Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10285 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
I 0 A 1 D S , S 10285 0 1 4 T O A L T R 5 , L A ' A O L S B N L E I IN NOME EL POPO OTA NO R E 3 D D 7 I - W 6 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risolergiary N E S SEZIONE TERZA CIVILE E controtts Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ofronia Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente R.G.N. 9853/99 Dott. Francesco SABATINI Consigliere 10363/99 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Cron.22898 - Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Dott. Gianfranco MANZO Consigliere Ud.30/04/01 ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: OC EU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 33, presso lo studio dell'avvocato MARCO ANNECCHINO, difeso dall'avvocato GIORGIO TA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PA TA, PA LU, PA MI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, difesi dall'avvocato MARCELLO PRIGNANO, giusta 2001 delega in atti;
controricorrenti 838 - -1- nonchè
contro
VO EN;
- intimato e sul 2° ricorso n° 10363/99 proposto da: PA TA, PA LU, PA MI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, difesi dall'avvocato MARCELLO PRIGNANO, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
OC EU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 33, presso lo studio dell'avvocato MARCO ANNECCHINO, difeso dall'avvocato GIORGIO TA, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 190/99 della Corte d'Appello di BARI, SEZ SPEC AGRARIA, emessa il 27/01/99 e depositata il 25/02/99 (R.G. 701/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Gigliola MAZZA RICCI (per delega Avv. M. PRIGNANO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -2- Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 9/12/1994, TA PA, LU PA, MI PA E ON VO, premesso di essere comproprietari di un'azienda agricola denominata "Uria" sita in agro di Ischitella, località "Isola Varano", condotta direttamente dal ricorrente TA PA, tranne che per un appezzamento esteso circa ha. 4, coltivato ad agrumeto e condotto da TA OC;
che costui, come da specifica contestazione del 27/7/1993, si era reso responsabile di inadempienze sussumibili sub art. 5 L. 203/82; che, a seguito di ricorso per sequestro giudiziario del fondo, la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Lucera, previa acquisizione del rapporto informativo della Guardia Forestale (Nucleo di Polizia) di foggia, aveva concesso il provvedimento cautelare nominando custode l'agronomo dr. Bulzacchelli;
ciò premesso, chiedevano alla suddetta Sezione la declaratoria di risoluzione del contratto agrario per inadempimento del concessionario OC, con la condanna all'immediato rilascio del fondo nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Chiedeva altresì di ordinare al nominato custode di rilasciare il fondo in contestazione;
di disporre lo svincolo a favore di essi ricorrenti delle somme depositate dal custode sul libretto fruttifero postale intestato al Presidente del Tribunale, giusta ordinanza di sequestro. In via gradata, chiedevano di dichiarare erroneamente eseguito il provvedimento cautelare anche sugli alberi di ulivo e di ordinarne la consegna al custode. Si costituiva l'intimato e contestava in toto le domande, chiedendone il rigetto. Espletata istruttoria, l'adito Tribunale, con sentenza 12/7/1996, enucleando quattro tipi di inadempienze ritenute attribuibili al OC, dichiarava risolto, per grave inadempimento del resistente, il contratto agrario inter partes e condannava l'affittuario alla restituzione del fondo e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonché alle spese processuali. Disponeva inoltre la restituzione del fondo, da parte del custode, ai ricorrenti nonché lo svincolo delle somme, a favore degli istanti, eventualmente ritratte dal custode giudiziario e depositate, previa detrazione delle spese e dei compensi e previa effettuazione del rendiconto. L'appello proposto dal OC ed al quale avevano resistito i PA era però accolto dalla Corte di Appello di Bari, sezione specializzata agraria che, disposta C.T.U. ed acquisita l'ulteriore documentazione prodotta dall'appellante, con sentenza 25/2/1999, rigettava l'originario ricorso dei PA-VO, che condannava al pagamento delle spese del doppio grado. Riteneva il giudice del gravame che le asserite inadempienze valutate in prime cure, lungi dall'integrare un'ipotesi di inadempimento giustificativo della risoluzione del rapporto di affittanza, non erano attribuibili all'affittuario, né sotto il profilo della conduzione negligente, né sotto quello della violazione delle norme della tecnica agraria. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il OC (n. 9853/99), affidandolo ad un solo motivo, sia i PA- VO, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria. Ambedue le parti hanno resistito agli avversi gravami con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Devono preliminarmente riunirsi i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. In secondo luogo, va rilevato che il ricorso incidentale assume valore prioritario sotto il profilo logico-giuridico e va conseguentemente esaminato con precedenza. Chiarito quanto innanzi, con il primo motivo i PA-VO, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, soprattutto, la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia (il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito), criticano la statuizione con la quale il giudice del gravame, andando in avviso contrario al primo giudice, ha escluso nella specie un inadempimento del OC tale da comportare la risoluzione del contratto inter partes. La censura non è fondata. Essa si infrange contro l'apprezzamento con cui la Corte territoriale, esaminati i quattro profili di inadempimento enucleati dal Tribunale dall'ampio materiale probatorio assunto, ha rilevato: che nessuna violazione può essere imputata all'affittuario per avere costui irrigato il terreno con il sistema "per scorrimento" in assenza di altre fonti di acqua;
che la presenza sulle piante di licheni non costituiva alcuna patologia e, tantomeno, causa di inadempienza attribuibile al OC%3B che il lamentato stato generale di malessere delle colture del fondo non era conseguente ad una violazione da parte dell'affittuario - dei suoi doveri di normale e razionale coltivazione del fondo medesimo;
infine, che l'unilaterale iniziativa del OC di tagliare un centinaio di piante, senza comunicarla ai concedenti, era l'unico inadempimento addebitabile all'affittuario, che però non raggiungeva quel grado di gravità tale da indurre alla pronuncia di risoluzione del contratto. Trattasi di motivazione di cui sono state enunciate le determinazioni conclusive ma che sono supportate da un iter logico ampio e congruo, che si discosta consapevolmente dalle conclusioni del C.T.U. con adeguate confutazioni. Eppertanto sembra che sotto la denuncia formale di violazione di legge in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, in realtà i PA chiedono un riesame di quelle risultanze, contrario a quanto ritenuto dal giudice del gravame e favorevole alle tesi di essi ricorrenti e, come tale, inammissibile in questa sede di legittimità, ove non si discute dell'esattezza o meno della motivazione contestata, ma esclusivamente della sua correttezza e completezza logico-giuridica. Né i PA possono lamentarsi del fatto che il giudice di appello non abbia esaminato anche gli altri profili di inadempimento denunciati ma non considerati dal primo giudice siccome ritenuti ultronei rispetto alla pronuncia risolutiva (e, segnatamente, la dedotta morosità, riproposta anche in appello). Infatti la scrutinabilità di tale profilo era subordinata all'acquisizione di ulteriori acquisizioni istruttorie la cui ammissione era stata richiesta dai PA appellati in via subordinata e solo "ove mai venisse ammessa la prova orale richiesta dall'appellante"; e, pertanto, non essendo stata ammessa tale prova, non si vede come il giudice dell'appello avrebbe potuto soddisfare la richiesta istruttoria dei PA. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Con il secondo mezzo i ricorrenti incidentali, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamentano che la Corte barese abbia loro addossato l'onere di provare tutte le inadempienze del OC e, segnatamente, le ragioni che lo avrebbero indotto al taglio delle piante. La censura non coglie nel segno. Infatti la suddetta Corte, pur affermando genericamente che incombeva ai PA l'onere di addurre "un pur minimo supporto probatorio con riferimento non solo alle cause diverse che indussero l'affittuario al taglio delle piante ma anche a tutti gli altri fatti" di inadempienza riconosciuti dal Tribunale a carico dell'affittuario, non ha inteso prendere posizione sul delicato problema del se l'onere di provare l'inadempimento debba gravare sull'attore in risoluzione o piuttosto spetti al convenuto che si oppone allo scioglimento del rapporto provare di avere - adempiuto;
ma si è in effetti espresso nel senso che a fronte dell'assunto del OC che le piante furono abbattute in quanto secche i concedenti non avevano "addotto ... un pur minimo supporto probatorio con riferimento alle cause diverse che indussero l'affittuario al taglio delle piante”, con ciò gravando i PA, eventualmente, solo dell'onere della prova contraria. E parimenti con riguardo a tutti gli altri profili di inadempimento, la suddetta Corte ha tratto le sue conclusioni dall'esame del complesso delle risultanze probatorie hinc et inde addotte e, segnatamente, dalla C.T.U. e dalla documentazione proveniente da autorità pubbliche, senza alcuna inversione dell'onere della prova. Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato. Con il successivo mezzo i PA, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 L. n. 203 del 1982 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamentano che le inadempienze del OC non siano state considerate, in sede di gravame, tali da comportare la risoluzione del contratto. Neppure l'esposta doglianza può accogliersi. Le considerazioni già svolte sono sufficienti a rigettarla, ove si tenga presente che la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini risolutivi del rapporto costituisce un apprezzamento di fatto, devoluto al giudice del merito ed insindacabile in - come nella specie, alla luce appunto delle esposte cassazione ove considerazioni sia sorretto da una motivazione priva di errori giuridici, - nonché congrua e persuasiva sotto il profilo logico. La censura va, quindi, disattesa. Resta da esaminare il quarto motivo con cui, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116, 101 e 437 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., i ricorrenti si dolgono che sia stata consentita la produzione, all'udienza di discussione in appello, di certa documentazione (perizia di parte e tabella termometrica), contenente anche riferimenti ad una missiva datata 25/1/96, inviata dal custode giudiziario al OC, documentazione della 7 3 quale il giudice del gravame ha inammissibilmente tenuto conto, trattandosi di prove documentali. Anche l'ultima censura va rigettata. A tal fine è sufficiente rilevare che siffatta documentazione, pur menzionata e valutata dalla corte territoriale, con tutta evidenza non ha assunto valore decisivo nella trama argomentativa dell'impugnata sentenza, le cui conclusioni restano sufficientemente giustificate dal complesso delle altre considerazioni svolte dalla suddetta Corte. Concludendo, il ricorso incidentale dei PA-VO va rigettato. Merita invece accoglimento l'unico motivo del ricorso principale con cui il OC, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., lamenta che il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda con la quale aveva chiesto la “condanna degli appellati al risarcimento dei danni". La censura, come già accennato, è fondata. Il OC, nelle conclusioni di appello, aveva chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, la reintegrazione nella conduzione del fondo sino alla scadenza naturale, il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese. La Corte barese ha taciuto completamente sulle domande di reintegrazione e di risarcimento e l'affittuario ha fatto acquiescenza alla prima omissione ma ha contestato la seconda. Né in siffatta condotta processuale deve necessariamente ravvisarsi una contraddizione preclusiva, dal momento che l'affittuario ben poteva non avere più interesse e/o possibilità di riottenere la detenzione del fondo per la maturata scadenza contrattuale, mentre l'illecita estromissione dal fondo medesimo era potenzialmente produttiva di danni, da provare nello stesso giudizio od in separata sede. Il ricorso principale va, pertanto, accolto, con correlata cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa alla stessa Corte di provenienza, che provvederà a colmare l'omissione di cui sopra. Ragioni di opportunità inducono a liquidare le spese del presente grado (art. 385, 3° co., c.p.c.), che giusti motivi inducono a compensare in toto..
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale e rigetta l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla stessa Sezione Specializzata Agraria della Corte di Appello di Bari, compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE SchetamSchet my تسلم منانا Giovana GiambattistaPLIERE C1 anal Depositata in Cancelleria oggi, lì E 27 LUG. 2001 M E IL CANCELLIERE C1 R P Giovanni Giambattista E I R O C I D , A O 0 S L 1 S L . A O T T B R , I A A ' D S L E L A P E T S S N I D O I N P 3 S G 7 N M O - I E 8 A S - A 1 D I D 1 E A G , I G O 6 O T O N T 6 E L 6 S S 3 E I A L L Q E D