CASS
Sentenza 9 agosto 2023
Sentenza 9 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34785 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR NA nata ad [...] 1'11/04/1992 avverso l'ordinanza del 19/01/2023 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSINIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TR MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. NA RR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, in data 19 gennaio 2023, ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del 21 dicembre 2022 con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 32.855,00 rinvenuta presso l'abitazione della RR, indagata dei reati di cui agli artt. 512-bis e 648 cod. pen. 2. La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione ed errata interpretazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di ricettazione. 2.1. Il Tribunale ha fondato la decisione su intercettazioni inidonee a dimostrare il fumus del reato di ricettazione, in considerazione dell'assenza di espliciti riferimenti a somme di denaro ed ai luoghi di occultamento delle stesse. I giudici del riesame, ignorando la documentazione fiscale e bancaria prodotta dalla difesa attestante la provenienza lecita della somma in sequestro, 1 q)p,N Penale Sent. Sez. 2 Num. 34785 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 31/05/2023 non hanno spiegato per quali motivi tale denaro non potrebbe essere il ricavato delle attività commerciali riconducibili alla ricorrente. 2.2. La motivazione sarebbe congetturale ed apodittica nella parte in cui indica il marito della ricorrente (DO SA) quale successore dell'indagato KADER nella gestione dell'attività illecita nel periodo successivo all'arresto di quest'ultimo nonostante il DA non sia coinvolto nelle indagini né destinatario di alcuna misura cautelare reale o personale. 2.3. Il provvedimento impugnato sarebbe privo della necessaria indicazione dei concreti elementi di fatto che riconducano la condotta attribuita all'indagata alla fattispecie incriminatrice ipotizzata e che dimostrino l'esistenza di un delitto presupposto della contestata condotta di ricettazione. Allo stesso modo non sussisterebbero elementi da cui desumere l'esistenza di un nesso di concreta pertinenzialità e strumentalità tra il denaro sottoposto a sequestro ed i reati rubricati,' la ricorrente avrebbe fornito una ragionevole giustificazione della provenienza lecita del denaro in sequestro, producendo scontrini fiscali per complessivi 253.177,00 euro, documentazione che è stata del tutto ignorata dai giudici del riesame con conseguente carenza della motivazione. 2.4. La difesa ha, infine, rimarcato che la misura cautelare personale emessa nei confronti della RR è stata annullata per carenza indiziaria dal Tribunale del Riesame di Napoli in considerazione della ritenuta inidoneità delle conversazioni intercettate a dimostrare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto dedotto per doglianze non consentite dalla legge. 4. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare„ cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 3543 del 16/11/2022, Broghiero, non mass). Ciò posto, occorre prendere atto che la ricorrente, pur lamentando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, contesta in realtà la concreta 2 ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale. Le doglianze sono, ictu oculi, riferibili ad una motivazione, non già meramente apparente, ma illogica e non condivisa dalla ricorrente e, quindi, dedotte per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali. 5. Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione approfondita, coerente con le emergenze investigative e scevra da vizi logici, la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di ricettazione in considerazione delle dichiarazioni rese da EN D'LO e delle conversazioni intercettate poste a riscontro delle propalazioni del predetto collaboratore di giustizia, elementi indiziari ritenuti idonei a dimostrare che la somma rinvenuta in contante presso l'abitazione della RR costituisca il provento delle attività illecite svolte dagli affiliati al clan dei casalesi, confutando con percorso argomentativo esente da illogicità tutte le doglianze contenute nell'atto di riesame e riproposte in sede di legittimità (vedi pagg. da 2 a 6 dell'ordinanza impugnata). Diversamente da quanto affermato dalla difesa, il Tribunale ha valutato la documentazione prodotta dalla difesa, ritenendola inidonea a dimostrare la legittima provenienza del denaro sequestrato alla luce dei redditi percepiti dagli anni dalla RR, appena sufficienti al sostentamento del nucleo familiare (vedi pagg. 6 e 7 dell'ordinanza impugnata). Il provvedimento impugnato non appare, in conclusione, affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati;
la motivazione del provvedimento impugnato risulta scevra da vizi logici manifesti e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". 6. La ricorrente prospetta, inoltre, l'assenza di nesso di pertinenzialità del denaro con il delitto in accertamento, affermando che le somme sequestrate sarebbero relative ad attività lecite dell'indagata. La doglianza non tiene conto del principio di diritto di recente affermato dalle Sezioni Unite secondo cui: «La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione» (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). La somma di denaro che ha costituito il prezzo o il profitto del reato non va dunque considerata, ai fini che ci occupano, nella sua fisic:a consistenza, ma nella sua ontologica essenza di bene fungibile e paradigma di valore. Se il 3 prezzo o il profitto del reato è rappresentato da una somma di denaro, essa si confonde con altre componenti del patrimonio del reo e perde perciò stesso ogni giuridico rilievo la sua identificabilità fisica. In definitiva, secondo le Sezioni Unite, il rapporto di pertinenzialità va individuato tra il reato e l'incremento monetario che ne è conseguito, di talché la materiale composizione della disponibilità del denaro depositato su conto corrente bancario diviene irrilevante, posto che oggetto della confisca sarà pur sempre una somma di valore pari a quella ottenuta dalla commissione del reato. Il sequestro finalizzato alla confisca del' denaro quale profitto o prezzo del reato, operando allo stesso modo della confisca per equivalente, genera un vincolo permanente di valore sulle consistenze pecuniarie anche future del soggetto ad esso sottoposto. Lo scopo della misura ablativa non è, infatti, di ritrovare sul conto corrente del reo le stesse banconote ab origine costituenti il prezzo o il profitto del reato, ma di realizzare l'ablazione della somma che sia già entrata nel patrimonio dell'autore a causa della commissione dell'illecito ed ivi sia ancora rinvenibile, poiché il pregiudizio è comunque correlato al carattere permanente dello stesso ed alla sua operatività slegata da una precisa e predefinita delimitazione temporale (da ultimo vedi Sez. 2, n. 43569 del 14/09/2022, Leo, non massimata;
Sez. 2, n. 41997 del 13/10/2022, Di Mariano, non massimata). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 31 maggio 2023 Sentenza con motivazione semplificata.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TR MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. NA RR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, in data 19 gennaio 2023, ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del 21 dicembre 2022 con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 32.855,00 rinvenuta presso l'abitazione della RR, indagata dei reati di cui agli artt. 512-bis e 648 cod. pen. 2. La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione ed errata interpretazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di ricettazione. 2.1. Il Tribunale ha fondato la decisione su intercettazioni inidonee a dimostrare il fumus del reato di ricettazione, in considerazione dell'assenza di espliciti riferimenti a somme di denaro ed ai luoghi di occultamento delle stesse. I giudici del riesame, ignorando la documentazione fiscale e bancaria prodotta dalla difesa attestante la provenienza lecita della somma in sequestro, 1 q)p,N Penale Sent. Sez. 2 Num. 34785 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 31/05/2023 non hanno spiegato per quali motivi tale denaro non potrebbe essere il ricavato delle attività commerciali riconducibili alla ricorrente. 2.2. La motivazione sarebbe congetturale ed apodittica nella parte in cui indica il marito della ricorrente (DO SA) quale successore dell'indagato KADER nella gestione dell'attività illecita nel periodo successivo all'arresto di quest'ultimo nonostante il DA non sia coinvolto nelle indagini né destinatario di alcuna misura cautelare reale o personale. 2.3. Il provvedimento impugnato sarebbe privo della necessaria indicazione dei concreti elementi di fatto che riconducano la condotta attribuita all'indagata alla fattispecie incriminatrice ipotizzata e che dimostrino l'esistenza di un delitto presupposto della contestata condotta di ricettazione. Allo stesso modo non sussisterebbero elementi da cui desumere l'esistenza di un nesso di concreta pertinenzialità e strumentalità tra il denaro sottoposto a sequestro ed i reati rubricati,' la ricorrente avrebbe fornito una ragionevole giustificazione della provenienza lecita del denaro in sequestro, producendo scontrini fiscali per complessivi 253.177,00 euro, documentazione che è stata del tutto ignorata dai giudici del riesame con conseguente carenza della motivazione. 2.4. La difesa ha, infine, rimarcato che la misura cautelare personale emessa nei confronti della RR è stata annullata per carenza indiziaria dal Tribunale del Riesame di Napoli in considerazione della ritenuta inidoneità delle conversazioni intercettate a dimostrare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto dedotto per doglianze non consentite dalla legge. 4. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare„ cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 3543 del 16/11/2022, Broghiero, non mass). Ciò posto, occorre prendere atto che la ricorrente, pur lamentando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, contesta in realtà la concreta 2 ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale. Le doglianze sono, ictu oculi, riferibili ad una motivazione, non già meramente apparente, ma illogica e non condivisa dalla ricorrente e, quindi, dedotte per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali. 5. Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione approfondita, coerente con le emergenze investigative e scevra da vizi logici, la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di ricettazione in considerazione delle dichiarazioni rese da EN D'LO e delle conversazioni intercettate poste a riscontro delle propalazioni del predetto collaboratore di giustizia, elementi indiziari ritenuti idonei a dimostrare che la somma rinvenuta in contante presso l'abitazione della RR costituisca il provento delle attività illecite svolte dagli affiliati al clan dei casalesi, confutando con percorso argomentativo esente da illogicità tutte le doglianze contenute nell'atto di riesame e riproposte in sede di legittimità (vedi pagg. da 2 a 6 dell'ordinanza impugnata). Diversamente da quanto affermato dalla difesa, il Tribunale ha valutato la documentazione prodotta dalla difesa, ritenendola inidonea a dimostrare la legittima provenienza del denaro sequestrato alla luce dei redditi percepiti dagli anni dalla RR, appena sufficienti al sostentamento del nucleo familiare (vedi pagg. 6 e 7 dell'ordinanza impugnata). Il provvedimento impugnato non appare, in conclusione, affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati;
la motivazione del provvedimento impugnato risulta scevra da vizi logici manifesti e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". 6. La ricorrente prospetta, inoltre, l'assenza di nesso di pertinenzialità del denaro con il delitto in accertamento, affermando che le somme sequestrate sarebbero relative ad attività lecite dell'indagata. La doglianza non tiene conto del principio di diritto di recente affermato dalle Sezioni Unite secondo cui: «La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione» (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). La somma di denaro che ha costituito il prezzo o il profitto del reato non va dunque considerata, ai fini che ci occupano, nella sua fisic:a consistenza, ma nella sua ontologica essenza di bene fungibile e paradigma di valore. Se il 3 prezzo o il profitto del reato è rappresentato da una somma di denaro, essa si confonde con altre componenti del patrimonio del reo e perde perciò stesso ogni giuridico rilievo la sua identificabilità fisica. In definitiva, secondo le Sezioni Unite, il rapporto di pertinenzialità va individuato tra il reato e l'incremento monetario che ne è conseguito, di talché la materiale composizione della disponibilità del denaro depositato su conto corrente bancario diviene irrilevante, posto che oggetto della confisca sarà pur sempre una somma di valore pari a quella ottenuta dalla commissione del reato. Il sequestro finalizzato alla confisca del' denaro quale profitto o prezzo del reato, operando allo stesso modo della confisca per equivalente, genera un vincolo permanente di valore sulle consistenze pecuniarie anche future del soggetto ad esso sottoposto. Lo scopo della misura ablativa non è, infatti, di ritrovare sul conto corrente del reo le stesse banconote ab origine costituenti il prezzo o il profitto del reato, ma di realizzare l'ablazione della somma che sia già entrata nel patrimonio dell'autore a causa della commissione dell'illecito ed ivi sia ancora rinvenibile, poiché il pregiudizio è comunque correlato al carattere permanente dello stesso ed alla sua operatività slegata da una precisa e predefinita delimitazione temporale (da ultimo vedi Sez. 2, n. 43569 del 14/09/2022, Leo, non massimata;
Sez. 2, n. 41997 del 13/10/2022, Di Mariano, non massimata). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 31 maggio 2023 Sentenza con motivazione semplificata.