Sentenza 16 aprile 2010
Massime • 1
Non dà luogo a nullità la mancata concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo richiesto dopo che l'imputato ha optato per uno dei riti alternativi, giudizio abbreviato o applicazione di pena su richiesta. (In motivazione, la S.C. ha altresì affermato che, formulata la scelta del rito alternativo, non integra alcuna nullità l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere il termine a difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2010, n. 21573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21573 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 16/04/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 930
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 34737/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO IC N. IL 17/02/1949;
avverso la sentenza n. 259/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 09/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione OM IC avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 9 luglio 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa, all'esito di giudizio abbreviato, della sua responsabilità in ordine al reato di furto aggravato, commesso il 30 settembre 2008. Il furto aveva avuto ad oggetto una borsa che era stata appresa dall'imputato dopo avere rotto il finestrino dell'auto ove era custodita. Deduce:
1) la violazione dell'art. 62 c.p., n. 4 per non avere i giudici riconosciuto l'attenuante del danno di particolare tenuità nonostante che non risulti accertato un danno diverso e maggiore e, soprattutto, tenendo conto anche del danno integrato dalla effrazione del finestrino;
2) la violazione dell'art. 178 c.p.p. e dei diritti difensivi per avere, il giudice di primo grado, rifiutato di concedere il termine a difesa dopo la scelta del rito abbreviato;
3) il vizio di motivazione per non avere, il giudice dell'appello, dato risposta alla sollecitata questione di legittimità costituzionale dell'art. 558 c.p.p., comma 7 - nella lettura datane dalla giurisprudenza e cioè ostativa alla concessione del termine a difesa per chi abbia già optato per il rito abbreviato - atteso il contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo mira a contestare la interpretazione invece del tutto corretta data dalla Corte di appello all'ambito di operatività della attenuante del danno di speciale tenuità.
Due anni prima della presentazione del ricorso, le Sezioni unite hanno risolto la questione che oggi il ricorrente ripropone evidentemente rifacendosi ad indirizzi giurisprudenziale da ritenere ormai superati alla luce dell'interevento del supremo Consesso. Le Sezioni unite hanno infatti affermato il principio così massimato: ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti (Sez. U, Sentenza n. 35535 del 12/07/2007 Ud. (dep. 26/09/2007) Rv. 236914). I giudici hanno dunque motivatamente e legittimamente escluso che nel caso di specie, connotato anche dal danno derivato dalla effrazione del vetro della vettura - di valore economico certo apprezzabile - potesse trovare applicazione la attenuante dell'art. 62 c.p., n.
4. Il secondo motivo è infondato alla luce della costante giurisprudenza di legittimità sul punto.
Vale la pena ricordare qui il principio, peraltro ribadito più volte, secondo cui l'avviso all'imputato relativo alla facoltà di chiedere il termine a difesa nell'ipotesi di giudizio direttissimo di cui all'art. 451 c.p.p., comma 6, non concerne la distinta ipotesi prevista dall'art. 451 c.p.p., comma 5, che disciplina l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere che si proceda, in alternativa al rito prescelto dal Pubblico Ministero, con uno dei riti alternativi in quanto, in quest'ultima ipotesi, alla esplicitazione della scelta segue l'attivazione del rito richiesto e le regole del procedimento sono da quel momento quelle che governano il rito scelto (giudizio abbreviato, applicazione di pena). Ne consegue che, formulata la scelta del rito alternativo, non integra alcuna nullità l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere il termine a difesa che riguarda, invece, il dibattimento del giudizio direttissimo al quale si accede solo ove non sia stata esercitata quella scelta (Rv. 219846; Conf. Rv. 223502; N. 29446 del 2001 Rv. 219475). Per la stessa ragione, non integra nullità la mancata concessione del termine chiesto dalla difesa dopo avere optato per il rito abbreviato.
Del pari infondato è l'ultimo motivo.
Non solo il giudice ha replicato puntualmente alla richiesta della parte di ravvisare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 558 c.p.p., comma 7 come interpretato dalla giurisprudenza. In più, la riposta è del tutto condivisibile. Non si ravvisa alcuna violazione dei diritti difensivi o del principio di uguaglianza o del giusto processo, nella progressione processuale disegnata dall'art.558 c.p.p.. In esso è previsto che, dopo la convalida dell'arresto, la difesa ha la scelta fra la richiesta del termine a difesa (finalizzato alla valutazione di tutte le questioni processuali e di integrazione del materiale probatorio che intenda affrontare) e la richiesta di riti alternativi al rito direttissimo.
Nel secondo caso è prevista la immediata celebrazione del processo allo stato degli atti.
Tale ultima eventualità è quella verificatasi nella specie.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010