Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
се LACO 044 8 0 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA NONE DEL OPO D TAL CORT USSAZIONE Oggetto AMMASSI SEZIONE PRIMA CIVILE OBBLIGATORI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8857/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente 12384/00 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Cron. ла 193 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Rep. 1244 Dott. Massimo DOGLIOTTI Consigliere - Ud.30/10/2002 - Rel. Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROVINCIALE DI PALERMO SCRL IN CONSORZIO AGRARIO LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 62, presso l'avvocato OTTAVIO ROMEO, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO GIACALONE, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente contro 7 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI;
6 6 0 2002 - intimato 7 1970/s . N e sul 2° ricorso n° 12384/00 proposto da: 1 MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-· controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PALERMO SCARL IN LCA;
- intimato avverso la sentenza n. 300/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 30/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'estinzione del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 25/7/95 notificato il 15/8/95, il Presidente del tribunale di Palermo, su ricorso del Consorzio Agrario Provinciale di Palermo, ingiungeva al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Foresta- li, di pagare il complessivo importo di £ 775.887.898, con interessi legali a far data dal 1/2/82 fino al 31/12/94, a titolo di disavanzi di gestione degli am- 2 massi obbligatori del grano e dell'orzo relativi alle campagne agricole degli anni compresi fra il 1947 ed il 1961. Avverso tale decreto proponeva opposizione il Mi- nistero, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquen- nale del credito e chiedendo la revoca del d.i.. Resisteva all'opposizione il Consorzio, rilevando: A) come il termine di prescrizione applicabile al cre- dito fatto valere non rientrasse in alcuna delle cate- gorie indicate dall'art. 2948 C.C., per il che doveva ritenersi che andasse ricondotto a quello generale de- cennale;
b) come in ogni caso il Ministero, avendo 11/10/89 il credito, formalmente riconosciuto con D.M. rinunciato a far valere ogni eventuale avesse anche prescrizione;
c) come rispetto a tale data, il Corso della prescrizione dovesse intendersi ripreso solo a far data dalla registrazione del suddetto decreto mini- steriale avvenuta solo in data 7/10/94, ed in ogni - caso fosse stato ulteriormente interrotto con la pro- posizione del ricorso per D.I.. Il Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 14 dicembre 1996, in composizione monocratica, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenuto il credito in conto capitale soggetto a prescrizione decennale, con- - il Ministero al pagamento dell'ingiunto dannava sì 3 importo capitale di £ 775.887.898 siccome riconosciuto con il D.M. 16/10/89, ma attribuiva il diritto agli in- teressi legali solo a far data dal 15/8/90, ritenendo invece maturato, al riguardo degli interessi preceden- ti, il distinto termine quinquennale di prescrizione. Proponeva impugnazione avverso la suddetta pronun- cia il Consorzio Agrario, rilevando, da un lato, come il Tribunale avesse omesso di rilevare come il diritto agli interessi non si fosse reso azionabile prima della data del decreto di registrazione della Corte dei Conti risalente al 16/10/89 ( per il che nessuna prescrizione fosse maturata al riguardo ), e, dall'altro, come la misura degli interessi spettanti non fosse quella degli interessi legali, ma quella fissata in specifica con- venzione. -Resisteva al gravame il Ministero, proponendo a - appello incidentale fondato sul profilo per sua volta cui del tutto erronea dovesse intendersi l'avvenuta at- tribuzione di valore "ricognitivo" di debito, ad un provvedimento il D.M. del 16/10/89 - che aveva avuto senso e significati del tutto diversi. La Corte di Appello, con sentenza del 22/1/99- 30/3/99, rigettava entrambi gli appelli. Proponeva allora ricorso per Cassazione il Con- sorzio Agrario Provinciale di Palermo, sulla base di I 4 motivo. Resisteva, con controricorso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il quale a sua volta proponeva ricorso incidentale con il quale, sulla ba- se della deduzione dell'intervenuto jus superveniens rappresentato dall'art. 8 della legge 28 ottobre 1999 n. 410, chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 378 c.p.c. il Consorzio ha poi successivamente depositato memoria con la quale, dopo aver richiamato essa stessa il sopravvenuto disposto normativo di cui al suddetto art. 8, comma 1, della а legge n. 410/99, ha dedotto che, a seguito di decreto 1 marzo 2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ( pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13/3/01 ) stata disposta "l'emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1 gennaio 1998 e scad. 1 luglio 2005, da assegnare ai consorzi agrari ai sensi dell'art. 8 della 410/99", nonché che è intervenuta assegnazione1. n. dei corrispondenti "titoli di Stato" in misura "pertinente" rispetto al credito vantato da esso Con- sorzio, per il che ha concluso chiedendo che venga di- chiarata cessata la materia del contendere. Deduzioni del tutto parallele sono state svolte 5 con separata memoria anche dal Ministero del Tesoro. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricor- si, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Le concordi deduzioni sviluppate dal Consorzio ricorrente nonché dal Ministero controricor- rente delineano l'inequivoco configurarsi degli estremi della fattispecie prevista dalla già sopra più volte richiamata disposizione normativa di cui all'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, a tenore della quale I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso 11 obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per con- to e nell'interesse dello Stato е di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai ren- diconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e regi- strati dalla Corte dei Conti, nonché le spese e gli in- teressi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti mede- simi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi, di titoli di Stato da parte del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica I giudizi pendenti al- 6 la data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Sta- to...... I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti". Ne consegue che il giudizio vada dichiarato estin- to.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso nella camera di Consiglio della I se- zione civile il 30 ottobre 2002. Il Presidente Il consigliere estensore Rosario De Musis Onofrio Fittipaldi Poely mis h CORTE SUPREMA IL CANCEL WERE DomainMarkeleyElup Prima S Deposit 26 MAR. 2003 AL CANCELERE 7 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 1 - 9 APR. 2003... al n. 2337 Mod. 9 Art. 2337 Camp. (€ 149.77) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 TU: n°115 del 30/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Filpp: Scarpino) :