Sentenza 15 febbraio 2002
Massime • 1
La remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato anche in presenza di ritenuta inammissibilità del ricorso, atteso che essa è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen., non sia stata "pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2002, n. 10637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10637 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 15/02/2002
1. Dott. P. PERRONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. G. LATTANZI - Consigliere - N. 501
3. Dott. A. AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. F.P. BRUNO - Consigliere - N. 2714/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT PP, n. Camaiore 19/3/51 Massari Lino, n. Correggio 18/7/44
avverso la sentenza 19/10/2000 tribunale di Lucca, sez. Viareggio sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Motivi della decisione
I prevenuti ricorrono avverso la sentenza in epigrafe, con la quale sono stati condannati alla pena della multa per il delitto di minaccia l'uno, di ingiuria l'altro, ai danni reciproci. È stata fissata la trattazione in camera di consiglio essendo stata rilevata l'inammissibilità dei ricorsi stessi. È pervenuta in cancelleria la remissione di entrambe le querele, con relativa accettazione.
Non v'è dubbio che i ricorsi siano inammissibili, dal momento che il RT censura, l'apprezzamento del compendio probatorio, correttamente svolto dal Giudice di merito, e la doglianza del Massari è manifestamente infondata, poiché la teste Gazzeri, indicata ed ammessa deporre non comparve all'udienza e la difesa non insistette per la sua escussione.
Si, pone, dunque, la questione dei rapporti intercorrenti tra cause di inammissibilità delle impugnazioni e cause di non punibilità del reato, che ha già dato luogo a vivaci contrasti in giurisprudenza e in dottrina.
Ci si chiede, infatti, se nella specie l'inammissibilità sia ostativa alla declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art.152 cp.. Val qui la pena di accennare, sia pure fugacemente, ad alcune pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di inammissibilità dell'impugnazione e rilevabilità della prescrizione: c.c. 11/11/1994, RE (riguardante la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi); c.c.
30/6/1999 n. 15, PI (secondo cui l'inammissibilità derivante dalla enunciazione di motivi non consentiti o dalla denuncia, di violazioni di legge non dedotte coi motivi di appello impedisce la dichiarazione di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.); c.c. 22/11/2000, n. 32, De LU (che individua anche nella manifesta infondatezza dell'impugnazione una causa preclusiva della cennata declaratoria)
Orbene, la nozione di inammissibilità del gravame come vizio del ricorso (o invalidata), che ne determina l'inidoneita ad, in introdurre il rapporto processuale di impugnazione (S.U. 22/11/2000, De Luva, cit. sopra) e la natura dichiarativa della pronuncia di inammissibilità, ricognitiva di una situazione processuale già consolidatasi, sembrerebbero convergere nel senso di escludere l'operatività della remissione di querela nel caso di specie. Ed infatti è stato altra volta deciso che qualora l'imputato proponga tardivamente impugnazione, tale causa di inammissibilità del gravame è da considerarsi originaria e, come tale, prevale sulle cause estintive del reato che siano maturate successivamente (sez. 4^, 16/11/1994, n. 1352, Vispi, relativa peraltro a fattispecie in cui la remissione risulta intervenuta ed accettata dopo la dichiarazione di inammissibilità).
E pur ridimensionata la primitiva valenza della dicotomia inammissibilità originaria-inammissibilità sopravvenuta (v. in proposito S:U. 22/11/200 n. 32, De LU, cit) il difetto dei requisiti per una valida instaurazione parrebbe ostativo alla declaratoria di non punibilità.
Decisivo è il disposto dell'art. 152, c. 3^ cp., secondo il quale la remissione può intervenire solo prima della condanna intesa come irrevocabile. Il termine "condanna", che ricorre in numerose norme del codice penale sostanziale (art. 99, 164, 168, 175 cp.), implica necessariamente l'irrevocabilità della pronuncia alla stregua della costante interpretazione giurisprudenziale.
Non diversamente dalla depenalizzazione (art. 101 d.leg.vo 30/12/99, n. 507), la remissione di querela opera come causa estintiva fino a quando non sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna. Alla stregua dell'art. 648, c. 2^ cpp "se vi è stato ricorso per cassazione la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso".
Dal che consegue che, non essendo intervenuta, pronuncia definitiva, l'inammissibilità delle proposte impugnazioni non preclude l'operatività della cennata causa di estinzione, a prescindere dalla formazione del giudicato in senso sostanziale.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio poiché i reati estinti per remissione di querela. I querelanti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.T.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poiché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna i querelanti al pagamento delle spese di procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2002