determinare tale indennità con riferimento al momento della decisione e facendo applicazione dell'art. 13 della legge n.2892 del 1885 sul risanamento della città di NA, richiamato dalla stessa legge n.219 del 1981, stante l'inapplicabilità dell'art.5 bis della legge n.359 del 1992 quanto ai criteri di stima dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili;
c) che la determinazione effettuata dal Tribunale riguardo al valore venale del suolo soggetto a (futura) espropriazione resistesse alle censure hic et inde avanzate dalle parti e si appalesasse come la più congrua rispetto a tutte le 4 altre valutazioni proposte;
d) che l'ammontare dell'indennità di espropriazione, risultante dalla semisomma del valore venale del bene e del reddito dominicale dell'ultimo decennio in mancanza del dato dei fitti coacervati, dovesse, siccome riferito all'anno 1985, essere rivalutato all'attualità sulla base degli indici ISTAT;
e) che sulla differenza tra la somma come sopra ottenuta e quella già versata dal Consorziopresso la Cassa DD. PP. fossero dovuti gli interessi legali a far tempo dalla domanda;
f) che non fossero invece dovuti, né sull'indennità di espropriazione né su quella di occupazione, i danni maggiori, non avendo l'appellante principale dimostrato la sussistenza degli stessi e non potendo questi ultimi essere presunti sulla base di generiche affermazioni;
g) che l'indennità di occupazione dovesse essere determinata sull'indennità di espropriazione (come rivalutata) e non già sul valore venale del bene espropriato;
h) che sulla medesima indennità di occupazione fossero parimenti dovuti gli interessi legali a far tempo dalla domanda;
i) che atteso l'esito del giudizio, segnatamente in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, le spese del doppio grado potessero compensarsi interamente tra la RA e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per un terzo, tra la medesima appellante principale ed il Consorzio, facendo carico a quest'ultimo dei restanti due terzi. Avverso la richiamata sentenza, propone ricorso per cassazione il 5 Consorzio CO.RE.CA., deducendo tre motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resistono con rispettivi controricorsi la RA e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - MI ST di cui al d.P.R. 7.8.1997, mentre non resiste l'intimato MI ST dott. Carlo Schilardi. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto disattesa l'istanza avanzata dal controricorrente MI ST presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale, dopo aver concluso nel senso che “i motivi di ricorso...sono da accogliere perché fondati su precise norme di legge oltre che su giurisprudenza costante", ha altresì richiesto che questa Corte, "preso atto della mancata impugnazione sul capo del riconosciuto difetto di legittimazione passiva del MI ST (medesimo), dichiari che su tale punto la sentenza della Corte di Appello di NA è passata in giudicato". Premesso, infatti, come sia palese, alla stregua del tenore letterale del controricorso de quo, che il suddetto MI non soltanto non ha spiegato autonome censure, in via incidentale, nei confronti dell'impugnata sentenza, ma non ha neppure contraddetto i motivi del ricorso avendo anzi a questi ultimi prestato adesione, si osserva che l'istanza sopra riportata non può trovare ingresso in sede di legittimità, dal momento che, risultando la prospettata questione del tutto estranea alla materia del gravame per cassazione esperito dal ricorrente Consorzio, l'accertamento circa l'esistenza del giudicato nei termini sopra illustrati, ove pure sussista il relativo 6 interesse, costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito onde è precluso alla Suprema Corte. Con il primo motivo di impugnazione, lamenta lo stesso ricorrente violazione e falsa applicazione, ex art.360, nn.3 e 5, c.p.c., degli artt. 19 e 20 della legge n.865 del 1971, nonché degli artt.99 e 100 c.p.c., oltre ad omessa declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, insussistenza di condizione dell'azione, carenza del presupposto del diritto all'indennità, deducendo: a) che la Corte territoriale ha omesso di confermare l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda di rideterminazione dell'indennità di espropriazione (statuita dai giudici del Tribunale) per l'insussistenza di una condizione dell'azione e per carenza del presupposto del diritto all'indennità medesima al momento della pronuncia;
b) che nella specie, infatti, pur vertendosi in materia di occupazione pienamente legittima, non è stato ancora emesso dall'Autorità espropriante il decreto di esproprio relativo alla consistenza immobiliare oggetto di causa;
c) che, ciò malgrado, la Corte di merito ha inteso procedere illegittimamente alla rideterminazione dell'indennità di espropriazione, assumendo che, nel sistema della legge n.219 del 1981, il diritto al conseguimento in sede giudiziaria di siffatta indennità non sarebbe subordinato alla sussistenza del decreto di espropriazione al momento della pronuncia del giudice dell'opposizione alla stima;
d) che la stessa Corte ha così omesso di considerare, però, che, anche nel richiamato sistema normativo, il decreto di esproprio costituisce invece 7 requisito del diritto alla relativa indennità, ovvero condizione dell'azione, onde deve sussistere al momento della pronuncia sul merito della domanda, a pena di inammissibilità di quest'ultima. Il motivo è fondato. Al riguardo, deve in primo luogo essere disattesa la pregiudiziale eccezione di inammissibilità di tale motivo sollevata dalla controricorrente RA in relazione alla pretesa carenza di interesse all'impugnazione del suindicato capo della sentenza di merito, sul rilievo che, nella specie, dall'eventuale, ipotetico accoglimento del motivo medesimo nessun concreto vantaggio deriverà al ricorrente, ma, addirittura, un apprezzabile pregiudizio economico, nel senso esattamente che, se si dovesse ritenere necessaria la sussistenza del decreto di esproprio ai fini della proposizione del giudizio di nuova determinazione dell'indennità, il relativo ammontare andrebbe determinato alla data di emanazione del decreto e, di conseguenza, dovrà tenersi conto nella relativa sede della continua e costante lievitazione dei prezzi dei beni, ciò che comporterà un maggior esborso di denaro da parte del ricorrente non solo per tale titolo ma anche a titolo di indennità di occupazione, non senza poi considerare che il ritardo nel pagamento dell'indennità di espropriazione costituisce fonte di danni per l'espropriando, risarcibili anche a norma dell'art. 1224, secondo comma, c.c.. In contrario, basterà osservare come sia palese che dall'eventuale, ipotetico accoglimento del motivo in esame non possono derivare le conseguenze pretese dalla controricorrente e come invece sia altrettanto palese che tali conseguenze debbono piuttosto, e necessariamente, 8 identificarsi nell'impossibilità di alcuna statuizione sull'ammontare della predetta indennità, ovvero nel mancato accoglimento, per improponibilità o improcedibilità, della domanda avversaria di determinazione dell'indennità medesima, onde il riconoscimento, sotto il profilo appunto del vantaggio e dell'utile risultato che si sono testé indicati, della sussistenza del manifesto interesse del ricorrente all'impugnazione del relativo capo della pronuncia di merito. Tanto premesso, giova notare come il secondo giudice abbia inteso aderire al principio affermato da questa Corte nella sentenza n.4344 del 16 maggio 1997 (erroneamente citata sotto il n. 1344 del 1997, peraltro ipotizzando l'intervento di una “successiva” Cass. 16 maggio 1997, n.4344), la quale, "unica" risultando invece ai fini che qui interessano, ha affermato che, anche nei casi in cui, come nella specie, la competenza per la determinazione dell'indennità appartenga al tribunale, per essere i fondi da espropriare e sottoposti ad occupazione d'urgenza situati in comuni diversi da quello di NA (ché, diversamente, tale competenza apparterrebbe in unico grado alla Giunta speciale presso la Corte di Appello di quest'ultima città), è ammissibile l'azione per la determinazione dell'indennità prima che sia stato emanato decreto di esproprio, il quale altrimenti verrebbe procrastinato sine die per le reiterate proroghe dell'occupazione d'urgenza, tanto derivando dai principi cui è informata la determinazione dell'indennità di esproprio per la realizzazione dei programmi di ricostruzione delle zone terremotate e dai principi espressi dalla sentenza n.67 del 1990 della Corte Costituzionale. 9 In contrario, è da osservare che, anteriormente alla richiamata pronuncia di questa Corte (Cass. 4344/97, come si è detto), la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di affermare invece ripetutamente che, anche con riguardo alle espropriazioni per pubblica utilità finalizzate alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge 14 maggio 1981, n.219, alle quali non si applicano, per la loro specialità, i criteri generali di determinazione dell'indennità dettati dall'art.5 bis della legge n.359 dell'8 agosto 1992, opera il principio secondo cui l'indennità medesima va determinata con riferimento alla data del decreto di esproprio, quando, cioè, si verifica il duplice effetto (che non tollera distacchi temporali) della perdita del diritto dominicale del privato e dell'acquisto, da parte dell'espropriato, del diritto al conseguimento del giusto indennizzo, non rinvenendosi nella citata legge n.219 del 1981 alcuna disposizione che deroghi a siffatto principio generale (Cass. Sezioni unite 6 novembre 1993, n. 10998; Cass. Sezioni unite 24 giugno 1994, n.6083; Cass.Sezioni unite 25 maggio 1995, n.5804). Successivamente, poi, all'intervento della già citata sentenza 4344/97, questa Corte, con orientamento costante espresso al suo massimo livello (e dal quale, invero, il Collegio non intende discostarsi non ravvisando la sussistenza di ragioni sufficienti, secondo quanto testimoniato dal fatto stesso che la decisione richiamata da ultimo, pronunciata peraltro a Sezione semplice, è rimasta praticamente isolata), ha avuto modo di ribadire che il principio dianzi enunciato, secondo cui l'indennità di espropriazione va determinata con riferimento alla data del decreto di esproprio, trova 10 applicazione, se non diversamente disposto, anche nei procedimenti non disciplinati dalle leggi n.2359 del 1865 e n.865 del 1971, ovvero altresì alle espropriazioni finalizzate alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, per il risanamento delle zone colpite dal sisma del 1980, di cui al titolo VIII della legge n.219 del 1981, onde, nel giudizio (avanti la Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di NA, là dove si tratti di immobile ubicato nel locale Comune, ovvero avanti al Tribunale, là dove si tratti, come nella specie, di immobile ubicato in un Comune diverso) di opposizione alla stima dell'indennità provvisoria spettante al proprietario in conseguenza dell'espropriazione di un suo bene strumentale all'attuazione del programma straordinario sopra menzionato, dato l'indissolubile collegamento esistente tra indennità di espropriazione e momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, non può addivenirsi ad alcuna statuizione sull'ammontare dell'indennità medesima se non in presenza del provvedimento ablatorio, nel senso esattamente che l'intervento del decreto di espropriazione costituisce un presupposto indefettibile e, quindi, una condizione dell'azione avente ad oggetto la determinazione definitiva dell'anzidetta indennità, sì che deve preesistere alla pronuncia della sentenza che definisce quel giudizio, con tutte le relative implicazioni (Cass. Sezioni unite 10 marzo 1998, n.2644; Cass. Sezioni unite 7 luglio 1999, n.385; Cass.Sezioni unite 25 ottobre 1999, n.746; Cass. Sezioni unite 22 novembre 1999, n., 818; Cass. Sezioni unite 29 novembre 1999, n.833). Del resto, è appena il caso di aggiungere: 11 1) che l'art.80, sesto comma, della medesima legge 219/1981 richiama espressamente gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n.2892, laddove è noto che le espropriazioni relative ad opere pubbliche da eseguirsi nel Comune di NA, con l'applicazione dei benefici dettati da queste ultime due disposizioni, risultano assoggettate ad un procedimento amministrativo la cui disciplina legale, mentre prescrive che il provvedimento il quale dispone l'espropriazione contenga l'indicazione dell'indennità provvisoria, esclude peraltro che tale ammontare debba essere preventivamente determinato attraverso un subprocedimento amministrativo e lo rapporta in vari modi alla somma offerta dall'espropriante e non accettata dall'espropriato, onde, con riferimento a siffatte procedure espropriative, non sussiste per legge il postulato cardine dell'orientamento qui disatteso, costituito dall'asserita esistenza di una prescrizione normativa alla cui stregua il decreto di espropriazione deve contenere l'indicazione dell'ammontare della relativa indennità nella misura determinata attraverso un distinto ed autonomo subprocedimento;
2) che la disciplina relativa alle fasi amministrative delle espropriazioni le quali ricadono sotto la normativa contenuta nel titolo VIII della richiamata legge n.219 del 1981 è dettata, con riferimento al caso di specie, dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.70 del 10 agosto 1982 (come modificata dall'ordinanza n.275 del 28 marzo 1985), la quale, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, prevede, agli articoli 7, 8 e 9, che la pronuncia del decreto di espropriazione avvenga sulla sola base della predeterminazione di una indennità provvisoria suscettibile di 12 impugnazione in sede giudiziale e che il proprietario abbia diritto di introdurre, indipendentemente dalla pronuncia del decreto di espropriazione, un giudizio di opposizione alla stima corrispondente (provvisoria appunto) sostanzialmente omologo al processo di cui all'art. 19 della legge n.865 del 1971, onde la disciplina speciale sopra illustrata contempla in modo espresso un procedimento amministrativo ed un procedimento giudiziario strutturati in modo ontologicamente diverso dal paradigma ipotizzato dall'orientamento qui disatteso, di modo che, rispetto ad essi, non si può configurare alcun ostacolo a che rimangano assoggettati al principio generale proprio dei procedimenti espropriativi ordinari. Ne discende che, nella specie, non essendo stato emesso al momento della sentenza pronunciata dalla Corte territoriale il decreto di espropriazione, giusta quanto risulta dall'incensurato apprezzamento di detto giudice, a quest'ultimo era preclusa la pronuncia sull'indennità definitiva di espropriazione, onde lo stesso giudice, nel determinare invece l'ammontare di tale indennità (con riferimento, ovviamente, al momento della decisione), è incorso nelle corrispondenti violazioni di legge denunciate in ricorso. Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta ancora il ricorrente violazione e falsa applicazione, ex art.360, nn.3 e 5, c.p.c., degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 1277 e seguenti e 1224 c.c., in riferimento alle leggi n.865 del 1971, n.2359 del 1865 e n.219 del 1981, censurando la Corte territoriale là dove questa : a) ha proceduto all'automatica rivalutazione all'attualità, in relazione al deprezzamento della moneta, delle somme riconosciute a titolo di indennità 13 di espropriazione e di occupazione legittima;
b) ha proceduto alla detta rivalutazione automatica delle indennità in assenza di domanda da parte dell'opponente; c) ha riconosciuto gli interessi legali (su entrambe le indennità di espropriazione e di occupazione) a far tempo dalla domanda introduttiva del giudizio e non invece dalla data di emanazione della sentenza (in luogo del decreto di espropriazione); d) ha riconosciuto gli stessi interessi legali sulle indennità illegittimamente rivalutate. Il motivo è parzialmente fondato. Per quanto attiene, infatti, alla censura sub a), giova premettere come una simile censura non possa ritenersi assorbita per effetto dell'accoglimento del primo motivo di gravame, dal momento che la Corte territoriale ha, con incensurato apprezzamento, ritenuto, facendo applicazione del saggio degli interessi legali, che "l'indennità di occupazione va calcolata su quella di espropriazione e non già sul valore venale del bene espropriato", onde è palese che la corretta determinazione di questa, ancorché in via virtuale, rappresenti una condizione necessaria per la corretta determinazione altresì di quella. Al riguardo, si osserva che detto giudice, una volta determinata l'indennità di espropriazione riferita al 1985, ha quindi proceduto a rivalutare la relativa somma “all'attualità sulla base degli indici ISTAT”. In contrario, vale tuttavia notare: 1) che in ordine alle occupazioni legittime di immobili preordinate alla 14 successiva espropriazione per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al titolo VIII della legge n.219 del 1981, ai fini della determinazione della relativa indennità occorre far riferimento non al valore “venale” del bene occupato, bensì al valore che deve (o dovrebbe) essere adottato ai fini della successiva espropriazione, ovvero, in concreto, tenuto conto del richiamo contenuto nell'art.80 della medesima legge, l'indennità va determinata sulla base del valore individuato secondo il criterio previsto dall'art. 13 della legge n.2892 del 1885 e, quindi, sulla base della media tra il valore "venale” del bene ed i fitti coacervati dell'ultimo decennio o, in difetto, la rendita catastale rivalutata (Cass. Sezioni unite 9 maggio 2000, n.299); 2) che, però, ai fini della determinazione, mediante applicazione del criterio del tasso legale degli interessi, dell'indennità da occupazioni legittime del genere di quelle anzidette (e di cui al caso in esame), il parametro virtuale rappresentato dall'indennità (determinata secondo i criteri sopra indicati) che sarebbe stata dovuta per l'espropriazione ove il procedimento ablatorio fosse sfociato nella sua naturale e prevedibile conclusione deve, in mancanza del decreto di esproprio, come nella specie, essere individuato si su base annua (secondo quanto ha fatto la Corte territoriale attraverso il ricorso alla tabella che si legge alle pagine 15 e 16 dell'impugnata sentenza), ma non già con riferimento ad un criterio automatico fisso, quale quello costituito dai relativi coefficienti di svalutazione, dal momento che tale criterio (peraltro applicato da detto giudice neppure sul valore di mercato del fondo ma sull'intera indennità, riferita al 1985, pari a lire 19.378.200) non tiene conto delle 15 effettive variazioni nel tempo del valore medesimo, laddove la riferita indennità di espropriazione virtuale deve invece essere ragguagliata ad entità di capitale, calcolate appunto su base annua, corrispondenti al reale andamento di siffatto valore, onde, sulla scorta di una determinazione simile, occorre poi procedere, in applicazione dell'incensurato criterio che fa leva sul tasso legale degli interessi, alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima. Restando così assorbita la censura illustrata sotto la lettera b), per quanto attiene alle residue censure, di cui alle lettere c) e d) rispettivamente, si osserva: 1) che, in ordine agli interessi sopra l'indennità di espropriazione, le relative doglianze risultano parimenti assorbite per effetto dell'accoglimento del primo motivo del ricorso;
2) che, in ordine agli interessi sopra l'indennità di occupazione, per un verso, circa cioè la determinazione del loro ammontare, questi dovranno evidentemente venire computati sulla medesima indennità da determinarsi nuovamente alla stregua dei criteri sopra indicati, mentre, per altro verso, circa cioè la loro decorrenza, giova notare che il ricorrente è carente di interesse a proporre la corrispondente censura, diretta a conseguire la relativa liquidazione "dalla data di emanazione della sentenza (in luogo del decreto di espropriazione)", dal momento che la Corte territoriale ha riconosciuto simili interessi “a far tempo dalla domanda introduttiva del presente giudizio" (ovvero dal 19.2.1988), laddove gli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, in quanto diretti a compensare il proprietario della 16 mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità (nella specie, quindi, dal 1985, essendo stato il decreto di autorizzazione di tale occupazione emanato 1'11 aprile dello stesso anno), quale momento di maturazione del relativo diritto, rendendosi irrilevante il fatto che la menzionata indennità venga liquidata sulla base del computo degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, dal momento che l'adozione di un siffatto criterio non vale a trasformare in obbligazione di interessi quella che rimane un'obbligazione di reintegra del proprietario rispetto al pregiudizio subito in conseguenza del mancato godimento dell'immobile (Cass. 6 febbraio 1997, n.1113; Cass. 10 luglio 1998, n.6722; Cass. 6 novembre 1998, n.11158). Pertanto, il primo e, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso meritano accoglimento, onde, dichiarato assorbito il terzo siccome attinente alla sorte delle spese del doppio grado di merito, l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di NA, affinché detto giudice provveda a statuire sulla controversia demandata alla sua cognizione facendo applicazione dei principi sopra enunciati.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo e, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di NA. 17 Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2001. Puma Sezione Cive Depostato in Cancelleria - 9 MAG. 2002 IL CANCELLIERE IL PRESIDENTE frommi Losauro L'ESTENSORE Podo Qiuliam E N O A I L Z L A E 9 R 1 D T 2 3 S . I 7 N G . 1 T E 8 R R 9 A 1 ' - A L 5 L D - E 4 1 E D T I E N S G E N G S E E E S L I A Luisa Passinetti IL CAN