Sentenza 3 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9651 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B' 9 6-5 1 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA 0.9 IN NOME DICASSAZIONE LA CORTE SUP Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 2245/00 Consigliere Cron. 25925994 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO -- Consigliere Ud. 24/04/02 Dott. Pasquale PICONE - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CU AR RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE VATICANO 46, presso lo studio dell'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO RICCI, GIUSEPPE ZUMPANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 2002 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
1796 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 72/99 del Tribunale di ROSSANO, depositata il 10/02/99 R.G.N. 534/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato PETILLO per delega ZUMPANO;
udito l'Avvocato JENI per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 3 febbraio 1995, la Sig.ra MA GL IO ricorreva al PR di Rossano nei confronti dell'INPS. Deduceva di essere bracciante agricola e di avere chiesto, senza esito, all'Istituto le indennità di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, in relazione a parto del 14 giugno 1993, nonché l'indennità di malattia dal 12 gennaio al 4 marzo 1993; e che sul ricorso al Comitato provinciale dell'Ente non si era provveduto in alcun modo. Chiedeva, pertanto, che fosse affermato il proprio diritto a tali provvidenze. L'INPS eccepiva la prescrizione del diritto e la decadenza;
nel merito, contestava l'effettività del rapporto di lavoro agricolo e la legittimità dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli negli anni di riferimento. Con sentenza n.291 del 1998 il PR rigettava il ricorso. L'appello dell'assicurata veniva rigettato dal Tribunale con sentenza in data 19 gennaio /10 febbraio 1999. Ha ritenuto il giudice di appello che, alla data del deposito del ricorso al PR (3 febbraio 1995), la IO era decaduta, ai sensi dell'art.47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n.639, dall'azione avendo presentato certificazioni di malattia in data 2 febbraio 1993 e domanda amministrativa per l'indennità per astensione obbligatoria in data 29 marzo 1993. La decisione amministrativa di non accoglimento era divenuta definitiva dopo il decorso di 300 giorni dalla data della domanda (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto;
90 giorni per l'eventuale - ricorso al Comitato provinciale, 90 giorni per la decisione del ricorso), per 224500.doc 3 cui il 24 ottobre 1994, quando venne proposto ricorso al Comitato provinciale, erano decorsi tutti i termini per le decisioni in sede amministrativa. Decorso un anno dalla maturazione dei 30° giorni, la IO era decaduta dal diritto di proporre l'azione giudiziaria. Peraltro, in motivazione, il Tribunale così si è espresso: Il ricorso è stato depositato innanzi al PR in data 3 febbraio 1995, quando la decadenza era già maturata e dunque l'appello per tali indennità merita accoglimento. Il Tribunale ha pure affermato, nel corso della motivazione, che l'appello merita accoglimento, nel merito, anche in relazione all'indennità per astensione facoltativa relativa al medesimo parto. Ha, tuttavia, rilevato che - in relazione all'estensione del terreno che non giustificava il numero di giornate dichiarate, alla luce delle tabelle ettaro-colture, ma al massimo solo 30 giornate lavorative -, il numero delle giornate dichiarate per il 1993 era fittizio, sì da doversi ritenere superata la presunzione derivante dalla certificazione amministrativa prodotta. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la IO con quattro motivi. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo la ricorrente denuncia le contraddizioni tra le affermazioni contenute nella parte motiva - secondo cui l'appello meritava accoglimento sia in punto di decadenza, sia, nel merito, in ordine alla 224500.doc 4 spettanza dell'indennità per astensione facoltativa relativa al medesimo parto e il dispositivo della sentenza. - Il motivo è infondato. Questa Corte suprema ha affermato che, il contrasto insanabile tra il dispositivo letto in udienza, nel rito del lavoro, e la motivazione della sentenza, determina nullità della decisione, ai sensi dell'art. 156, secondo comma c.p.c., per l'inidoneità di essa a consentire la individuazione del comando concreto del giudice (Cass.1 marzo 2001, n.2958; 6 aprile 2000, n.4304). Tale nullità deve essere fatta valere con l'impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata (Cass.11 gennaio 2001, n.300; 7 febbraio 2000, n.1335; 8 aprile 1997, n.3032). Peraltro, la suddetta nullità è da escludere nell'ipotesi in cui il contrasto tra dispositivo e motivazione sia solo apparente e superabile in via interpretativa (Cass.6 aprile 2000, n.4304; 23 settembre 1998, n.9528), come, secondo il giudizio della Corte, nel caso ora in esame nel quale il contenuto della decisione di rigetto dell'appello prende forma già all'interno della motivazione complessivamente esaminata. Vero è che nella parte dispositiva il Tribunale ha "rigetta[to] l'appello e, per l'effetto [ha] conferma[to] l'impugnata sentenza" e che, nella motivazione, dopo l'esordio, conformemente alle statuizioni appena citate, che "l'appello è infondato, pertanto, va rigettato", ha enunciato successivamente due proposizioni in contrasto con la premessa e cioè che "l'appello per tali indennità [di astensione facoltativa e obbligatoria] merita accoglimento", così come "merita accoglimento, nel merito anche in 224500.doc 5 relazione all'indennità per astensione facoltativa ...”. E', però evidente il "lapsus” nel quale con queste due ultime enunciazioni è incorso il Tribunale, solo che si consideri come la prima sembrerebbe pretendere, contraddittoriamente, di trarre fondamento dall'avvenuta maturazione della decadenza (certamente ostativa, come è del tutto evidente, all'affermazione del diritto della IO) e la seconda, del pari contraddittoriamente (e, ancora, in modo evidente), sembra ravvisare il diritto dell'assicurata nel fatto che la stessa aveva dichiarato un numero di giornate lavorative fittizio, superiore a quelle necessarie alla coltivazione del fondo, talché veniva meno, a suo danno, la presunzione risultante dalla sua iscrizione negli elenchi nominativi. Le due enunciazioni che fanno da premessa (apparentemente favorevole all'accoglimento dell'appello) ai successivi sviluppi argomentativi (contrari radicalmente alle pretese della IO) sono dunque in evidente contrasto non solo con l'esordio dei motivi della decisione ("l'appello è infondato, pertanto va rigettato"), ma, soprattutto, con le argomentazioni chiaramente svolte dal Tribunale, del tutto idonee, per contro, a sorreggere le statuizioni contenute nel dispositivo, nelle quali va dunque, con assoluta certezza, identificato il dictum del Tribunale, posto che la concordanza tra la parte dispositiva e la parte motiva della sentenza va ricercata nel complesso degli argomenti che univocamente sorreggono la seconda e non in singole enunciazioni, rinvenibili nella stessa parte motiva in guisa di anticipazione o di riepilogo sintetici delle argomentazioni medesime. 224500.doc 6 Col secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto maturata la decadenza, la quale prenderebbe a decorrere dalla maturazione del diritto e non dalla presentazione della domanda: nel caso in esame la decadenza avrebbe preso a decorrere dal 14 settembre 1993, sicché la domanda sarebbe stata proposta nei termini e non si sarebbe verificata alcuna decadenza. Occorre premettere che in questa sede non è più in discussione l'istituto della prescrizione, bensì la decadenza annuale prevista dall'art.47, comma terzo, del d.p.r. 30 aprile 1970, n.639, come sostituito dall'art.4 d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito in legge 14 novembre 1992, n.438. Rileva, quindi, la Corte come l'art.47, comma terzo, citato, disponga che l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo;
o di scadenza del termine previsto per la sua emanazione;
o di scadenza dei termini per l'esaurimento del procedimento amministravo, computati dalla presentazione della domanda di prestazione). Pertanto, è errata, in radice, la premessa dalla quale muove il motivo in esame, secondo cui la decadenza prende a decorrere dalla data di maturazione del diritto. Col terzo motivo, la ricorrente deduce che dalla documentazione prodotta in primo grado risultava comprovato il di lei diritto alle indennità di maternità, il quale sorge con l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al r.d. n.1949 del 1940 e cessa con la cancellazione dagli stessi. L'iscrizione aveva un serio valore probatorio non superabile con le considerazioni 224500.doc 7 svolte dal Tribunale circa l'estensione del terreno. Essendosi l'INPS tardivamente costituito in appello avrebbe violato il diritto al contraddittorio tra le parti. Infine, col quarto motivo di impugnazione, sostiene la ricorrente che l'eccezione circa l'estensione del terreno ed il carattere fittizio del rapporto, proposta solo in appello era nuova e tardiva. Comunque era infondata siccome non adeguatamente provata. Gli ultimi due motivi, ora esposti, per la stretta connessione delle censure, meritano trattazione congiunta. In ordine agli stessi la Corte ritiene: a) per quanto concerne l'indennità per astensione obbligatoria e per l'indennità di malattia, relativamente alle quali il Tribunale ha dichiarato la decadenza, i motivi in esame sono evidentemente assorbiti dalle considerazioni svolte nel rigettare il secondo motivo di ricorso. b) Per quanto, invece, attiene all'indennità per astensione facoltativa (la relativa pretesa è stata dal Tribunale disattesa per ragioni di merito), i motivi sono infondati. La Corte, infatti, presta piena adesione al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite (sent. 26 ottobre 2000, n.1133) secondo cui il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli 224500.doc 8 elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940, n.1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli nominativi o il possesso del certificato sostituivo (ed elenchi eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzo o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Nel caso in esame, la prevalenza data dal giudice di appello agli accertamenti ispettivi, in relazione a dati oggettivi, quali l'estensione del terreno, le tabelle ettaro-colture e le stesse dichiarazioni rese dalla IO in ordine al tipo di attività agricola svolta in concreto, rispetto alle mere 224500.doc 9 risultanze degli elenchi anagrafici, costituisce accertamento di fatto, operato dal giudice del merito secondo corretti canoni logico - giuridici, pertanto non censurabile in sede di legittimità. Infine, la Corte rileva che, essendo l'attività agricola, espletata per un numero minimo di giornate lavorative, requisito costitutivo del diritto alle prestazioni assistenziali di cui si tratta (conformemente a quanto deciso dalle Sezioni unite con la sentenza citata da ultima), la relativa contestazione non integra eccezione in senso proprio, ma mera difesa, come tale deducibile anche in grado di appello. Del tutto non esplicitata è poi la ragione dell'affermazione della ricorrente secondo cui la tardiva costituzione in appello della parte appellata violerebbe il diritto di difesa dell'altra parte. Deve, comunque, rilevarsi che il termine previsto dall'art.436 c.p.c. per la costituzione dell'appellato (a differenza dello stesso termine previsto per la proposizione dell'appello incidentale) ha carattere meramente ordinatorio, sicché è ammissibile la costituzione tardiva della parte appellata, ferme le decadenze e le preclusioni eventualmente verificatesi (Cass., 21 gennaio 1989, n.350; 5 dicembre 1988, n.5372; 27 agosto 1985, n.4561). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art. 152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non 224500.doc 10 ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. P. T. M. presente quidizio -La leLa Corte rigetta il ricorso. Nulla spese del Così deciso in Roma, addì 24 aprile 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE གལ ས་ངཔ PRESIDENTE. includo Mi leo Can the havelle Cubia Ravelle ESENTE S IMPOSTA DI BOLLO, DI O N Y B Micha DELLA LG 233 TASSA ART. 10 224500.doc 11