Sentenza 14 maggio 2004
Massime • 1
Nel caso di arresto nella flagranza di reato, il pubblico ministero, se intende presentare l'imputato a dibattimento per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, è obbligato a farlo all'udienza che risulti già fissata entro le 48 ore dall'arresto e non può, in tal caso, chiedere al giudice del dibattimento la fissazione di un'apposita udienza nelle successive 48 ore: infatti, il pubblico ministero ha il potere discrezionale di scegliere se richiedere la convalida dell'arresto al giudice delle indagini preliminari o richiedere la convalida dell'arresto, ed il contestuale giudizio direttissimo, al tribunale, e nel caso abbia optato per la seconda soluzione, al fine di facilitare lo svolgimento del dibattimento, il legislatore ha previsto la possibilità per l'organo dell'accusa di richiederne la fissazione al più presto, e comunque non oltre le successive 48 ore, solo nel caso in cui il giudice non tenga udienza entro le 48 ore dall'arresto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2004, n. 31043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31043 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 14/05/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1053
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 28332/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;
nel procedimento penale nei confronti di:
Bedoui Mollameli, n. a Madia Tunisia) il 21.10.1965;
avverso l'ordinanza del tribunale di Ragusa, emessa in data 31.5. 2003;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Procuratore generale, Dott. F.P. Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica di Ragusa ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza datata 31.5.2003 con cui il tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, non convalidò l'arresto in flagranza dei reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 577 cod. pen. di Mohamed Bedoui.
Questi, arrestato la sera del 29.5.2003, era stato messo a disposizione del Procuratore della Repubblica di Ragusa che, ricevette gli atti il mattino del 30 maggio, quando il giudice teneva udienza.
Invece di presentare l'arrestato direttamente in udienza, il Pubblico ministero inoltrò al tribunale di Ragusa (sez. dist. di Vittoria) richiesta di fissazione d'udienza di convalida e di contestuale giudizio direttissimo per il giorno seguente 31 maggio, nella quale tribunale non convalidò l'arresto ritenendo che il Pubblico ministero possa richiedere la fissazione dell'udienza di convalida entro le successive 48 ore, soltanto se il giudice non tenga udienza, mentre nell'ipotesi in cui il giudice tiene udienza -se intende procedere a giudizio direttissimo contestualmente alla convalida dell'arresto- egli deve presentare direttamente l'arrestato in udienza.
Il ricorso deduce violazione di legge per avere il giudice interpretato erroneamente e illegittimamente il dato normativo là dove ha affermato che, ove il giudice tenga udienza nelle 48 ore dall'arresto, il P.M. è obbligato a presentare l'arrestato a quell'udienza, trascurando che l'art. 558.4 c.p.p. prevede per il Pubblico Ministero la facoltà di scelta tra la presentazione diretta "...lo può presentare direttamente all'udienza") e la richiesta al giudice di fissare l'udienza entro le successive 48 ore.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Erroneamente il ricorrente deduce dall'espressione "può presentare direttamente all'udienza" la possibilità per il Pubblico Ministero di scegliere tra tale modalità e la richiesta di fissazione dell'udienza entro le successive 48 ore. E ciò sia per ragioni d'interpretazione sistematica degli artt. 390, 449 e 558 c.p.p. sia per una razionale e coerente lettura dell'art. 558 c.p.p.. 2.1. Sotto il primo profilo, si osserva che l'alternativa opzionale ("può presentare direttamente all'udienza") si riferisce alla possibilità per il Pubblico ministero, nel caso d'arresto in flagranza di reato, di scegliere tra la richiesta di convalida dell'arresto al giudice per le indagini preliminari (art. 390 co. 1 e 2 c.p.p.) e la richiesta al Tribunale -in composizione collegiale (art. 449 c.p.p.) e in composizione monocratica (art. 558 c.p.p.)- di procedere alla convalida dell'arresto e al contestuale giudizio direttissimo.
A tale opzione è riferita l'espressione "può presentare...") contenuta in entrambe le norme (artt. 449 e 558 c.p.p.), non già alla libera scelta tra presentazione immediata in udienza in corso o già prevista e richiesta di fissazione di specifica udienza. Rispetto alla disciplina prevista per l'organo collegiale (l'art. 449 c.p.p. non fa menzione della possibilità di richiesta del P.M. di fissazione dell'udienza, ma soltanto della presentazione direttamente all'udienza dell'imputato in stato d'arresto), il legislatore ha voluto aggiungere un'ulteriore modalità (per l'ipotesi che il giudice non tenga udienza nelle 48 ore dall'arresto) al fine di facilitare dinanzi al tribunale monocratico lo svolgimento del giudizio direttissimo nel caso d'arresto in flagranza, ma non ha inteso lasciare alla discrezionalità del Pubblico ministero la scelta tra l'immediata presentazione in udienza e la richiesta di fissazione d'udienza nella successive 48 ore (ciò che in taluni casi potrebbe implicare un'ingiustificata protrazione della limitazione di libertà personale dell'arrestato e persino una scelta della persona del giudice).
La disciplina di base posta dall'art. 558 è identica a quella prevista dall'art. 449: se il P.M. intende procedere a giudizio direttissimo contestuale, presenta l'arrestato direttamente all'udienza del giudice del dibattimento.
Il legislatore, considerando la maggiore facilità di fissazione dell'udienza del tribunale monocratico rispetto a quello collegiale, ha poi previsto -a somiglianza del procedimento di convalida dinanzi al g.i.p. di cui all'art. 390 comma 2 c.p.p.)- che "se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministro, al più presto e comunque entro le successive 48 ore".
2.2. Sotto il secondo profilo, mette conto ricordare che il P.M. può decidere di procedere a giudizio direttissimo, "se ... ordina che l'arrestato in fragranza sia posto a sua disposizione a norma dell'art. 386" (art. 558.4 prima parte c.p.p.). In mancanza di tale ordine, è previsto che "gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza... lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero" (art. 558.1).
"Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiale e gli agenti di polizia giudiziari che hanno eseguito l'arresto ... gliele danno immediatamente notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro 48 dall'arresto" (art. 558.2).
Orbene, è del tutto pacifico -sia per il dato testuale sia per le implicazioni istituzionali- che giammai la polizia giudiziaria potrebbe scegliere tra la presentazione immediata al giudice che siede in udienza e l'avviso per la fissazione d'altra udienza. Nè potrebbe ritenersi che la scelta competa al Pubblico Ministero, il cui potere, in siffatta ipotesi, è espressamente disciplinato -ma solo con riferimento al comma 1 dell'art. 558- dalle disposizioni d'attuazione: "nel caso previsto dall'art. 558 comma 1, la presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica con l'atto mediante il quale formula l'imputazionè (art. 163.1 disp. att. c.p.p.). Considerata la sostanziale simmetria tra il procedimento previsto dai commi 1 e 2 e quello previsto dal comma 4 dell'art. 558, deve concludersi che, nell'un caso e nell'altro, l'arrestato deve essere presentato direttamente al giudice che tiene udienza, salva la possibilità (la cui parziale diversa disciplina non rileva ai nostri fini) di specifica fissazione da parte del giudice, nel caso in cui non sia prevista l'udienza, a seguito della notizia dell'arresto ricevuta dalla polizia giudiziaria o della richiesta del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004