Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11902 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Si ri Magistrat 1 1902/0 Presidents Dott. Ettore MERC RIO G.N. 9986/01 Cron. 25784Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano IA EVANGELISTA Consigliere Ud. 07/02/03 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere i ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: DE RE AN AR, nella qualità di tutrice di IN CE, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DEL INTERNO,1 in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2003 - controricorrente 759 -1-
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati CARLO DE rappresentato e MARCHINI, ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 4352/00 del Tribunale di -NAPOLI, depositata il 24/08/00 R.G.N. 44210/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per inammissibilità ed in subordine accoglimento del ricorso. -2- R.G. 9986/01 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivi specifici ai sensi degli artt. 342 e 434 c. p. c., l'appello proposto da EL ET NA IA (nella qualità di tutore di NO IN) contro la sentenza del Pretore della stessa sede in data 8 giugno 1995, di rigetto della domanda (contro il Ministero dell'interno) rivolta ad ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento nella stessa misura di quella goduta dai grandi invalidi di guerra. La parte privata ha proposto ricorso, nei confronti del Ministero dell'interno e dell'INPS, per la cassazione della sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame, deducendo un unico motivo. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso, mentre l'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciandosi violazione degli artt. 434 e 342 c. p. c., errore in procedendo e insufficiente e contraddittoria motivazione, si deduce l'errore che il Tribunale avrebbe commesso nel dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di specificità dei motivi, sebbene non vi potessero essere incertezze sui limiti e sulla portata del chiesto riesame dal momento che impugnazione investiva tutte le questioni risolte negativamente dal giudice di primo grado. Il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti dell'INPS, che è stato estraneo al pregresso giudizio di merito (v. Cass. 13 luglio 2001 n.9538), e rigettato in relazione al Ministero dell'interno. La giurisprudenza della Corte ha enunciato, in generale, il principio che l'atto d'appello, tanto nel rito ordinario, quanto nel rito del lavoro, introduce un procedimento d'impugnazione, nel quale i poteri cognitori del giudice, all'infuori 3 delle questioni rilevabili d'ufficio, sono circoscritti dall'iniziativa della parte istante, spettando ad essa di attivarsi per la riforma delle decisioni sfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado. Pertanto, l'onere della specificazione dei motivi d'appello esige che la manifestazione volitiva dell'appellante, indirizzata ad ottenere la suddetta riforma, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione in proposito della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi stessi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità, nel caso concreto, di quella motivazione. L'inosservanza di detto onere determina la nullità dell'atto di appello, quando nessun capo della sentenza del primo giudice sia censurato con sufficiente specificazione (Cass., sez. un., 6 giugno 1987 n. 4991). Più in particolare, è stato precisato che ai fini della validità dell'appello non sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ed i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro lato, esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (Cass., sez. un., 20 settembre 1993 n. 9628 ). Nel caso di specie, come si legge nello stesso ricorso che ne riporta in contenuto, l'atto di appello conteneva una critica per avere il Pretore rigettato la domanda sulla base di “mere formule negatorie lontane dal merito dei temi sottoposti al suo ред 4 giudizio" e domandava la riforma totale della sentenza appellata. Si richiamavano gli aspetti di incostituzionalità delle norme applicabili se interpretate in senso negativo alla tesi dell'assistito e ci si riportava all'articolata esposizione fatta in primo grado. Pertanto, come già deciso in altre analoghe controversie (v. Cass. 10 settembre 2002 n.13180), si deve ritenere conforme al diritto la decisione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434, comma primo, c. p. c., essendo l'atto privo dei requisiti minimi richiesti per essere qualificato quale impugnazione della sentenza di primo grado, in assenza di critiche specifiche alle argomentazioni (o alla mancanza di argomentazioni) del provvedimento appellato. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, essendosi l'INPS limitato al deposito della procura (v. Cass. 4 novembre 1995 n.11499) e restandone la parte ricorrente esonerata nei confronti del Ministero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c. p. c..
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS e rigetta il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 7 febbraio 2003 Il Presidente Eline Il Consigliere estensore Floricol elfinchnelle Qua IL CANCELLIE Depositato in Cancelleria joggi. - 6 AGO. 2003 ville CANCELLANCELLERE O X , O R T S I G A E 5 R L I C A